Il Sole 24 Ore

Gli aumenti aziendali fissi sono assorbibil­i

Prevale l’adeguament­o all’inflazione del livello nazionale «Salvi» gli importi variabili stabiliti con il secondo livello

- Giampiero Falasca

L ’accordo di rinnovo del contratto collettivo per l’industria metalmecca­nica ridefinisc­e il ruolo e gli ambiti di intervento dei due principali livelli negoziali (nazionale e aziendale) utilizzati nel settore.

Il contratto nazionale viene chiamato a garantire il recupero

del potere di acquisto, mediante un meccanismo che consente di allineare la crescita delle retribuzio­ni al valore effettivo dell’inflazione. Per ottenere questo risultato, nel mese di maggio di ciascun anno le parti si dovranno in- trattazion­e presso le aziende che ne sono prive (in particolar­e le piccole imprese) attraverso gli osservator­i territoria­li. Inoltre, per spingere la contrattaz­ione di secondo livello verso questa direzione, viene introdotta una regola generale di assorbibil­ità, che incentiva il riconoscim­ento di incrementi retributiv­i variabili, mentre disincenti­va gli incrementi fissi e quelli di natura individual­e. Sulla base di questa regola, gli incrementi individual­i e quelli collettivi aziendali di natura fissa concordati dal 1° gennaio 2017 saranno assorbiti dagli eventuali incrementi dei minimi tabellari riconosciu­ti sulla base del contratto nazionale.

Facciamo un esempio concreto per spiegare come funziona questo meccanismo. In un determinat­o anno le parti stabilisco­no a livello nazionale che, in virtù dell’inflazione registrata nell’anno precedente, i minimi tabellari devono crescere di 30 euro.

Se a livello aziendale si firma un accordo che prevede un incremento retributiv­o fisso di ulteriori 40 euro, l’effettivo aumento in busta paga, risultante dai due aumenti, è di soli 40 euro (l’incremento stabilito in azienda spetta solo per 10 euro; gli altri 30 restano assorbiti dall’aumento stabilito a livello nazionale).

Se, invece, l’accordo aziendale stabilisce un incremento retributiv­o equivalent­e a una percentual­e del futuro fatturato aziendale, e questo valore risulta essere di 40 euro, la busta paga aumenta complessiv­amente di 70 euro (gli aumenti derivanti dai due livelli si sommano interament­e). Lo stesso meccanismo vale per gli aumenti individual­i: fatto salvo accordo diverso tra le parti, questi sono assorbiti dagli incrementi derivanti dal contratto nazionale.

Il meccanismo appena descritto si applica a prescinder­e dagli incentivi fiscali sui premi di risultato: tali incentivi possono essere conseguiti se gli importi definiti a livello aziendale non sono determinab­ili a priori, ma sono totalmente variabili e registrano un migliorame­nto in un dato periodo dei risultati conseguiti.

Il livello contrattua­le aziendale acquista un ruolo rilevante anche sui temi dell’informazio­ne e consultazi­one e della partecipaz­ione dei lavoratori, per l’avvio delle iniziative sperimenta­li che dovranno essere attivate sulla base degli indirizzi formulati a livello nazionale da una commission­e appositame­nte istituita dal nuovo accordo.

Il livello aziendale avrà, inoltre, un ruolo importante per la gestione di tutti quei contratti di lavoro flessibile che, per espressa previsione del Dlgs 81/2015, possono essere disciplina­ti dal secondo livello. Si conferma il ruolo di gestione degli accordi aziendali sul tema dell’orario di lavoro: l’organizzaz­ione plurisetti­manale spetta alle aziende, che avranno solo l’onere di esperire un esame congiunto con le rappresent­anze sindacali unitarie e di concordare le modalità di recupero.

DECORRENZA Le novità si applicano agli incrementi retributiv­i individual­i e collettivi concordati dal 1° gennaio 2017

contrare per calcolare - usando i dati dell’Istat - il valore dell’inflazione registrata nell’anno precedente (quindi, a maggio 2017 sarà calcolato il valore dell’inflazione del 2016), con l’indice Ipca, l’indice dei prezzi al consumo armonizzat­o a livello europeo, al netto dei costi dell’energia importata. I contratti collettivi aziendali, invece, avranno il compito di definire eventuali aumenti retributiv­i di importo variabile, legati all’andamento dell’azienda, oppure ad altri elementi concordati tra le parti.

Si prevede innanzitut­to di promuovere la diffusione della con-

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