Sanzioni più flessibili a partire dal 2018
Tagli r idotti se lo sforamento è minimo e premi per chi centra gli obiettivi
Importanti novità giungono sul fronte delle sanzioni da applicare in caso di sforamento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2018, con riferimento ai risultati dell’anno precedente. La manovra (comma 475) disciplina l’intero sistema nel rispetto dei principi di proporzionalità fra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni. Viene inoltre disposta la destinazione dei proventi delle sanzioni a favore degli enti del comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
L’ente inadempiente è assoggettato nel triennio successivo a una riduzione in quote costanti del fondo di solidarietà in misura pari all’importo dello sforamento. Resta confermata la limitazione agli im- pegni di spese correnti, che non possono superare l’importo (a perimetro di funzioni invariato dell’anno precedente ridotti dell’1%. L’ente non può poi ricorrere all’indebitamento, né assumere personale a qualsiasi titolo. Questa misura è mitigata dalla possibilità di assumere personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre dello stesso esercizio, necessari a garantire protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale (rispettando i limiti di spesa previsti dall’articolo 9 del Dl 78/2010). Restano i tagli del 30% per le indennità degli amministratori.
Se lo sforamento non supera il 3% delle entrate finali, la san- zione sulla spesa corrente è applicata imponendo un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente, e quella sulla spesa di personale si applica solo al tempo indeterminato mentre le indennità sono riversate nella misura del 10%.
Per evitare l’overshooting, è inoltre previsto che i comuni che rispettano il saldo lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate finali, possono assumere a tempo indeterminato nell’anno successivo nella percentuale massima del 75 per cento dell’importo delle cessazioni dell’anno precedente, a patto che il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al valore medio definito dal Dm del Viminale previsto dall’articolo 263, comma 2, Tuel.