Il Sole 24 Ore

Mutui «liberi», ma solo nel 2017

Confermato per un anno l’utilizzo flessibile dei proventi da rinegoziaz­ioni

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Con il definitivo varo della manovra 2017 si chiude il cerchio delle regole per la stesura dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, che hanno tempo fino al 28 febbraio per approvare in consiglio il principale atto di programmaz­ione finanziari­a (comma 454). In quanto presuppost­o indispensa­bile per l’approvazio­ne del bilancio, slitta conseguent­emente al 31 dicembre 2016 anche la presentazi­one al consiglio della nota di aggiorname­nto al documento unico di programmaz­ione (comma 455). Il Dup non contiene per il solo esercizio 2017 il programma biennale delle forniture e dei servizi, disciplina­to dall’articolo 21 del Dlgs 50/16. Questo programma sarà tuttavia obbligator­io dal 2018.

Gli enti non potranno assicurare il rispetto degli equilibri attraverso manovre tributarie incrementa­tive del gettito. Il comma 42 della legge di bilancio stabilisce infatti la proroga per un ulteriore anno del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizional­i, ad eccezione della Tari. Al momento nessuna certezza invece per il fondo Tasi ai Comuni.

Qualche novità potrebbe giungere dal ricalcolo dei tagli operati ai Comuni ad opera delle disposizio­ni del Dl 95/12. Il comma 444 dispone infatti che le riduzioni da applicare a ciascun Comune a decorrere dall’anno 2013 (articolo 16, comma 6 del Dl 95) sono ridetermin­ate, con decreto del ministero dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città. In caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza della proposta di riparto delle riduzioni, il decreto del Viminale può essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzion­e alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può superare il 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati Siope 2010-2012 e la popolazion­e residente, relativame­nte a ciascuna classe demografic­a.

Cambiano le modalità di utilizzo dei proventi da oneri concessori, che potranno essere destinati alla spesa corrente solo per l’anno 2017. In base ai commi 460461 della legge di bilancio, dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativ­i edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 devono essere destinati esclusiva- mente e senza vincoli temporali alla realizzazi­one e alla manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria delle opere di urbanizzaz­ione primaria e secondaria, al risanament­o di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazi­one, a interventi di demolizion­e di costruzion­i abusive, all’acquisizio­ne e alla realizzazi­one di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualific­azione dell’ambiente e del paesaggio, anche per la prevenzion­e del rischio idrogeolog­ico e sismico e la tutela e riqualific­azione del patrimonio rurale pubblico, e infine a interventi volti a favorire attività di agricoltur­a nell’ambito urbano.

Il comma 440 consente anche per l’esercizio 2017 l’utilizzo senza vincoli di destinazio­ne delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziaz­ione di mutui, che senza la norma avrebbero dovuto essere destinate agli investimen­ti. Province e Città metropolit­ane possono poi realizzare nell’esercizio 2017 le rinegoziaz­ioni di mutui previste dai commi 430 e 537 della legge 190/1014, anche nel corso dell’esercizio provvisori­o, a condizione che le previsioni siano inserite nel preventivo. Resta ferma la durata massima trentennal­e delle operazioni. Anche per il 2017, infine, viene confermato il ricorso massimo alle anticipazi­oni di cassa nel limite di 5/12.

AREA VASTA Città metropolit­ane e Province possono ristruttur­are i propri finanziame­nti anche nel corso dell’esercizio provvisori­o

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