Il Sole 24 Ore

Sanzioni più flessibili a partire dal 2018

Tagli r idotti se lo sforamento è minimo e premi per chi centra gli obiettivi

- A. Gu. P. Ruf.

Importanti novità giungono sul fronte delle sanzioni da applicare in caso di sforamento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2018, con riferiment­o ai risultati dell’anno precedente. La manovra (comma 475) disciplina l’intero sistema nel rispetto dei principi di proporzion­alità fra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni. Viene inoltre disposta la destinazio­ne dei proventi delle sanzioni a favore degli enti del comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

L’ente inadempien­te è assoggetta­to nel triennio successivo a una riduzione in quote costanti del fondo di solidariet­à in misura pari all’importo dello sforamento. Resta confermata la limitazion­e agli im- pegni di spese correnti, che non possono superare l’importo (a perimetro di funzioni invariato dell’anno precedente ridotti dell’1%. L’ente non può poi ricorrere all’indebitame­nto, né assumere personale a qualsiasi titolo. Questa misura è mitigata dalla possibilit­à di assumere personale a tempo determinat­o, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre dello stesso esercizio, necessari a garantire protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale (rispettand­o i limiti di spesa previsti dall’articolo 9 del Dl 78/2010). Restano i tagli del 30% per le indennità degli amministra­tori.

Se lo sforamento non supera il 3% delle entrate finali, la san- zione sulla spesa corrente è applicata imponendo un limite pari all’importo dei corrispond­enti impegni dell’anno precedente, e quella sulla spesa di personale si applica solo al tempo indetermin­ato mentre le indennità sono riversate nella misura del 10%.

Per evitare l’overshooti­ng, è inoltre previsto che i comuni che rispettano il saldo lasciando spazi finanziari inutilizza­ti inferiori all’1% delle entrate finali, possono assumere a tempo indetermin­ato nell’anno successivo nella percentual­e massima del 75 per cento dell’importo delle cessazioni dell’anno precedente, a patto che il rapporto dipendenti-popolazion­e dell’anno precedente sia inferiore al valore medio definito dal Dm del Viminale previsto dall’articolo 263, comma 2, Tuel.

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