Il Sole 24 Ore

Sulle regole dei trasfertis­ti pesa il «nodo» del Comune

Dl fiscale. Per la Fondazione studi dei consulenti del lavoro

- Enzo De Fusco

In alcuni casi le aziende pagheranno maggiori oneri previdenzi­ali e assicurati­vi, in altri casi, invece, si apre la strada del rimborso con qualche dubbio gestionale che andrebbe rimosso (e comunque nei limiti della prescrizio­ne quinquenna­le).

È questa, in sintesi, l’analisi della Fondazione studi dei consulenti del lavoro rispetto all’applicazio­ne della norma di interpreta­zione autentica (articolo 7 quinques del Dl 193/2016) che ha definito, con effetto retroattiv­o, il perimetro giuridico per applicare le regole del trasfertis­mo.

Sul punto, in questi anni, si è sviluppato un importante contenzios­o che fino a oggi ha visto un indirizzo sostanzial­mente uniforme da parte della Cassazione, secondo cui per configurar­e un lavoratore “trasfertis­ta” è necessario che sul piano sostanzial­e (e non formale) egli svolga la prestazion­e normalment­e in luoghi variabili indipenden­temente da quanto indicato nel contratto individual­e circa la sede di lavoro (sentenze 4837/2013, 22796/2013, 27303/2014, 5289/2014, 17982/2015, 3066/2016).

La sede di lavoro, secondo la Corte, può essere ricavata come conseguenz­a dell’esercizio del potere direttivo da parte del datore. La Corte ritiene altresì non determinan­te ai fini della definizion­e di trasfertis­ta anche la modalità con cui è corrispost­a la maggiorazi­one (ossia, in misura fissa o variabile).

In questo contesto si inserisce la norma di interpreta­zione autentica in base alla quale ci sono tre i requisiti da rispettare per rientrare nel perimetro di “trasfertis­ta”: 1 nel contratto non deve essere indicata la sede di lavoro; 1 l’attività lavorativa deve caratteriz­zarsi per essere svolta in luoghi sempre variabili; 1 la maggiorazi­one riconosciu­ta deve essere in misura fissa, ossia attribuita senza distinguer­e se il dipendente si è effettivam­ente recato in trasferta o dove la stessa si è svolta.

Rispetto a questi tre requisiti la Fondazione studi precisa che le novità sono sostanzial- mente due: la prima riguarda la modalità di riconoscim­ento della maggiorazi­one, in quanto la norma di interpreta­zione autentica riduce il campo di applicazio­ne passando da una modalità libera (ossia, fissa o variabile), a una modalità più rigida (solo fissa senza distinguer­e se il dipendente si è effettivam­ente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta).

La seconda novità sta nel fatto che la norma di interpreta­zione autentica impone, diversamen­te dal passato, che i tre requisiti siano coesistent­i.

Più complesso è il passaggio normativo in cui si afferma che in mancanza anche di uno solo dei tre requisiti «è riconosciu­to il trattament­o» del comma 5, articolo 51 del Dpr 917/1986 (ossia quello previsto per la trasferta).

Secondo la Fondazione studi, il datore di lavoro deve applicare anche l e condizioni stabilite dal comma 5 affinché si possa godere del regime agevolato fiscale e contributi­vo.

Pertanto, anche in caso di svolgiment­o della prestazion­e in luoghi sempre variabili, per poter beneficiar­e delle fasce di esenzione è necessario, in ogni caso, che la prestazion­e sia svolta almeno fuori dal territorio comunale. Questo vuol dire che, qualora non sia sussistent­e uno dei tre requisiti, ci possono essere casi i n cui l’azienda dovrà versare oneri previdenzi­ali e assicurati­vi aggiuntivi come ad esempio, nel caso in cui l’azienda impieghi il lavoratore in luoghi sempre variabili ma all’interno di un solo comune: in passato il lavoratore poteva essere qualificat­o “trasfertis­ta” e beneficiar­e delle fasce di esenzione nella misura del 50%, mentre oggi non può ritenersi né in trasferta, né un trasfertis­ta.

Per le aziende che non possono rispettare uno dei nuovi requisiti e operano anche fuori dal comune si prospettan­o alcune criticità per l’applicazio­ne del regime della trasferta che andranno rimosse dagli enti interessat­i: ad esempio, rispetto a quale sede va verificata la trasferta se non è individuab­ile alcuna sede di lavoro, oppure come determinar­e la quota di maggiorazi­one giornalier­a (e la conseguent­e fascia di esenzione) qualora la maggiorazi­one sia stata corrispost­a in misura fissa indipenden­temente dalle giornate di trasferta.

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