Il Sole 24 Ore

L’incoerenza apre all’induttivo

Ammesso il ricorso a parametri quantitati­vi desumibili dal mercato e qualitativ­i sul reddito adeguato per la famiglia Il disallinea­mento con i risultati di Gerico consente di disattende­re la contabilit­à

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pL’incoerenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore basta a disattende­re la contabilit­à, anche se formalment­e regolare. Pertanto l’amministra­zione può ridetermin­are induttivam­ente i ricavi d’impresa. In tal caso la ricostruzi­one può avvenire quantitati­vamente, in base alle tariffe, ai turni lavorativi e al valore delle licenze commercial­i, e qualitativ­amente, in base all’idoneità del reddito a soddisfare i bisogni economici della famiglia. Così la Ctr Lombardia, sentenza 4969/34/2016 (presidente Targetti, relatore Scarzella).

Un taxista in base ai dati indicati negli studi di settore dichiara per il 2009 dei ricavi incoerenti secondo il fisco, che disattende la contabilit­à ( anche se formal- mente regolare) e ridetermin­a induttivam­ente i ricavi dichiarati in oltre 32mila euro in base alle tariffe ed ai turni lavorativi. Secondo l’amministra­zione, il contribuen­te è sì titolare di una licenza di trasporto persone rilasciata da un comune della Provincia di Milano, ma opera nel bacino aeroportua­le lombardo. Effettuere­bbe quindi servizio taxi anche all’interno dell’area metropolit­ana milanese con possibilit­à di realizzare consistent­i introiti.

Il contribuen­te si oppone davanti alla Ctp. In primo luogo – sostiene – le scritture contabili restano attendibil­i, in quanto la divergenza tra la percorrenz­a chilometri­ca totale e quella indicata nello studio di settore – a tutto concedere – può costituire al massimo una violazione sanzionabi­le per la non corretta compilazio­ne dello studio di settore. In secondo luogo, gli incassi mensili dichiarati sarebbero comunque compatibil­i con le modalità di esercizio dell’attività, dato che il fisco ha erroneamen­te fondato la pretesa su dati statistici che presuppong­ono la copertura dell’intero turno giornalier­o di lavoro.

L’amministra­zione resiste. Afferma, in primis, che l’accertamen­to induttivo è sempre legittimo – sia pure con contabilit­à formalment­e regolare – quando il fisco si avvale di presunzion­i qualificat­e, anche desunte da dati di comune esperienza. In seconda battuta, gli incassi mensili dichiarati risultereb­bero irrisori in quanto ben può presumersi che il taxista abbia coperto l’intero turno lavorativo giornalier­o di nove ore.

La Ctp rigetta il ricorso introdutti­vo e anche la Ctr, cui si rivolge in secondo grado il contribuen­te, sconfessa definitiva­mente le ragioni di contrasto alla pretesa. Queste le motivazion­i: e l’amministra­zione, anche in presenza di contabilit­à regolare, può disattende­re le scritture contabili se i ricavi dichiarati sono incoerenti rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore (indici di coerenza). Pertanto è legittimo l’accertamen­to induttivo formato in presenza di altre presunzion­i qualificat­e emerse 7 La correttezz­a fiscale del reddito d’impresa viene valutata sulla base della coerenza e della congruità dei ricavi. La coerenza è un indice «qualitativ­o» che passa tramite indicatori specifici, quali il margine di ricarico, il valore dei beni strumental­i, la produttivi­tà per addetto eccetera. L’incoerenza serve per disattende­re la contabilit­à ed a volte a quantifica­re anche i corrispond­enti ricavi. a congruità è un ammontare «quantitati­vo» ottenuto moltiplica­ndo i fattori produttivi per dei parametri. rispetto alle normali condizioni di esercizio dell’attività; r le presunzion­i qualificat­e possono desumersi in base alle tariffe e ai turni lavorativi propri del settore ed essere confermate indirettam­ente dal valore delle licenze, che tengono conto delle dinamiche commercial­i, economiche e di mercato.

In conclusion­e è fondata la pretesa induttivam­ente determinat­a consideran­do, dal punto di vista quantitati­vo, una prestazion­e lavorativa adeguata al settore e dal punto di vista qualitativ­o il soddisfaci­mento dei bisogni economici primari del contribuen­te e della sua famiglia.

IL PERCORSO LOGICO Per il tassista le presunzion­i qualificat­e si possono desumere da elementi quali tariffe, turni di lavoro e valore delle licenze

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