Beni ai soci, cessione estesa
Beneficiate le operazioni dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017
Finalmente ufficializzata la nuova finestra temporale per poter accedere all’estromissione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, tramite una delle operazioni individuate dall’articolo 1, commi da 115 a 121 della legge 208/2015 (assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice). Riaperti anche i termini per l’estromissione agevolata degli immobili relativi alle imprese individuali.
Con il varo della legge di Bilancio 2017 si riapre quindi la possibilità di accedere a un ventaglio di interessanti opportunità per smontare totalmente o parzialmente le società immobiliari fruendo di un regime fiscale di assoluto favore. La riapertura dei termini, prevista dai commi 565 e 566 dell’articolo 1 della manovra 2017, si applica alle operazioni poste in essere nel periodo che va dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Grazie alla tecnica legislativa adottata è quindi possibile dare copertura certa (semmai ce ne fosse stato bisogno) anche agli atti adottati dalle società entro la scadenza originaria del 30 settembre 2016, per i quali l’iscrizione al registro delle imprese è stata effettuata oltre tale data (tipicamente per i casi di trasformazione regressiva in società semplice). Per effetto della riapertura si assiste anche ad uno slittamento delle scadenze previste per i versamenti delle eventuali imposte sostitutive dovute nell’ambito dell’operazione prescelta: il primo acconto va infatti versato entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2018. Restano sostanzialmente invariati i requisiti richiesti dalla legge 208/2015 per accedere a una delle operazioni agevolate sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive dei beni sia per quanto riguarda il requisito dello status di socio che va comunque verificato alla data del 30 settembre 2015.
La riapertura dei termini per accedere all’estromissione agevolata degli immobili d’impresa va sicuramente salutata con favore. Sono stati diversi, infatti, i casi per i quali si è deciso di postergare l’operazione rispetto alla prima scadenza anche perché molti fondamentali chiarimenti delle Entrate per valutare la fattibilità e gli effetti delle operazioni sono arrivati con la circolare n. 37/E, licenziata solo pochi giorni prima rispetto alla scadenza del 30 settembre 2016. A dare ulteriore impulso alle operazioni agevolate sono due recenti risoluzioni: la 93/E/2016 e la 101/E/2016. Le Entrate hanno precisato che un’operazione configura abuso del diritto quando presenta, contemporaneamente, tre requisiti: 1 realizza un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; 1 è priva di sostanza economica, ovvero è inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; 1 porta al conseguimento di un vantaggio fiscale.
L’assenza anche solo di uno dei tre requisiti comporta l’assenza di abuso mentre alla presenza di tutti e tre occorre dimostrare le valide ragioni extrafiscali non marginali. In questo contesto l’Agenzia ha chiarito che i vantaggi fiscali ottenuti tramite l’adozione di una delle operazioni agevolate (ad esempio la cessione degli immobili ai soci e la successiva cessione da parte degli stessi) rientrano in una facoltà che il legislatore non ha inteso vietare. Ne consegue che il carattere di liceità del risparmio d’imposta deriva dalla natura agevolativa delle disposizioni che consentono di estromettere dal regime di impresa, con l’assegnazione e la cessione, ovvero con la trasformazione in società semplice, beni in realtà nella disponibilità dei soci e per i quali non è realistico ipotizzare condizioni di impiego mediamente profittevoli nel contesto della gestione imprenditoriale.