Seconda chance per i vecchi «predissesti»
Ripiano in 30 anni per i disavanzi che emergono dal riaccertamento straordinario dei residui imposto dall’armonizzazione
Nella legge di bilancio per il 2017 non sono poche le novità che interessano i Comuni che hanno fatto ricorso al predissesto. Le nuove chance, disciplinate dai commi 434 e seguenti, sono funzionali all’emersione del sommerso e a sindacare l’inutilità del ricorso al dissesto, che così appare sempre di più «abrogato».
La prima (comma 434) «aggiusta» i conti degli enti locali che hanno presentato o conseguito l’approvazione del l oro piani di riequilibrio finanziario prima dell’approvazione del rendiconto 2014, e in quanto tali non adempienti al riaccerta- mento straordinario dei residui imposto dal Dlgs 118/2011 (articolo 3, comma 7). A questi enti viene offerta l’opportunità di rimodulare o riformulare il piano, entro il 31 marzo, scorporando dal valore del rientro la quota del disavanzo che emerge dalla revisione straordinaria, e di poterlo ammortizzare nell’arco mas- simo di 30 anni. Ciò ovviamente, solo per i residui antecedenti al 1° gennaio 2015.
La stessa condizione di favore (comma 435) viene offerta agli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, a seguito di pronuncia della Corte dei conti, negli anni 2012/2014, con l’effetto di aver determinato un disavanzo ripianabile con un piano triennale ex articolo 193 del Tuel.
Entrambe le categorie di enti dovranno esibire alla Corte dei conti un’attestazione del rispetto dei pagamenti in base alle regole Ue.
La terza novità (comma 436) ridisciplina l’ipotesi di accesso al Fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del Tuel. Vengono modificate le misure che ne condizionano il godimento (articolo 243-bis, comma 9) con due vincoli: entro cinque anni va effettuata la riduzione di almeno il 10% delle spese per acquisti beni/prestazioni di servizi (macroaggregato 03) attraverso l’utilizzo di risorse proprie, non computando nel plafond la copertura dei costi dei rifiuti e acquedottistici, di trasporto pubblico locale, di illuminazione pubblica e di accoglienza dei minori. Entro lo stesso termine va garantita inoltre la riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferimenti della spesa corrente (macroaggregato 04), fatta eccezione per le somme destinate ad altri livelli istituzionali e/o fondazioni.
Al riguardo, seppure nell’inderogabilità di queste quote di riduzione, gli enti potranno procedere a ogni utile compensazione, in valore assoluto e nel rispetto della piena equivalenza delle somme tra importi di spese correnti, fatta eccezione di quella del personale, da evidenziarsi nel piano riformulato.
L’individuazione dei beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di rideterminazione e di riparto del Fondo di rotazione è rinviata (comma 439) a uno o più Dpcm, da adottarsi su proposta del ministro dell’Economia.
FONDO DI ROTAZIONE Per accedere ai finanziamenti va garantita in cinque anni la riduzione del 10% delle spese per acquisti e del 25% dei trasferimenti