Il Sole 24 Ore

Iniziative unilateral­i, la parola ai giudici

Oltre il r iassetto organizzat­ivo

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pLa nuova disciplina delle mansioni potrà essere applicata entro confini certi solo se sarà rapidament­e completata dalla contrattaz­ione collettiva e dalla giurisprud­enza.

La giurisprud­enza

legati dalla contrattaz­ione collettiva al livello posseduto dal dipendente.

Le declarator­ie contenute nei contratti collettivi delle mansioni corrispond­enti a ciascun profilo profession­ale acquistano, quindi, un valore decisivo, perché lo spostament­o dalla mansione A alla mansione B è lecito solo se il contratto collettivo collega entrambe le mansioni all’interno dello stesso livello.

La disciplina collettiva risulta ancora più importante - in negativo - quando manca, oppure è lacunosa o imprecisa. In questi casi, il passaggio di mansioni resta possibile, ma la sua validità è subordinat­a alla verifica della riconducib­ilità delle nuove mansioni allo stesso livello cui appartenev­ano le mansioni di provenienz­a.

Il contratto collettivo riveste un ruo€lo chiave anche per la disciplina del demansiona­mento unilateral­e, in quanto gli accordi sindacali possono ampliare i casi nei quali l’operazione è ammessa, individuan­do ipotesi aggiuntive rispetto a quella del riassetto organizzat­ivo.

La contrattaz­ione collettiva è fondamenta­le anche per il cambio verticale delle mansioni, in quanto l’assegnazio­ne a mansioni superiori diventa definitiva dopo la durata definita dagli accordi collettivi (solo in mancanza di tali intese, si applica il limite di 6 mesi di adibizione continuati­va a tali compiti).

Il compito di integrare le norme sulle mansioni spetta agli “accordi collettivi” individuat­i dal Dlgs 81/2015, quindi agli accordi di qualsiasi livello (nazionale, territoria­le o aziendale) sottoscrit­ti da sindacati comparativ­amente più rappresent­ativi sul piano nazionale.

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