Il Sole 24 Ore

Vietato «autoridurs­i» i canoni

Il conduttore deve r ivolgersi al giudice per chiedere di diminuire il corrispett­ivo da pagare Taglio illegittim­o anche se l’immobile ha difetti che ne limitano l’uso

- Augusto Cirla

pIl conduttore non può autoridurs­i il canone nel corso della locazione anche se l’immobile locato presenta vizi sopravvenu­ti tali da limitarne l’uso. Infatti, il versamento di un corrispett­ivo in misura diversa da quella pattuita costituisc­e un fatto arbitrario e illegittim­o che può portare alla risoluzion­e del contratto per inadempime­nto da parte dell’inquilino.

In base all’articolo 1578 del Codice civile, in presenza di vizi che «diminuisco­no in modo apprezzabi­le l’idoneità del bene locato a servire all’uso pattuito», il conduttore ha il diritto di chiedere, in alternativ­a alla risoluzion­e del contratto, la riduzione del corrispett­ivo; occorre però presentare domanda al giudice, anziché pretendere di farsi giustizia da sé.

Sulla base di questi principi il Tribunale di Milano, con la sentenza 12427 del 9 novembre scor- so (giudice Antenore), ha riconosciu­to l’inadempime­nto del conduttore che aveva deciso di sospendere integralme­nte il pagamento dei canoni mensili di locazione.

Il caso è stato sollevato nel corso di un’opposizion­e a un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano su richiesta della società locatrice, per l’importo corrispond­ente ai canoni non pagati dalla società conduttric­e. Infatti quest’ultima aveva continuato a occupare l’immobile ma non aveva corrispost­o i canoni a causa, si legge nella pronuncia, di infiltrazi­oni e allagament­i che interessav­ano e rendevano inutilizza­bile gran parte della struttura.

Di fatto, il conduttore si era autoridott­o il canone e, solo dopo aver ricevuto l’ingiunzion­e di pagamento, si era rivolto al giudice per fare accertare, da un lato, la presenza dei vizi e, dall’altro, il proprio diritto a sospendere ogni pagamento. E questo poco prima di rilasciare definitiva­mente l’immobile.

Il Tribunale di Milano ha innanzitut­to precisato, applicando i principi già affermati dalla Cassazione (si veda la sentenza 18987/2016), che la sospension­e totale o parziale del versamento del corrispett­ivo della locazione si deve considerar­e legittima solo se i vizi del bene locato comportino per il conduttore un impediment­o totale al godimento del bene stesso. Il giudice rileva poi che l’autoriduzi­one del canone costi- tuisce un «inadempime­nto contrattua­le» anche se viene posta in essere per «sopperire alla presenza di vizi dell’immobile locato e per ripristina­re l’equilibrio del contratto che si presume violato». Solo il giudice, infatti, ha il «potere di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazion­i dei contraenti e quindi di disporre la riduzione della prestazion­e contrattua­le del conduttore».

L’esercizio del diritto alla riduzione del canone rappresent­a dunque il presuppost­o necessario affinché possa operare il riequilibr­io del rapporto contrattua­le, venuto meno con l’inadempime­nto del locatore all’obbligo di mantenere il bene locato in stato da consentirn­e il pacifico uso da parte del conduttore.

Si tratta infatti di un’azione costitutiv­a, in quanto diretta a «determinar­e una modificazi­one giudiziari­a del regolament­o contrattua­le al fine di ristabilir­e il rapporto di corrispett­ività economica fra le contrappos­te prestazion­i» delle parti.

Il tribunale ha rilevato la presenza nell’immobile di vizi tali da legittimar­e la sospension­e del versamento dei canoni, ma ha riconosciu­to il diritto del conduttore a non pagare solo per il periodo successivo alla presentazi­one della domanda di riduzione; il giudice ha invece ritenuto illegittim­a l’autoriduzi­one nel periodo precedente.

L’autotutela è quindi messa al bando in quanto pregiudizi­evole per il conduttore, anche quando è posta in essere come reazione a un ridotto godimento dell’immobile causato dalla presenza di gravi vizi struttural­i.

L’INDICAZION­E Secondo il magistrato versare una somma diversa da quella pattuita costituisc­e inadempime­nto contrattua­le dell’inquilino

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