Agenti, soglia più alta
Maggiori vantaggi fiscali per agenti e rappresentanti di commercio che prenderanno a noleggio autovetture e autocaravan a partire dal 1° gennaio 2017. Per questi soggetti - e relativamente agli autoveicoli a deducibilità limitata - il comma 37 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 aumenta la soglia fiscale annua da 3.615,20 a 5.164,57 euro.
La ratio dell’intervento è di estendere il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti in relazione all’acquisto delle auto, anche all’ipotesi del noleggio. Nel caso di acquisizione delle vetture, infatti, gli agenti e i rappresentanti possono fruire del limite fiscale di 25.822,84, che è il 43% più alto di quello riconosciuto alle imprese, agli artisti e ai professionisti, e pari a 18.075,99. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto opportuno incrementare - della medesima percentuale di beneficio - il limite di deducibilità degli autoveicoli noleggiati dagli agenti e dai rappresentanti (oggi pari a 3.615,20 euro, indistintamente per tutti i soggetti).
La modifica è di grande interesse per questi lavoratori, in quanto la circostanza dell’integrale deducibilità dal reddito, delle spese relative ai mezzi di trasporto di cui alla lettera a) del medesimo comma, è - secondo prassi amministrativa - consentita solo per i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata (autoscuole, autonoleggi, eccetera).
Ai fini del calcolo della deducibilità, l’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir stabilisce un doppio limite: sia quello quantitativo – dal 2017 pari a 5.164,57 euro - sia quello percentuale, pari all’80%. Tuttavia, come specificato nella circolare 48/1998, nei cosiddetti contratti di noleggio “full service” il limite quantitativo opera solo sul costo del noleggio “puro” e non anche con riferimento alla quota dei servizi accessori (manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, eccetera).
Pertanto a patto che le due componenti di costo siano analiticamente distinte in fattura, si dovrà tener conto della doppia limitazione fiscale solo sul noleggio puro, mentre per i servizi accessori sarà sufficiente applicare la riduzione percentuale. Ad esempio, un agente stipula un contratto di noleggio full service della durata di un anno, con decorrenza primo gennaio 2017. Ipotizzando un costo di locazione dell’auto di 6.500 euro ed un riaddebito di 2.500 euro a titolo di spese di gestione e prestazioni accessorie, la quota deducibile è pari a 6.131,66 (5.164,57 x 80% = 4.131,66 + 2.500 x 80% = 2.000).
Al fine di scongiurare manovre elusive sulla ripartizione delle due quote di addebiti, la prassi ha ritenuto corretto determinare la componente di costo da attribuire al noleggio puro, sulla base dei “listini sulle tariffe medie” praticate per i noleggi senza servizi accessori.
Due annotazioni, infine: la disciplina si applica anche ai promotori finanziari (risoluzione 267/1995) e, il comma 37, è stato rubricato come «Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine». Considerato, tuttavia, che l’articolo 164 del Tuir non stabilisce un regime differenziato tra i diversi tipi di noleggio, la novità dovrebbe riguardare anche i noleggi a breve termine. Peraltro, per espressa previsione di legge, il costo fiscalmente rilevante deve comunque essere ragguagliato al periodo di disponibilità contrattuale del bene durante l’anno.