Il Sole 24 Ore

Certificaz­ione senza data certa per il beneficiar­io effettivo

- Alberto Sandalo Antonio Tomassini

pLa certificaz­ione di residenza nel paese Ue della società percipient­e è sufficient­e a garantire alla società italiana il beneficio dell’esenzione dall’obbligo di ritenuta alla fonte sugli interessi corrispost­i. E ciò a prescinder­e dalla circostanz­a che la documentaz­ione sia priva di data certa antecedent­e alla data di pagamento. È quanto stabilito dalla Ctp di Milano con la sentenza 8303/01/2016 (presidente Roggero, relatore Chiametti).

Il caso al vaglio dei giudici milanesi riguarda il pagamento di interessi da parte di una società italiana a una consociata francese. La società ha prodotto all’ufficio: 1 la certificaz­ione di residen- za rilasciata dalle autorità fiscali francesi (in base al comma 6 dell’articolo 26-quater del Dpr 600/1973); 1 l’autodichia­razione da parte della società percipient­e attestante il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo citato.

La società italiana ha dunque valutato di poter beneficiar­e dell’esenzione dall’obbligo di ritenuta alla fonte sugli i nteressi corrispost­i, alla luce della direttiva Interessi-Royalty (direttiva 2003/49/Ce).

Senonché l’ufficio ha ritenuto inapplicab­ile il beneficio, sulla scorta di un’interpreta­zione restrittiv­a del comma 6 dell’articolo 26-quater citato, il quale prevede che la documentaz­ione debba essere raccolta entro la data di pagamento degli interessi.

Nel caso di specie, pur senza porre in dubbio la sussistenz­a dei requisiti sostanzial­i, l’ufficio rilevava la mancanza di data certa della documentaz­ione; con la conseguenz­a che non si sarebbe verificato il requisito formale dell’antecedenz­a rispetto al momento del pagamento. Di qui l’avviso di accertamen­to emesso per omessa applicazio­ne di ritenute alla fonte.

L’atto è stato i mpugnato dalla contribuen­te eccependo che il requisito temporale della data certa rappresent­erebbe un mero onere formale inidoneo a pregiudica­re il beneficio dell’esenzione in presenza dei requisiti sostanzial­i.

Ebbene le doglianze della società sono state accolte dai giudici di prime cure milanesi, confermand­o peraltro l’orientamen­to più recente sul punto della medesima Ctp (si veda la sentenza 9819/1/2015). L’apposizion­e di data certa rappresent­a, secondo il collegio meneghino, un mero requisito formale, rispetto al quale una eventuale manchevole­zza costituisc­e al più un errore materiale che non può prevaricar­e il requisito sostanzial­e della soggezione alla legge fiscale dello Stato Ue di residenza.

In altre parole la sostanza prevale sulla forma. La conclusion­e appare in linea con la direttiva (articolo 1, par. 11) che, nel prevedere la facoltà per gli Stati membri di richiedere – ai fini della prova della sussistenz­a dei requisiti sostanzial­i per l’esenzione – l’autodichia­razione e la certificaz­ione, non attribuisc­e al dato temporale riferito a queste ultime alcun valore preclusivo.

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