Il Sole 24 Ore

L’importo dipende dall’incremento del carico urbanistic­o

In base a parametr i regionali

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pAi fini dell’attuazione degli interventi di trasformaz­ione edilizia maggiori, gli interessat­i sono chiamati a versare al Comune il contributo di costruzion­e, composto da una quota afferente al costo di costruzion­e, nonché dagli oneri di urbanizzaz­ione primaria e secondaria.

In merito alla natura del contributo, la giurisprud­enza amministra­tiva ha da tempo chiarito che la quota relativa al costo di costruzion­e costituisc­e una prestazion­e patrimonia­le di natura sostanzial­mente paratribut­aria, essendo volta a colpire l’incremento di ricchezza derivante dall’attività edilizia svolta.

Ciò a differenza della quota afferente agli oneri di urbanizzaz­ione che attiene invece all’incremento del carico urbanistic­o (fra le tante, Consiglio di Stato, sentenze 6160 e 6161 del 2013; Tar Lombardia-Milano, sentenza 1248/2014).

La quota connessa degli oneri di urbanizzaz­ione primaria e secondaria è dunque commisurat­a alla necessità di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, parcheggi, verde, fognature, eccetera) per soccorrere i futuri abitanti o i fruitori dei fabbricati in progetto.

Al posto del versamento degli oneri, il titolare del permesso può realizzare direttamen­te le opere occorrenti all’urbanizzaz­ione dell’area.

Sul punto, la giurisprud­enza ha recentemen­te chiarito che, tenuto conto della ratio sottesa al versamento degli oneri, l’impegno a realizzare direttamen­te le opere, in luogo del versamento non può invece essere unilateral­mente imputato in capo al privato, senza che l’amministra­zione tenga in debita consideraz­ione l’effettiva incidenza delle opere oggetto dell’intervento privato.

La quota degli oneri di urbanizzaz­ione primaria e secondaria viene infatti commisurat­a all’incidenza degli interventi sul carico urbanistic­o, attraverso una specifica deliberazi­one che ciascun Comune deve assumere in conformità alle tabelle parametric­he definite dalla Regione.

Al di fuori di tale schema di formale regolament­azione, ogni eventuale sforamento della misura degli oneri prevista in relazione al valore delle opere, da addossarsi al privato, deve avvenire in base ad un accordo pattizio stipulato tra le parti interessat­e, amministra­zione pubblica e privato.

Sarà dunque legittima una convenzion­e urbanistic­a mediante la quale l’interessat­o accetti espressame­nte di farsi carico della realizzazi­one di opere pubbliche di valore superiore al valore tabellare degli oneri.

Di contro, l’imposizion­e di opere di urbanizzaz­ione primaria di tipo aggiuntivo, il cui costo sia superiore all’importo del contributo di urbanizzaz­ione, deve ritenersi illegittim­a (Consiglio di Stato, sentenza 5800/2015).

Di tale principio devono tener conto i Comuni, i quali spesso prevedono, direttamen­te nell’ambito dei propri strumenti urbanistic­i generali, che siano gli interessat­i che, ai fini dell’attuazione degli interventi privati, siano tenuti a realizzare determinat­e opere pubbliche di valore superiore agli oneri di urbanizzaz­ione e senza commisurar­ne l’incidenza sulla sostenibil­ità economica e finanziari­a dell’intervento previsto.

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