L’importo dipende dall’incremento del carico urbanistico
In base a parametr i regionali
pAi fini dell’attuazione degli interventi di trasformazione edilizia maggiori, gli interessati sono chiamati a versare al Comune il contributo di costruzione, composto da una quota afferente al costo di costruzione, nonché dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
In merito alla natura del contributo, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la quota relativa al costo di costruzione costituisce una prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente paratributaria, essendo volta a colpire l’incremento di ricchezza derivante dall’attività edilizia svolta.
Ciò a differenza della quota afferente agli oneri di urbanizzazione che attiene invece all’incremento del carico urbanistico (fra le tante, Consiglio di Stato, sentenze 6160 e 6161 del 2013; Tar Lombardia-Milano, sentenza 1248/2014).
La quota connessa degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è dunque commisurata alla necessità di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, parcheggi, verde, fognature, eccetera) per soccorrere i futuri abitanti o i fruitori dei fabbricati in progetto.
Al posto del versamento degli oneri, il titolare del permesso può realizzare direttamente le opere occorrenti all’urbanizzazione dell’area.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che, tenuto conto della ratio sottesa al versamento degli oneri, l’impegno a realizzare direttamente le opere, in luogo del versamento non può invece essere unilateralmente imputato in capo al privato, senza che l’amministrazione tenga in debita considerazione l’effettiva incidenza delle opere oggetto dell’intervento privato.
La quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria viene infatti commisurata all’incidenza degli interventi sul carico urbanistico, attraverso una specifica deliberazione che ciascun Comune deve assumere in conformità alle tabelle parametriche definite dalla Regione.
Al di fuori di tale schema di formale regolamentazione, ogni eventuale sforamento della misura degli oneri prevista in relazione al valore delle opere, da addossarsi al privato, deve avvenire in base ad un accordo pattizio stipulato tra le parti interessate, amministrazione pubblica e privato.
Sarà dunque legittima una convenzione urbanistica mediante la quale l’interessato accetti espressamente di farsi carico della realizzazione di opere pubbliche di valore superiore al valore tabellare degli oneri.
Di contro, l’imposizione di opere di urbanizzazione primaria di tipo aggiuntivo, il cui costo sia superiore all’importo del contributo di urbanizzazione, deve ritenersi illegittima (Consiglio di Stato, sentenza 5800/2015).
Di tale principio devono tener conto i Comuni, i quali spesso prevedono, direttamente nell’ambito dei propri strumenti urbanistici generali, che siano gli interessati che, ai fini dell’attuazione degli interventi privati, siano tenuti a realizzare determinate opere pubbliche di valore superiore agli oneri di urbanizzazione e senza commisurarne l’incidenza sulla sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento previsto.