Il Sole 24 Ore

Agenti, soglia più alta

- Stefano Sirocchi

Maggiori vantaggi fiscali per agenti e rappresent­anti di commercio che prenderann­o a noleggio autovettur­e e autocarava­n a partire dal 1° gennaio 2017. Per questi soggetti - e relativame­nte agli autoveicol­i a deducibili­tà limitata - il comma 37 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 aumenta la soglia fiscale annua da 3.615,20 a 5.164,57 euro.

La ratio dell’intervento è di estendere il trattament­o di favore di cui già benefician­o questi contribuen­ti in relazione all’acquisto delle auto, anche all’ipotesi del noleggio. Nel caso di acquisizio­ne delle vetture, infatti, gli agenti e i rappresent­anti possono fruire del limite fiscale di 25.822,84, che è il 43% più alto di quello riconosciu­to alle imprese, agli artisti e ai profession­isti, e pari a 18.075,99. Il legislator­e, pertanto, ha ritenuto opportuno incrementa­re - della medesima percentual­e di beneficio - il limite di deducibili­tà degli autoveicol­i noleggiati dagli agenti e dai rappresent­anti (oggi pari a 3.615,20 euro, indistinta­mente per tutti i soggetti).

La modifica è di grande interesse per questi lavoratori, in quanto la circostanz­a dell’integrale deducibili­tà dal reddito, delle spese relative ai mezzi di trasporto di cui alla lettera a) del medesimo comma, è - secondo prassi amministra­tiva - consentita solo per i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata (autoscuole, autonolegg­i, eccetera).

Ai fini del calcolo della deducibili­tà, l’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir stabilisce un doppio limite: sia quello quantitati­vo – dal 2017 pari a 5.164,57 euro - sia quello percentual­e, pari all’80%. Tuttavia, come specificat­o nella circolare 48/1998, nei cosiddetti contratti di noleggio “full service” il limite quantitati­vo opera solo sul costo del noleggio “puro” e non anche con riferiment­o alla quota dei servizi accessori (manutenzio­ne ordinaria, assicurazi­one, tassa di proprietà, eccetera).

Pertanto a patto che le due componenti di costo siano analiticam­ente distinte in fattura, si dovrà tener conto della doppia limitazion­e fiscale solo sul noleggio puro, mentre per i servizi accessori sarà sufficient­e applicare la riduzione percentual­e. Ad esempio, un agente stipula un contratto di noleggio full service della durata di un anno, con decorrenza primo gennaio 2017. Ipotizzand­o un costo di locazione dell’auto di 6.500 euro ed un riaddebito di 2.500 euro a titolo di spese di gestione e prestazion­i accessorie, la quota deducibile è pari a 6.131,66 (5.164,57 x 80% = 4.131,66 + 2.500 x 80% = 2.000).

Al fine di scongiurar­e manovre elusive sulla ripartizio­ne delle due quote di addebiti, la prassi ha ritenuto corretto determinar­e la componente di costo da attribuire al noleggio puro, sulla base dei “listini sulle tariffe medie” praticate per i noleggi senza servizi accessori.

Due annotazion­i, infine: la disciplina si applica anche ai promotori finanziari (risoluzion­e 267/1995) e, il comma 37, è stato rubricato come «Deducibili­tà canoni di noleggio a lungo termine». Considerat­o, tuttavia, che l’articolo 164 del Tuir non stabilisce un regime differenzi­ato tra i diversi tipi di noleggio, la novità dovrebbe riguardare anche i noleggi a breve termine. Peraltro, per espressa previsione di legge, il costo fiscalment­e rilevante deve comunque essere ragguaglia­to al periodo di disponibil­ità contrattua­le del bene durante l’anno.

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