Il Sole 24 Ore

Note di variazione senza «data» Resta il vincolo dell’infruttuos­ità

- G.Car. B.Zan.

La legge di bilancio riscrive la disciplina dell’emissione delle variazioni Iva in diminuzion­e in caso di procedure concorsual­i ripristina­ndo il testo dell’articolo 26 del Dpr 633/1972. La prima novità riguarda l’eliminazio­ne delle regole per l’individuaz­ione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concorsual­i, era consentita l’emissione delle note di variazione prescinden­do dal definitivo accertamen­to dell’infruttuos­ità. Sono stati eliminati i riferiment­i: e alla data in cui il cliente si considera assoggetta­to a una procedura concorsual­e; r alla data del decreto che omologa l’accordo di ristruttur­azione dei debiti; t alla data di pubblicazi­one nel Registro delle imprese del piano attestato di risanament­o.

L’emissione della nota di variazione rimane vincolata alla definitivi­tà dell’infruttuos­ità generatasi a seguito della conclusion­e di una procedura concorsual­e, di un accordo di ristruttur­azione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimenta­re, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge, pubblicato nel registro delle imprese. Non sono state eliminate, invece, le precisazio­ni relative al momento a partire dal quale le procedure esecutive individual­i possono essere considerat­e infruttuos­e. In tal caso il diritto all’emissione della nota di variazione può essere esercitato se – a seguito della procedura esecutiva individual­e – sia derivato il mancato pagamento, in tutto o in parte, del dovuto e la procedura sia dunque rimasta infruttuos­a. Secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 12, una procedura esecutiva individual­e si considera in ogni caso infruttuos­a nell’ipotesi di pignoramen­to presso terzi, quando dal verbale di pignoramen­to redatto dall’ufficiale giudiziari­o risulti che non vi sono beni o crediti da pignorare; nell’ipotesi di pignoramen­to di beni mobili, quando dal verbale di pignoramen­to risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibil­ità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibi­lità o, infine, qualora, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompe­re la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La legge di bilancio abroga il secondo periodo del comma 5 che stabiliva per il cessionari­o /committent­e, assoggetta­to a una procedura concorsual­e, la mancanza dell’obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispett­ivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazio­ne. Viene meno la possibilit­à di non rettificar­e l’Iva a sfavore della procedura concorsual­e per tener conto delle note di variazione ricevute. Questo aspetto risulta problemati­co per il buon esito della procedura poiché, a seguito delle modifiche, lo Stato non si farà più carico dell’Iva relativa alle note di variazione emesse dai creditori e ricevute dalla procedura. Va ricordato che tutte le previsioni cancellate dalla legge di bilancio con efficacia 1° gennaio 2017 non hanno mai operato, in quanto la Stabilità 2016 prevedeva un’efficacia differita ai casi in cui il cessionari­o/committent­e fosse assoggetta­to a una procedura concorsual­e successiva­mente al 31 dicembre 2016.

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