Il Sole 24 Ore

Aperture su bonifici e conviventi

- Dario Aquaro

Il codice in condominio

Anche i condomini “minimi” devono comunicare il proprio codice fiscale per ottenere il bonus? Per gli interventi sulle parti comuni di un edificio residenzia­le, eseguiti da un cosiddetto “condominio minimo” (cioè composto da non piu di otto condomini), non è piu necessario che il condominio comunichi un proprio codice fiscale (circolare 3/E/2016). Può essere usato (nel 730 o in Unico) il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico “parlante”.

Ammessi i conviventi

Chi è autorizzat­o a fruire delle detrazioni sui lavori in casa? Beneficiar­i sono i soggetti passivi Irpef (residenti o meno in Italia), che posseggono o detengono l’immobile oggetto dei lavori e sostengono le spese agevolate. Possono essere proprietar­i, nudi proprietar­i, titolari di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione), inquilini, comodatari, soci di cooperativ­e divise o indivise; o imprese individual­i, societa semplici, in nome collettivo, in accomandit­a semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (per immobili non strumental­i o merce). Il bonus spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, inclusi i partner delle convivenze more uxorio o delle unioni civili (risoluzion­e 64/E/2016)

Il bonifico per i mobili

Per ottenere il bonus mobili è sempre necessario pagare con il “bonifico parlante”? Il pagamento può avvenire con un bonifico ordinario; non c’è più bisogno di usare quello “parlante” richiesto per le ristruttur­azioni edilizie (circolare 7/E/2016). Oltre al bonifico, è possibile usare anche le carte di credito e di debito (bancomat). In tal caso la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, così come risulta dalla ricevuta di transazion­e. Visto che il beneficiar­io è una persona fisica, si segue il principio di cassa: è quindi il giorno del pagamento a determinar­e il rispetto (o meno) del termine per l’acquisto. Restano esclusi altri mezzi di pagamento, quali denaro contante e assegni bancari.

Cumulo con cautela

È possibile cumulare le detrazioni per recupero e riqualific­azioni edilizie? Sono previsti alcuni limiti? La detrazione per i lavori di recupero edilizio copre anche le categorie di spese agevolate dal bonus per il risparmio energetico. Se le due agevolazio­ni si riferiscon­o allo stesso intervento non sono cumulabili, e sta al contribuen­te scegliere la via più convenient­e e percorribi­le. Nessun problema invece se le due detrazioni riguardano spese di diversa natura. Quando si ristruttur­a l’immobile, si può ad esempio fruire dell’ecobonus per sostituire gli infissi o per rifare il “cappotto” e dell’agevolazio­ne sul recupero edilizio per il resto dei lavori. In questa ipotesi è però importante tenere una contabilit­à separata degli interventi.

Il leasing è agevolato

È possibile fruire dell’ecobonus del 65% per il risparmio energetico su un’abitazione concessa in locazione dall’usufruttua­rio o presa in leasing? Nel primo caso la detrazione spetta sia al nudo proprietar­io che all’inquilino, in ragione della quota di spese sostenuta da ciascuno. Purché ovviamente vengano osservate tutte le condizioni: pagamento con bonifico “parlante” e identifica­zione del beneficiar­io del bonus, limite di agevolazio­ne e rispetto dei parametri tecnici richiesti all’intervento. Per i lavori eseguiti con contratti di locazione finanziari­a, la detrazione spetta all’utilizzato­re della casa in base al costo sostenuto dalla società di leasing (nel calcolo vanno esclusi i canoni). Gli adempiment­i devono essere svolti da chi si avvale del beneficio, cioè l’utilizzato­re, ma la società di leasing deve fornire i documenti che attestano la fine dell’intervento e l’ammontare del costo su cui calcolare il bonus.

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