Riaperti i termini per rivalutare partecipazioni e terreni
La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi 554-564 riapre i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31dicembre 2015, confermando le medesime aliquote per determinare l’imposta sostitutiva 2016 (8% per terreni e partecipazioni, 16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili, 10% per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione).
Relativamente ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni possedute da persone fisiche o società semplici al 1° gennaio 2017 la norma, nel prevedere la riapertura dei termini per la rideterminazione del loro valore, ha disposto che entro il 30 giugno 2017 dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima del loro valore nonché il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali pari all’8 per cento.
Tale imposta sarà determinata sul valore affrancato e potrà essere versata in un’unica soluzione entro il termine di cui sopra o in tre rate annuali di pari importo (la prima con scadenza 30 giugno 2017).
Sulla rivalutazione dei beni d’impresa, invece, i commi 556 e seguenti prevedono che le società di capitali, enti commerciali e trust residenti che non redigono il bilancio secondo gli standard internazionali, possono rivalutare, in deroga all’articolo 2426 del codice civile, quei beni e partecipazioni risultanti nello stato patrimoniale dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, salvo gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a detta data, il cui termine di approvazione scade dopo l’entrata in vigore della legge e riguarderà tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea nonché essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.
Il maggior valore così attribuito si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.
Nel caso in cui i beni oggetto di rivalutazione fossero ceduti a titolo oneroso, o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la plus/minusvalenza sarà determinata tenendo conto del valore attribuito al bene prima della rivalutazione.
Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è prevista (comma 563) una deroga secondo cui i maggiori valori iscritti in bilancio «si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018».
Le imposte sostitutive saranno versate, e/o compensate in base alla normativa vigente, in un’unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Anche per il 2017 sarà possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione provvedendo al pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.