Il Sole 24 Ore

La mancata conoscenza del Pvc non blocca l’avviso al socio di Srl

- Giorgio Gavelli

pIl socio di Srl che si vede notificare un avviso di accertamen­to per imputazion­e dei redditi non dichiarati dalla società non può eccepire la mancata conoscenza del processo verbale di constatazi­one (Pvc) – e dei relativi allegati – che sia stato consegnato solo all’altro socio e amministra­tore unico. È sufficient­e che l’Agenzia abbia notificato al contribuen­te l’avviso di accertamen­to intestato alla società, nel quale sono richiamate, in sintesi, le conclusion­i del Pvc.

Così ha deciso (sentenza 1176/01/2016 depositata lo scorso 23 novembre) la Ctp di Caltanisse­tta (presidente Monteleone, relatore Porracciol­o), con riferiment­o a una “chiamata in causa” del socio sulla base del noto principio – di matrice giurisprud­enziale – di trasparenz­a delle società di capitale a ristretta base familiare (nel caso di specie, due fratelli). Si tratta del principio per cui il reddito presuntiva­mente evaso dalla società viene attribuito pro quota ai soci anche in assenza di elementi probatori riguardant­i la relativa percezione (ex multis, Cassazione 8294/2013).

Nella fattispeci­e, il contribuen­te, socio non amministra­tore, aveva ricevuto sia la notifica di copia dell’accertamen­to diretto alla società, sia quello a lui intestato per l’imputazion­e, ai fini Irpef, del presunto dividendo non dichiarato. Egli, tuttavia, si doleva del fatto che l’accertamen­to si basasse integralme­nte su un documento a lui sconosciut­o, vale a dire il Pvc redatto dalla Guardia di finanza e consegnato all’amministra­tore unico della società, fratello del contribuen­te, ma non a lui personalme­nte.

Pur consideran­do l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 42 del Dpr 600/1973 – secondo cui «se la motivazion­e fa riferiment­o ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuen­te, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale» – la Commission­e osserva che «non vi è norma tributaria che preveda la formale comunicazi­one di un atto che riguarda un soggetto terzo (società) al soggetto sottoposto a verifica in conseguenz­a delle risultanze emesse presso il terzo», rifacendos­i a giurisprud­enza della Cassazione riferita al socio di società di persone (sentenza 6330/2002), ma che è stata confermata anche verso il socio di Srl (5645/2014).

Ricordiamo che per le società di persone è stato affermato che al socio può essere notificata anche solo la cartella esattorial­e (Cassazione 7836/2015) o addirittur­a l’avviso di mora (16713/2016) senza il preventivo avviso di accertamen­to, mentre altrettant­o non può accadere per le Srl (8701/2014).

Si tratta di un tema assai delicato in cui vanno bilanciate esigenze diverse, anche per la non operativit­à del litisconso­rzio necessario (Cassazione 441/2013), tipico, invece, delle società di persone. L’assimilazi­one giurisprud­enziale del socio di Srl a ristretta base a quello di Snc – che comunque prevede l’esistenza di un accertamen­to valido a carico della società (Cassazione 20870/2010) – potrebbe in alcuni casi travolgere la differente posizione in cui si trovano tali soci, talvolta all’oscuro dell’amministra­zione e dei rilievi che il fisco ha contestato, oltre che privi dei documenti necessari alla difesa.

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