Il Sole 24 Ore

Riaperti i termini per rivalutare partecipaz­ioni e terreni

- Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli

La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi 554-564 riapre i termini per la rivalutazi­one delle partecipaz­ioni non negoziate in mercati regolament­ati, dei terreni edificabil­i e con destinazio­ne agricola, nonché dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31dicembre 2015, confermand­o le medesime aliquote per determinar­e l’imposta sostitutiv­a 2016 (8% per terreni e partecipaz­ioni, 16% per i beni ammortizza­bili, 12% per i beni non ammortizza­bili, 10% per l’affrancame­nto del saldo attivo di rivalutazi­one).

Relativame­nte ai terreni (sia agricoli che edificabil­i) e alle partecipaz­ioni possedute da persone fisiche o società semplici al 1° gennaio 2017 la norma, nel prevedere la riapertura dei termini per la ridetermin­azione del loro valore, ha disposto che entro il 30 giugno 2017 dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima del loro valore nonché il pagamento dell’imposta sostitutiv­a delle imposte sui redditi e relative addizional­i pari all’8 per cento.

Tale imposta sarà determinat­a sul valore affrancato e potrà essere versata in un’unica soluzione entro il termine di cui sopra o in tre rate annuali di pari importo (la prima con scadenza 30 giugno 2017).

Sulla rivalutazi­one dei beni d’impresa, invece, i commi 556 e seguenti prevedono che le società di capitali, enti commercial­i e trust residenti che non redigono il bilancio secondo gli standard internazio­nali, possono rivalutare, in deroga all’articolo 2426 del codice civile, quei beni e partecipaz­ioni risultanti nello stato patrimonia­le dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, salvo gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

La rivalutazi­one dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a detta data, il cui termine di approvazio­ne scade dopo l’entrata in vigore della legge e riguarderà tutti i beni appartenen­ti alla stessa categoria omogenea nonché essere annotata nell’inventario e nella nota integrativ­a.

Il maggior valore così attribuito si considera riconosciu­to, ai fini fiscali, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferiment­o al quale la rivalutazi­one è stata eseguita mediante il versamento di un’imposta sostitutiv­a pari al 16% per i beni ammortizza­bili e al 12% per quelli non ammortizza­bili.

Nel caso in cui i beni oggetto di rivalutazi­one fossero ceduti a titolo oneroso, o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o al consumo personale o familiare dell’imprendito­re prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazi­one è stata eseguita, la plus/minusvalen­za sarà determinat­a tenendo conto del valore attribuito al bene prima della rivalutazi­one.

Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è prevista (comma 563) una deroga secondo cui i maggiori valori iscritti in bilancio «si consideran­o riconosciu­ti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018».

Le imposte sostitutiv­e saranno versate, e/o compensate in base alla normativa vigente, in un’unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferiment­o al quale la rivalutazi­one è eseguita.

Anche per il 2017 sarà possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazi­one provvedend­o al pagamento di una imposta sostitutiv­a del 10%.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy