Il Sole 24 Ore

Ricorso in busta chiusa: la notifica si perfeziona con la consegna in posta

- Gabriele Baschetti Fabio Pari

pLa notifica del ricorso, anche se effettuata con spedizione in busta chiusa, in difformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 20 del Dlgs 546/1992, s’intende perfeziona­ta nella data di consegna all’ufficio postale (e non al momento di riceviment­o dell’atto da parte dell’ufficio del fisco). È questo il principio stabilito dalla Ctp di Bologna, con la sentenza 1232/9/2016 del 4 novembre scorso (presidente Neri, relatore Fanti).

Il 28 dicembre 2015 l’agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamen­to, contro cui veniva proposto ricorso con due differenti modalità di notifica: tramite Pec il 26 febbraio 2016 (60° giorno dalla notifica dell’atto) e tramite servizio postale mediante busta chiusa, consegnata alle Poste sempre il 26 febbraio, ma ricevuta dall’Agenzia il 2 marzo 2016 (oltre il 60° giorno).

Si costituiva in giudizio l’Agenzia eccependo preliminar­mente l’inammissib­ilità del ricorso per tardività sulla base di due motivi. In primo luogo poiché la notifica via Pec, benché tempestiva, non sarebbe possibile nelle regioni in cui il processo tributario telematico non è ancora in vigore. In secondo luogo poiché la notifica a mezzo posta, ma con busta chiusa al posto del plico raccomanda­to, è irregolare e deve intendersi eseguita non nella data di spedizione, ma in quella in cui la contropart­e riceve l’atto (qui, oltre il termine decadenzia­le).

La Ctp felsinea ha accolto la prima eccezione, applicando l’orientamen­to maggiormen­te diffuso in giurisprud­enza (ex multis Cassazione 17941/2016) secondo cui l’utilizzo della Pec per la notifica di atti del contenzios­o tributario è consentita soltanto nelle realtà territoria­li in cui è attiva la sperimenta­zione (ora solo Toscana e Umbria). Negli altri casi, la notifica deve ritenersi giuridicam­ente inesistent­e.

Sulla seconda eccezione la Ctp di Bologna si è invece pronunciat­a con una sentenza molto garantista per il contribuen­te, non ritenendo più applicabil­e il rigoroso orientamen­to sul quale poggiava l’eccezione dell’ufficio (Cassazione 27067/2006), ritenuto superato dalle recenti pronunce di legittimit­à (Cassazione 18088/2004, 23752/2015 e 19864/2016), secondo cui le norme del processo tributario vanno lette in senso tale da far salva la funzione di garanzia «istituzion­almente propria del processo» ma anche limitando al massimo, per quanto possibile, l’operativit­à di irragionev­oli sanzioni di inammissib­ilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi».

Quindi la Ctp ha individuat­o nella consegna alle Poste il momento in cui si è perfeziona­ta la notifica per il ricorrente, decretando la tempestivi­tà del ricorso.

La decisione riveste grande importanza, a maggior ragione ove si consideri come diverse corti di merito, nonostante il cambio di rotta della Cassazione, stiano continuand­o ad applicare l’orientamen­to di maggior rigore che vuole la notifica in busta chiusa perfeziona­rsi, anche per il notificant­e, alla data di riceviment­o dell’atto (ex multis Ctr Lombardia-Brescia 16 gennaio 2014, n. 213; Ctr Lazio- Latina, n. 697 del 14 novembre 2013).

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