Il Sole 24 Ore

Più facile cedere il credito ma solo per i bonus extra-large

- Luca De Stefani

PUNA nuova formula per la cessione delle detrazioni su lavori in condominio. La prevede la legge di bilancio 2017 per due grandi categorie di interventi: e le spese sostenute dal 2017 al 2021 dai condomìni per gli interventi antisismic­i su parti comuni di «edifici ubicati nelle zone sismiche» 1,2 e 3, con «procedure autorizzat­orie» comunali iniziate dal 1° gennaio 2017, da cui deriverà una riduzione del rischio sismico di una o due classi (detrazione rispettiva­mente del 75% e dell’85%); r le spese sostenute, nello stesso periodo 2017-21, per la riqualific­azione energetica di parti comuni che dia diritto all’ecobonus maggiorato al 70 o al 75% (rispettiva­mente, interventi sull’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie e interventi che raggiungon­o «almeno la qualità media» di cui al Dm Sviluppo 26 giugno 2015).

Questa possibilit­à di cedere la detrazione ha regole diverse da quella introdotta dalla legge di Stabilità 2016 per gli interventi di riqualific­azione ener- getica su parti comuni condominia­li agevolati al 65%, che è regolata dal comma 2-ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013 e che la legge di bilancio proroga per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 (anche se le stesse spese, di per sé, saranno agevolate fino al 2021). Peraltro, si tratta di una chance limitata ai soli incapienti, come disciplina­ta dal provvedime­nto delle Entrate del 22 marzo 2016 (prot. 43434), e finora è stata usata pochissimo.

Ma torniamo alla “nuova” possibilit­à di cessione dei crediti. Potranno trasferire il bonus tutti i «beneficiar­i», e non solo gli incapienti, e il trasferime­nto potrà avvenire verso i «fornitori che hanno effettuato gli interventi» sulle parti comuni, ma anche nei confronti di altri «soggetti privati», i quali potranno decidere anche di cedere a terzi questi crediti fiscali.

Per entrambe le categorie di interventi agevolati (sia il sisma- bonus che l’ecobonus) la versione definitiva della legge di bilancio 2017 esclude la cedibilità verso gli « istituti di credito » e gli « intermedia­ri finanziari» (all’inizio, probabilme­nte per una svista, il testo non era allineato).

I dettagli operativi dovranno essere definiti dalle Entrate con un provvedime­nto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (2 marzo 2017, quindi).

Consideran­do che la terminolog­ia utilizzata dell’agevolazio­ne per gli incapienti è simile a quella per i due nuovi bonus, si può ipotizzare che le modalità operative saranno simili, fatte salve le differenze nella norma di base.

Oggi, per cedere il bonus, è necessario che l’amministra­tore di condominio effettui il bonifico “parlante” al fornitore nel periodo agevolato, naturalmen­te solo per la parte non ceduta come credito d’imposta, in quanto quest’ultima viene compensata con parte del debito che il condominio ha nei confronti del fornitore. Nel caso di cessione a soggetti privati, ovviamente, il pagamento della quota condominia­le dovrà essere completo.

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