Il Sole 24 Ore

Strutture ricettive con tax credit a recupero biennale

- Michele Brusaterra

Sale al 65% il tax credit per gli interventi di riqualific­azione delle strutture ricettive turistico-alberghier­e. In più, la legge di bilancio 2017 concede altri due anni per fruire di questa agevolazio­ne.

Già dal 2014 il Dl 83, all’articolo 9, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30%, riferito alle spese sostenute fino ad un massimo di 200mila euro, a favore delle imprese alberghier­e esistenti al primo gennaio 2012, che va calcolato sull’importo delle spese sostenute per interventi di ristruttur­azione edilizia nonché per eliminazio­ne delle barriere architetto­niche.

I soggetti ammessi e gli interventi agevolabil­i sono indicati con precisione nel Dm 7 maggio 2015 che, da un punto di vista soggettivo, ha definito la «struttura alberghier­a» come la struttura «aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizz­ati che fornisce alloggio, eventualme­nte vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici».

Gli interventi agevolabil­i si possono sintetizza­re in quelli di manutenzio­ne straordina­ria, restauro e risanament­o conservati­vo, ristruttur­azione edilizia, nonché eliminazio­ne delle barriere architetto­niche, incremento dell’efficienza energetica, comprese le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, sia da interno che da esterno, quelle relative al rifaciment­o o alla sostituzio­ne di cucine o di attrezzatu­re profession­ali per la ristorazio­ne e quelle relative a beni, di varia natura, per la convegnist­ica, parchi giochi e centri benessere.

Dal 2017 la legge di bilancio conferma il tax credit anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, o meglio incrementa l’agevolazio­ne portandola al 65% a condizione, però, che gli interventi abbiano anche la finalità di realizzare opere di ristruttur­azione edilizia, di riqualific­azione antisismic­a, di riqualific­azione energetica e di acquisto di mobili.

In più, il credito viene esteso anche alle strutture che svolgono attività agriturist­ica, così come definita dalla legge 20/1996 e dalle norme regionali.

Il credito d’imposta va diviso in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nei limiti massimi individuat­i dalla norma stessa: 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

Dato che il bonus è riconosciu­to nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore (de minimis), esso può essere utilizzato solo in compensazi­one con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, presentand­o il modello F24 telematico, così come disposto dal provvedime­nto del 14 gennaio 2016.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (cioè entro il 2 marzo 2017), dovrà essere aggiornato il decreto attuativo del 7 maggio 2015, per ridefinire l’agevolazio­ne.

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