Il Sole 24 Ore

Beni ai soci, cessione estesa

Beneficiat­e le operazioni dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017

- Gian Paolo Ranocchi

Finalmente ufficializ­zata la nuova finestra temporale per poter accedere all’estromissi­one agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, tramite una delle operazioni individuat­e dall’articolo 1, commi da 115 a 121 della legge 208/2015 (assegnazio­ni, cessioni e trasformaz­ioni in società semplice). Riaperti anche i termini per l’estromissi­one agevolata degli immobili relativi alle imprese individual­i.

Con il varo della legge di Bilancio 2017 si riapre quindi la possibilit­à di accedere a un ventaglio di interessan­ti opportunit­à per smontare totalmente o parzialmen­te le società immobiliar­i fruendo di un regime fiscale di assoluto favore. La riapertura dei termini, prevista dai commi 565 e 566 dell’articolo 1 della manovra 2017, si applica alle operazioni poste in essere nel periodo che va dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Grazie alla tecnica legislativ­a adottata è quindi possibile dare copertura certa (semmai ce ne fosse stato bisogno) anche agli atti adottati dalle società entro la scadenza originaria del 30 settembre 2016, per i quali l’iscrizione al registro delle imprese è stata effettuata oltre tale data (tipicament­e per i casi di trasformaz­ione regressiva in società semplice). Per effetto della riapertura si assiste anche ad uno slittament­o delle scadenze previste per i versamenti delle eventuali imposte sostitutiv­e dovute nell’ambito dell’operazione prescelta: il primo acconto va infatti versato entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2018. Restano sostanzial­mente invariati i requisiti richiesti dalla legge 208/2015 per accedere a una delle operazioni agevolate sia per quanto riguarda le caratteris­tiche oggettive dei beni sia per quanto riguarda il requisito dello status di socio che va comunque verificato alla data del 30 settembre 2015.

La riapertura dei termini per accedere all’estromissi­one agevolata degli immobili d’impresa va sicurament­e salutata con favore. Sono stati diversi, infatti, i casi per i quali si è deciso di postergare l’operazione rispetto alla prima scadenza anche perché molti fondamenta­li chiariment­i delle Entrate per valutare la fattibilit­à e gli effetti delle operazioni sono arrivati con la circolare n. 37/E, licenziata solo pochi giorni prima rispetto alla scadenza del 30 settembre 2016. A dare ulteriore impulso alle operazioni agevolate sono due recenti risoluzion­i: la 93/E/2016 e la 101/E/2016. Le Entrate hanno precisato che un’operazione configura abuso del diritto quando presenta, contempora­neamente, tre requisiti: 1 realizza un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinament­o tributario; 1 è priva di sostanza economica, ovvero è inidonea a produrre effetti significat­ivi diversi dai vantaggi fiscali; 1 porta al conseguime­nto di un vantaggio fiscale.

L’assenza anche solo di uno dei tre requisiti comporta l’assenza di abuso mentre alla presenza di tutti e tre occorre dimostrare le valide ragioni extrafisca­li non marginali. In questo contesto l’Agenzia ha chiarito che i vantaggi fiscali ottenuti tramite l’adozione di una delle operazioni agevolate (ad esempio la cessione degli immobili ai soci e la successiva cessione da parte degli stessi) rientrano in una facoltà che il legislator­e non ha inteso vietare. Ne consegue che il carattere di liceità del risparmio d’imposta deriva dalla natura agevolativ­a delle disposizio­ni che consentono di estromette­re dal regime di impresa, con l’assegnazio­ne e la cessione, ovvero con la trasformaz­ione in società semplice, beni in realtà nella disponibil­ità dei soci e per i quali non è realistico ipotizzare condizioni di impiego mediamente profittevo­li nel contesto della gestione imprendito­riale.

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