Ricorso in busta chiusa: la notifica si perfeziona con la consegna in posta
pLa notifica del ricorso, anche se effettuata con spedizione in busta chiusa, in difformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 20 del Dlgs 546/1992, s’intende perfezionata nella data di consegna all’ufficio postale (e non al momento di ricevimento dell’atto da parte dell’ufficio del fisco). È questo il principio stabilito dalla Ctp di Bologna, con la sentenza 1232/9/2016 del 4 novembre scorso (presidente Neri, relatore Fanti).
Il 28 dicembre 2015 l’agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento, contro cui veniva proposto ricorso con due differenti modalità di notifica: tramite Pec il 26 febbraio 2016 (60° giorno dalla notifica dell’atto) e tramite servizio postale mediante busta chiusa, consegnata alle Poste sempre il 26 febbraio, ma ricevuta dall’Agenzia il 2 marzo 2016 (oltre il 60° giorno).
Si costituiva in giudizio l’Agenzia eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività sulla base di due motivi. In primo luogo poiché la notifica via Pec, benché tempestiva, non sarebbe possibile nelle regioni in cui il processo tributario telematico non è ancora in vigore. In secondo luogo poiché la notifica a mezzo posta, ma con busta chiusa al posto del plico raccomandato, è irregolare e deve intendersi eseguita non nella data di spedizione, ma in quella in cui la controparte riceve l’atto (qui, oltre il termine decadenziale).
La Ctp felsinea ha accolto la prima eccezione, applicando l’orientamento maggiormente diffuso in giurisprudenza (ex multis Cassazione 17941/2016) secondo cui l’utilizzo della Pec per la notifica di atti del contenzioso tributario è consentita soltanto nelle realtà territoriali in cui è attiva la sperimentazione (ora solo Toscana e Umbria). Negli altri casi, la notifica deve ritenersi giuridicamente inesistente.
Sulla seconda eccezione la Ctp di Bologna si è invece pronunciata con una sentenza molto garantista per il contribuente, non ritenendo più applicabile il rigoroso orientamento sul quale poggiava l’eccezione dell’ufficio (Cassazione 27067/2006), ritenuto superato dalle recenti pronunce di legittimità (Cassazione 18088/2004, 23752/2015 e 19864/2016), secondo cui le norme del processo tributario vanno lette in senso tale da far salva la funzione di garanzia «istituzionalmente propria del processo» ma anche limitando al massimo, per quanto possibile, l’operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi».
Quindi la Ctp ha individuato nella consegna alle Poste il momento in cui si è perfezionata la notifica per il ricorrente, decretando la tempestività del ricorso.
La decisione riveste grande importanza, a maggior ragione ove si consideri come diverse corti di merito, nonostante il cambio di rotta della Cassazione, stiano continuando ad applicare l’orientamento di maggior rigore che vuole la notifica in busta chiusa perfezionarsi, anche per il notificante, alla data di ricevimento dell’atto (ex multis Ctr Lombardia-Brescia 16 gennaio 2014, n. 213; Ctr Lazio- Latina, n. 697 del 14 novembre 2013).