Condominio
ti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate». In tale contesto – pur in assenza di specifiche disposizioni – si ritiene che la relazione tecnica asseverata che attesti la non “applicabilità” della norma UNI 10200 e/o le differenze di fabbisogno termico di cui si è detto, sia necessaria già prima di procedere con la delibera assembleare di approvazione del preventivo delle spese di riscaldamento (e relativo riparto). E ciò a prescindere dalla sanzione di cui all’articolo 16, comma 8, del Dlgs 102/2014, secondo cui «il condominio alimentato da teleriscaldamento o … da sistemi comuni di riscaldamento … che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro». Lo stesso principio vale anche ove il lettore si riferisca alla relazione tecnica del progettista abilitato che accerti l’impossibilità tecnica all’installazione dei sistemi di contabilizzazione o l’inefficienza in termini di costi e la sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali (articolo 9, comma 5, lettere bec del Dlgs 102 del 2014). In tale caso, la relazione dovrebbe preesistere alla delibera di approvazione del preventivo (e relativo riparto). In ogni caso – a nostro giudizio (pur in assenza di una disposizione specifica) – la relazione deve essere predisposta prima della data di scadenza del termine per l’installazione dei sottocontatori e/o dei sistemi di termoregolazione/contabilizzazione (31 dicembre 2016). Tanto più che – per la mancata installazione dei sottocontatori e dei sistemi di termoregolazione/contabilizzazione entro il 31 dicembre 2016 – sono previste specifiche sanzioni, (per i proprietari), ex articolo 16, commi 6 e 7 del Dlgs 102/2014.
A cura di Matteo Rezzonico