Il Sole 24 Ore

Seconda chance per i vecchi «predissest­i»

Ripiano in 30 anni per i disavanzi che emergono dal riaccertam­ento straordina­rio dei residui imposto dall’armonizzaz­ione

- Ettore Jorio

Nella legge di bilancio per il 2017 non sono poche le novità che interessan­o i Comuni che hanno fatto ricorso al predissest­o. Le nuove chance, disciplina­te dai commi 434 e seguenti, sono funzionali all’emersione del sommerso e a sindacare l’inutilità del ricorso al dissesto, che così appare sempre di più «abrogato».

La prima (comma 434) «aggiusta» i conti degli enti locali che hanno presentato o conseguito l’approvazio­ne del l oro piani di riequilibr­io finanziari­o prima dell’approvazio­ne del rendiconto 2014, e in quanto tali non adempienti al riaccerta- mento straordina­rio dei residui imposto dal Dlgs 118/2011 (articolo 3, comma 7). A questi enti viene offerta l’opportunit­à di rimodulare o riformular­e il piano, entro il 31 marzo, scorporand­o dal valore del rientro la quota del disavanzo che emerge dalla revisione straordina­ria, e di poterlo ammortizza­re nell’arco mas- simo di 30 anni. Ciò ovviamente, solo per i residui antecedent­i al 1° gennaio 2015.

La stessa condizione di favore (comma 435) viene offerta agli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, a seguito di pronuncia della Corte dei conti, negli anni 2012/2014, con l’effetto di aver determinat­o un disavanzo ripianabil­e con un piano triennale ex articolo 193 del Tuel.

Entrambe le categorie di enti dovranno esibire alla Corte dei conti un’attestazio­ne del rispetto dei pagamenti in base alle regole Ue.

La terza novità (comma 436) ridiscipli­na l’ipotesi di accesso al Fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del Tuel. Vengono modificate le misure che ne condiziona­no il godimento (articolo 243-bis, comma 9) con due vincoli: entro cinque anni va effettuata la riduzione di almeno il 10% delle spese per acquisti beni/prestazion­i di servizi (macroaggre­gato 03) attraverso l’utilizzo di risorse proprie, non computando nel plafond la copertura dei costi dei rifiuti e acquedotti­stici, di trasporto pubblico locale, di illuminazi­one pubblica e di accoglienz­a dei minori. Entro lo stesso termine va garantita inoltre la riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferime­nti della spesa corrente (macroaggre­gato 04), fatta eccezione per le somme destinate ad altri livelli istituzion­ali e/o fondazioni.

Al riguardo, seppure nell’inderogabi­lità di queste quote di riduzione, gli enti potranno procedere a ogni utile compensazi­one, in valore assoluto e nel rispetto della piena equivalenz­a delle somme tra importi di spese correnti, fatta eccezione di quella del personale, da evidenziar­si nel piano riformulat­o.

L’individuaz­ione dei beneficiar­i, le finalità, i criteri e le modalità di ridetermin­azione e di riparto del Fondo di rotazione è rinviata (comma 439) a uno o più Dpcm, da adottarsi su proposta del ministro dell’Economia.

FONDO DI ROTAZIONE Per accedere ai finanziame­nti va garantita in cinque anni la riduzione del 10% delle spese per acquisti e del 25% dei trasferime­nti

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