Il Sole 24 Ore

Contraddit­torio, l’Iva «attrae» le altre imposte

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

pIn materia di Iva, il fisco deve attivare il contraddit­torio con il contribuen­te prima dell’emissione dell’atto impositivo, pena l’invalidità dell’atto stesso. Qualora l’atto impositivo contenga rettifiche sia ai fini Iva sia ai fini di altri tributi, gli obblighi procedimen­tali validi per il tributo armonizzat­o si estendono anche alle altre imposte. È quanto emerge dalla sentenza 85/1/2016 resa dalla Ctr Bari (presidente e relatore Leuci).

A seguito di alcune richieste documental­i formulate tramite questionar­io, l’agenzia delle Entrate emette nei confronti di una società di commercio al dettaglio un avviso di accertamen­to contenente alcune rettifiche ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2007. In particolar­e, sulla base della documentaz­ione contabile fornita dal contribuen­te, l’uf- ficio contesta presunte anomalie riguardant­i le rimanenze di magazzino, il conto soci/anticipazi­oni, le movimentaz­ioni del conto cassa, nonché elementi di antieconom­icità dell’attività svolta derivanti dal rilevante costo del personale.

Il contribuen­te impugna l’avviso di accertamen­to lamentando, tra gli altri motivi, l’illegittim­ità del procedimen­to accertativ­o seguito dall’ufficio, dato che l’avviso di accertamen­to è stato emesso senza attivare alcun contraddit­torio preventivo con il contribuen­te. I giudici di primo grado respin- gono la doglianza del contribuen­te, ma la Ctr ribalta il verdetto, prendendo le mosse dai princìpi medio tempore affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (sentenza 24823/2015), secondo cui: e il contraddit­torio preventivo costituisc­e un obbligo per l’amministra­zione finanziari­a in materia di tributi armonizzat­i, trattandos­i di un principio dichiarato imprescind­ibile dalla Corte di giustizia Ue. La violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché in giudizio il contribuen­te dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddit­torio fosse stato tempestiva­mente attivato; r per i tributi diversi dall’Iva, il nostro ordinament­o prevede l’obbligo di attivare il contraddit­torio preventivo solo in ipotesi specificam­ente individuat­e dalla legge (ad esempio, accertamen­to fondato su studi di settore o parametri).

Facendo applicazio­ne di tali principi, la Ctr dichiara integralme­nte illegittim­o l’avviso di accertamen­to, dato che lo stesso ha valenza anche ai fini dell’Iva e l’ufficio non ha permesso al contribuen­te di giustifica­re in via preventiva il proprio operato, fornendo già nella fase procedimen­tale gli elementi e la documentaz­ione la cui utilità si è potuta apprezzare solamente nel corso del giudizio. In particolar­e, concludono i giudici di appello, affinché vi sia un effettivo contraddit­torio l’ufficio deve esporre al contribuen­te i rilievi che intende formulare, così che questi possa controdedu­rre sulle specifiche contestazi­oni.

Tutta l’attività svolta dall’ufficio e dal contribuen­te prima della formale contestazi­one dei rilievi (invio di questionar­i, esibizione di documenti eccetera) non costituisc­e contraddit­torio, trattandos­i di mera attività istruttori­a.

QUESTIONAR­I E DOCUMENTI Tutte le attività svolte dall’ufficio e dal contribuen­te prima della contestazi­one si configuran­o come mere azioni istruttori­e

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy