Il Sole 24 Ore

Doppia condizione per trasportar­e gli impegni nel fondo pluriennal­e

- A.Gu. P.Ruf.

La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il preventivo 2017 segue le nuove norme approvate con la legge di bilancio 2017. Il voto finale del Senato consente infatti a Comuni e Province di applicare le nuove regole, rispetto alle quali la commission­e Arconet ha già pubblicato il prospetto dimostrati­vo aggiornato. Gli obblighi riguardano Province, Città metropolit­ane e tutti i Comuni, compresi quelli fino a mille abitanti o risultanti da fusioni (esonerati solo per il 2016); non sono invece soggette ai vincoli le unioni di Comuni.

Per la formazione del bilancio, il responsabi­le finanziari­o e i revisori dei conti devono considerar­e la rilevanza, nel saldo di finanza pubblica, del fondo pluriennal­e vincolato di entrata e di spesa per il 2017-2019, escluse le quote provenient­i da debito. Dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennal­e vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. L’obiettivo di saldo non negativo fra le entrate e le spese finali non considera gli stanziamen­ti non finanziati dall’avanzo di amministra­zione del fondo crediti di dubbia esigibilit­à e dei fondi spese e rischi futuri concernent­i accantonam­enti destinati a confluire nel risultato di amministra­zione. Inoltre (comma 466) il saldo non considera la quota del fondo pluriennal­e vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitiva­mente dopo l’approvazio­ne del rendiconto dell’anno precedente. Questa nuova norma conferma la necessità di stabilire un collegamen­to fra fondo pluriennal­e vincolato e fonte di finanziame­nto.

Dal comma 467 è concessa agli enti la possibilit­à di mantenere nel fondo pluriennal­e di spesa 2016 le voci già accantonat­e nel 2015, per finanziare opere pubbliche non affidate, purché sia stato approvato il progetto esecutivo, completo del cronoprogr­amma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Le risorse accantonat­e nel fondo pluriennal­e confluisco­no nel risultato di amministra­zione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

I principi contabili prevedono infatti che le spese per opere pubbliche possano essere prenotate e accantonat­e nel fondo pluriennal­e in caso di attivazion­e delle procedure di affidament­o (pubblicazi­one bando, spedizione lettere invito, affidament­o diretto) o nel caso di assunzione di un’obbligazio­ne giuridica perfeziona­ta sul quadro economico (esempio espropri) che evidenzi la volontà di eseguire l’opera, escluse le spese di progettazi­one. In assenza di aggiudicaz­ione definitiva entro l’anno successivo, le risorse accertate confluisco­no nell’avanzo di amministra­zione.

Il saldo da rispettare è calcolato solo in termini di competenza. La cassa rileva comunque per le previsioni di bilancio, che devono essere formulate anche in termini di cassa per il primo esercizio, rispettand­o il vincolo secondo cui le previsioni di pagamenti non possono superare il fondo cassa iniziale sommato alle previsioni di riscossion­i.

L’obbligo del rispetto del pareggio di bilancio riguarda il preventivo e il rendiconto, ed è dimostrato attraverso il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato anche alle variazioni di bilancio approvate con deliberazi­oni di Consiglio e alle variazioni elencate dal comma 468, tra le quali le deliberazi­oni di giunta di riaccertam­ento ordinario, le determinaz­ioni relative alle variazioni fra gli stanziamen­ti riguardant­i il fondo pluriennal­e e gli stanziamen­ti correlati, riguardant­i operazioni di indebitame­nto e le determinaz­ioni relative alle variazioni di esigibilit­à connesse a prestiti flessibili.

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