Certificazione senza data certa per il beneficiario effettivo
pLa certificazione di residenza nel paese Ue della società percipiente è sufficiente a garantire alla società italiana il beneficio dell’esenzione dall’obbligo di ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti. E ciò a prescindere dalla circostanza che la documentazione sia priva di data certa antecedente alla data di pagamento. È quanto stabilito dalla Ctp di Milano con la sentenza 8303/01/2016 (presidente Roggero, relatore Chiametti).
Il caso al vaglio dei giudici milanesi riguarda il pagamento di interessi da parte di una società italiana a una consociata francese. La società ha prodotto all’ufficio: 1 la certificazione di residen- za rilasciata dalle autorità fiscali francesi (in base al comma 6 dell’articolo 26-quater del Dpr 600/1973); 1 l’autodichiarazione da parte della società percipiente attestante il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo citato.
La società italiana ha dunque valutato di poter beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di ritenuta alla fonte sugli i nteressi corrisposti, alla luce della direttiva Interessi-Royalty (direttiva 2003/49/Ce).
Senonché l’ufficio ha ritenuto inapplicabile il beneficio, sulla scorta di un’interpretazione restrittiva del comma 6 dell’articolo 26-quater citato, il quale prevede che la documentazione debba essere raccolta entro la data di pagamento degli interessi.
Nel caso di specie, pur senza porre in dubbio la sussistenza dei requisiti sostanziali, l’ufficio rilevava la mancanza di data certa della documentazione; con la conseguenza che non si sarebbe verificato il requisito formale dell’antecedenza rispetto al momento del pagamento. Di qui l’avviso di accertamento emesso per omessa applicazione di ritenute alla fonte.
L’atto è stato i mpugnato dalla contribuente eccependo che il requisito temporale della data certa rappresenterebbe un mero onere formale inidoneo a pregiudicare il beneficio dell’esenzione in presenza dei requisiti sostanziali.
Ebbene le doglianze della società sono state accolte dai giudici di prime cure milanesi, confermando peraltro l’orientamento più recente sul punto della medesima Ctp (si veda la sentenza 9819/1/2015). L’apposizione di data certa rappresenta, secondo il collegio meneghino, un mero requisito formale, rispetto al quale una eventuale manchevolezza costituisce al più un errore materiale che non può prevaricare il requisito sostanziale della soggezione alla legge fiscale dello Stato Ue di residenza.
In altre parole la sostanza prevale sulla forma. La conclusione appare in linea con la direttiva (articolo 1, par. 11) che, nel prevedere la facoltà per gli Stati membri di richiedere – ai fini della prova della sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esenzione – l’autodichiarazione e la certificazione, non attribuisce al dato temporale riferito a queste ultime alcun valore preclusivo.