Il Sole 24 Ore

Il Fisco per le imprese: dall’Iri al regime per «cassa»

Dal 2017 debutta l’Iri: ditte individual­i e società di persone potranno optare per la tassazione separata degli utili

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Scatta dal 2017 la facoltà di tassazione separata al 24% degli utili prodotti da imprese individual­i e società di persone in contabilit­à ordinaria. La legge di bilancio 2017 consente ai soggetti Irpef l’opzione per la nuova imposta sul reddito d’impresa ( Iri) che graverà, con aliquota pari a quella dell’Ires, sul reddito trattenuto in azienda. Gli utili distribuit­i ai soci verranno tassati in via ordinaria nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dall’imponibile.

Flat tax per le Snc

Diventa finalmente legge il regime opzionale di tassazione proporzion­ale (cosiddetta tassa piatta o flat tax) degli utili delle imprese Irpef. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, introdotto dal comma 547 della legge di bilancio 2017, stabilisce che le imprese individual­i e le società di persone (Snc e Sas) in contabilit­à ordinaria (per obbligo o per scelta) possono optare per la tassazione separata del reddito, con aliquota pari a quella dell’Ires. Aliquota che, dal 2017, scende al 24%. Viene dunque sospesa, per la durata del regime, la tassazione per trasparenz­a prevista dall’articolo 5 del Tuir.

Il calcolo dell’imponibile da assoggetta­re alla nuova Iri del 24% si effettuerà partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal Tuir per le imprese Irpef. Dal reddito così determinat­o si dedurranno le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formatisi in periodo Iri, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili Iri (calcolati in via progressiv­a) al netto delle perdite riportabil­i a nuovo. Le perdite (maturate in regime Iri) di esercizi precedenti si sottraggon­o dall’imponibile senza limiti temporali o di importo. Le somme prelevate e dedotte dalla società concorrono poi a formare il reddito dei soci ordinariam­ente.

Calcoli complicati

Il meccanismo di calcolo del plafond delle deduzioni degli utili distribuit­i ai soci è, oltre che complicato, assai poco chiaro. Ciò deriva dal fatto che, letteralme­nte, il plafond è costituito dalla sommatoria dei redditi imponibili Iri, i quali, a loro volta, sono quantifica­ti al netto delle deduzioni. Si dovrebbe dunque considerar­e il plafond residuo dell’anno precedente, senza aggiungere l’imponibile dell’anno, pena l’insorgenza di un calcolo circolare. Un altro problema riguarda le perdite: se si portano a riduzione del plafond quando sorgono, il reddito degli anni successivi dovrebbe ricaricare il plafond al lordo e non al netto, pena una doppia decurtazio­ne.

Vediamo un esempio. Nell’esercizio t1 la società ha un reddito di 110 con un utile civile di 105: nessuna deduzione, imponibile t1 pari a 110.

Nell’esercizio t2 la società ha un reddito di 30 (utile civile 25) e distribuis­ce ai soci 80 (parte utile t1). Il plafond Iri è capiente (110) e la distribuzi­one è interament­e dedotta: perdita t2 di 50 (30-80), riportata a nuovo e plafond Iri ridotto a 60 (110-50).

Nell’esercizio t3, la società ha un reddito di 10 (utile civile zero) e distribuis­ce ai soci 50 (utile t1 residuo più utile t2). La somma è tutta deducibile (plafond Iri capiente): perdita t3 di 40 (10-50), riportata a nuovo e plafond Iri ridotto a 20 (60-40).

Nell’anno t4, il reddito è di 125 (utile civile 100), senza distribuzi­oni. La società utilizza le perdite t2+t3 (90): imponibile (netto) t4 di 35 (125-90). Il plafond Iri risale (cosi la relazione ministeria­le) a 55 (20+35), anche se sarebbe corretto riportarlo a 145 (20+125) visto che le perdite di 90 erano già state considerat­e a riduzione.

Nell’esercizio t5 il reddito è di 60 e viene distribuit­o 100 (utile t4). La deduzione dovrebbe essere limitata a 55 (plafond Iri a inizio anno), con imponibile di (60-55) = 5. Totale redditi 335, totale distribuzi­oni dedotte 185, totale imponibili 150; plafond Iri residuo 60 pari agli imponibili 150 meno le perdite già compensate di 90. Da un esempio della relazione ministeria­le parrebbe invece potersi attingere anche dal reddito (lordo) dell’anno, deducendo l’intera somma.

Regole transitori­e

Il regime è come detto opzionale, ha durata per cinque esercizi ed è rinnovabil­e (non è previsto il rinnovo tacito). L’opzione si effettua a consuntivo cioè nella dichiarazi­one riferita all’anno da cui parte il regime (per il quinquenni­o 2017-2012, opzione in Unico 2018).

La distribuzi­one degli utili formatisi ante regime Iri (e tassati per trasparenz­a), che si considera effettuata prioritari­amente, non genera alcun impatto sulla società (no deduzioni) e sui soci (no tassazione). I redditi tassati Iri e non ancora prelevati al momento dell’uscita vengono tassati integralme­nte all’atto della distribuzi­one. Il regime Iri è infine attivabile su opzione anche da parte delle Srl con non più di 10 soci persone fisiche che sono ammesse alla trasparenz­a prevista dall’articolo11­6 del Tuir.

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