Doppia condizione per trasportare gli impegni nel fondo pluriennale
La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il preventivo 2017 segue le nuove norme approvate con la legge di bilancio 2017. Il voto finale del Senato consente infatti a Comuni e Province di applicare le nuove regole, rispetto alle quali la commissione Arconet ha già pubblicato il prospetto dimostrativo aggiornato. Gli obblighi riguardano Province, Città metropolitane e tutti i Comuni, compresi quelli fino a mille abitanti o risultanti da fusioni (esonerati solo per il 2016); non sono invece soggette ai vincoli le unioni di Comuni.
Per la formazione del bilancio, il responsabile finanziario e i revisori dei conti devono considerare la rilevanza, nel saldo di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il 2017-2019, escluse le quote provenienti da debito. Dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. L’obiettivo di saldo non negativo fra le entrate e le spese finali non considera gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre (comma 466) il saldo non considera la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. Questa nuova norma conferma la necessità di stabilire un collegamento fra fondo pluriennale vincolato e fonte di finanziamento.
Dal comma 467 è concessa agli enti la possibilità di mantenere nel fondo pluriennale di spesa 2016 le voci già accantonate nel 2015, per finanziare opere pubbliche non affidate, purché sia stato approvato il progetto esecutivo, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
I principi contabili prevedono infatti che le spese per opere pubbliche possano essere prenotate e accantonate nel fondo pluriennale in caso di attivazione delle procedure di affidamento (pubblicazione bando, spedizione lettere invito, affidamento diretto) o nel caso di assunzione di un’obbligazione giuridica perfezionata sul quadro economico (esempio espropri) che evidenzi la volontà di eseguire l’opera, escluse le spese di progettazione. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le risorse accertate confluiscono nell’avanzo di amministrazione.
Il saldo da rispettare è calcolato solo in termini di competenza. La cassa rileva comunque per le previsioni di bilancio, che devono essere formulate anche in termini di cassa per il primo esercizio, rispettando il vincolo secondo cui le previsioni di pagamenti non possono superare il fondo cassa iniziale sommato alle previsioni di riscossioni.
L’obbligo del rispetto del pareggio di bilancio riguarda il preventivo e il rendiconto, ed è dimostrato attraverso il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato anche alle variazioni di bilancio approvate con deliberazioni di Consiglio e alle variazioni elencate dal comma 468, tra le quali le deliberazioni di giunta di riaccertamento ordinario, le determinazioni relative alle variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale e gli stanziamenti correlati, riguardanti operazioni di indebitamento e le determinazioni relative alle variazioni di esigibilità connesse a prestiti flessibili.