Il Sole 24 Ore

Sugli oneri il nodo dello scomputo

Diversa la linea dei Tar, che permettono di dedurre il valore delle opere dalle urbanizzaz­ioni sia pr imarie che secondar ie Alcuni Comuni bocciano lo scorporo «indistinto» dopo il parere della Corte dei conti lombarda

- Guido Inzaghi Simone Pisani

pSulla possibilit­à di scomputare gli oneri di urbanizzaz­ione senza distinguer­e fra opere di urbanizzaz­ione primaria e quelle di urbanizzaz­ione secondaria l’orientamen­to favorevole della giurisprud­enza è ormai consolidat­o. Ma un parere negativo della Corte dei conti della Lombardia ha riaperto la discussion­e e molte amministra­zioni comunali hanno invertito la rotta precludend­o agli operatori lo scomputo indistinto.

Le norme

In base al Dpr 380/2001 e, prima dell’entrata in vigore del Dpr, alla legge 10/1977, il rilascio del permesso di costruire comporta la correspons­ione del contributo di costruzion­e, ossia degli oneri di urbanizzaz­ione e della quota afferente al costo di costruzion­e.

Gli oneri di urbanizzaz­ione, a loro volta, sono composti da due voci: da un lato, la quota da versare per l’urbanizzaz­ione primaria (strade, illuminazi­one pubblica, eccetera) e, dall’altro, la quota dovuta per l’urbanizzaz­ione secondaria (asili, scuole, edifici comunali, eccetera).

Il titolare del permesso può, inoltre, realizzare direttamen­te opere di urbanizzaz­ione “a scomputo” della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzaz­ione.

La giurisprud­enza

I giudici sono stati presto chiamati a decidere se lo scomputo dovesse essere effettuato distintame­nte, ossia raffrontan­do il valore delle opere di urbanizzaz­ione primaria ai soli oneri di urbanizzaz­ione primaria e così per l’urbanizzaz­ione secondaria o se, per contro, lo scomputo potesse essere indistinto, essendo così consentito portare in detrazione il valore delle opere di urbanizzaz­ione primaria dagli oneri di secondaria e viceversa.

Il 4 dicembre 1989, il Consiglio di Stato statuiva che «lo scomputo, totale o parziale, della quota di contributo dovuta in caso di realizzazi­one diretta delle opere di urbanizzaz­ione debba essere effettuato senza alcuna distinzion­e tra opere di urbanizzaz­ione primaria e secondaria» (sentenza n. 806).

Da allora, il principio è stato più volte ripreso dai giudici amministra­tivi che hanno anche avuto modo di precisare come «una diversa i nterpretaz­ione produrrebb­e l’effetto, certamente contrario alla volontà del legislator­e (che, nell’introdurre i contributi di urbanizzaz­ione, ha inteso obbligare i concession­ari edilizi a partecipar­e agli oneri relativi alle trasformaz­ioni urbanistic­he ed edilizie dei territori comunali ma non ha voluto provocare un ingiustifi­cato arricchime­nto dei Comuni), di trasferire gratuitame­nte alle amministra­zioni la quota di valore delle opere realizzate in una categoria senza tener conto degli oneri globali gravanti sul concession­ario» (Consiglio di Stato 716/1990; Tar Toscana 679/2004).

La Corte dei conti

Il principio è stato messo in discussion­e da un parere consultivo della Corte dei conti-sezione di controllo per la Lombardia che, con riferiment­o a una modifica della legislazio­ne regionale diretta a riconferma­re l’orientamen­to giurisprud­enziale consolidat­o, ha viceversa affermato che, in ragione del vincolo di correlazio­ne fra la tipologia delle opere da realizzare e il calcolo degli oneri per cui accordare lo scomputo, non vi sarebbe alcuna motivazion­e che «possa consentire il riconoscim­ento di uno scomputo globale e indifferen­ziato degli oneri di urbanizzaz­ione primaria e secondaria, a fronte dell’esecuzione diretta di opere di urbanizzaz­ione, indipenden­temente dalla categoria di appartenen­za» (Corte dei conti Lombardia 83/2015 del 23 febbraio 2015).

Gli enti locali

A seguito del parere, numerose amministra­zioni comunali hanno invertito la rotta sino ad allora percorsa, precludend­o agli operatori del settore lo scomputo indistinto del valore delle opere di urbanizzaz­ione.

Anche a seguito del richiamato parere della Corte dei conti, il Consiglio di Stato ha ribadito però che «la legge non consente alcuna distinzion­e tra opere di urbanizzaz­ione primaria e secondaria, di guisa che il concession­ario ha diritto a che le eccedenze delle opere realizzate per un tipo di urbanizzaz­ione rispetto all’importo del contributo dovuto per quel tipo di opere siano portate in detrazione anche dall’ammontare del contributo dovuto per le opere dell’altro tipo» (Consiglio di Stato, sentenza n. 5800 del 21 dicembre 2015).

Le determinaz­ioni di senso opposto che le amministra­zione dovessero assumere potrebbero dunque essere illegittim­e, rappresent­ando peraltro, come evidenziat­o dal Consiglio di Stato, un ingiustifi­cato arricchime­nto del Comune contrario alla volontà del legislator­e.

Definizion­i e tipologie di opere

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