Strutture ricettive con tax credit a recupero biennale
Sale al 65% il tax credit per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere. In più, la legge di bilancio 2017 concede altri due anni per fruire di questa agevolazione.
Già dal 2014 il Dl 83, all’articolo 9, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30%, riferito alle spese sostenute fino ad un massimo di 200mila euro, a favore delle imprese alberghiere esistenti al primo gennaio 2012, che va calcolato sull’importo delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nonché per eliminazione delle barriere architettoniche.
I soggetti ammessi e gli interventi agevolabili sono indicati con precisione nel Dm 7 maggio 2015 che, da un punto di vista soggettivo, ha definito la «struttura alberghiera» come la struttura «aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici».
Gli interventi agevolabili si possono sintetizzare in quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, comprese le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, sia da interno che da esterno, quelle relative al rifacimento o alla sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione e quelle relative a beni, di varia natura, per la convegnistica, parchi giochi e centri benessere.
Dal 2017 la legge di bilancio conferma il tax credit anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, o meglio incrementa l’agevolazione portandola al 65% a condizione, però, che gli interventi abbiano anche la finalità di realizzare opere di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione antisismica, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili.
In più, il credito viene esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, così come definita dalla legge 20/1996 e dalle norme regionali.
Il credito d’imposta va diviso in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti massimi individuati dalla norma stessa: 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
Dato che il bonus è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore (de minimis), esso può essere utilizzato solo in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentando il modello F24 telematico, così come disposto dal provvedimento del 14 gennaio 2016.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (cioè entro il 2 marzo 2017), dovrà essere aggiornato il decreto attuativo del 7 maggio 2015, per ridefinire l’agevolazione.