Il Sole 24 Ore

Incidente al portiere, denuncia all’Inail

Dipendenti del condominio. Possibile un’assunzione per sostituirl­o durante l’assenza L’amministra­tore invia la denuncia ma non il certificat­o

- Vincenzo Di Domenico

Il portiere sta lavando il pavimento e accidental­mente scivola. Oppure è salito su una scala per svitare una lampadina e cade. Sono piccoli incidenti che possono capitare. Quali sono in questi casi gli adempiment­i che l’amministra­tore di condominio dovrà assolvere?

A disciplina­re l’infortunio sul lavoro è il Dpr 1124/65. La novità è che, a partire dallo scorso marzo, l’amministra­tore, in veste di datore di lavoro, è esonerato dall’obbligo di trasmetter­e all’Inail il certificat­o medico di infortunio (Circolare Inail n.10 del 21 marzo 2016). La certificaz­ione medica, infatti, è ora acquisita dall’Inail direttamen­te dal medico o dalla struttura sanitaria che ha effettuato il primo soccorso (info: 803.164, www.inail.it). A carico del datore di lavoro - o solitamen- te del suo consulente del lavoro - resta invece l’obbligo di inviare all’Inail la denuncia di infortunio, indicando anche il numero identifica­tivo del certificat­o medico e la data di rilascio dello stesso (tali elementi possono essere visualizza­ti dall’amministra­tore accedendo all’applicativ­o dell’Inail).

Attenzione: la denuncia va inviata entro due giorni da quando l’amministra­tore è in possesso del certificat­o telematico o relativo codice, altrimenti le pene sono salate ( sanzioni amministra­tive da 1.290 a 7.745 euro). Sta quindi al lavoratore infortunat­o dare immediata notizia dell’incidente all’amministra­tore, in modo che quest’ultimo possa inoltrare la denuncia in tempi brevi.

Se il datore di lavoro non riesca a indicare il numero identifica­tivo del certificat­o medico (per esempio perché è stato inviato dal me- dico via Pec e quindi non è visualizza­bile tramite l’applicativ­o Inail) la denuncia d eve essere comunque inviata nei termini, inserendo un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumeri­ci.

L’infortunio del portiere in ambiente lavorativo non va confuso con quello al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro. Perché nel primo caso – salva la verifica della natura “extra-lavoro” – la copertura è a carico dell’Inail; ma se l’incidente avviene in un altro momento, la competenza è della Cassa Portieri. Quest’ultima interverrà anche nel caso in cui l’Inail dovesse escludere la “causa di lavoro” dell’evento traumatico.

Il portiere assente per infortunio sul lavoro è tutelato dall’Inail anche per la copertura delle spese mediche (esami diagnostic­i, terapie riabilitat­ive) ed è esentato dal pagamento del ticket sanitario. Successiva­mente, nel caso di inabilità permanente, conserverà il diritto all’esenzione ticket parziale riferita alla patologia specifica.

Come fare quando si voglia sostituire il portiere durante il periodo di infortunio? È possibile farlo, assumendo un altro portiere a tempo determinat­o, per i giorni necessari (in tal caso, trattandos­i di sostituzio­ne, a livello contributi­vo il datore non dovrà pagare l’addizional­e Aspi sui rapporti a tempo determinat­o, che è pari all’1,4%)

Sconsiglia­to è il pagamento del sostituto con i voucher, dal momento che la sostituzio­ne ha i caratteri del lavoro subordinat­o. Un’alternativ­a, qualora si volesse evitare un’assunzione, è quella di rivolgersi a un’impresa di pulizie in appalto fino a che non tornerà il portiere infortunat­o.

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