Note di variazione senza «data» Resta il vincolo dell’infruttuosità
La legge di bilancio riscrive la disciplina dell’emissione delle variazioni Iva in diminuzione in caso di procedure concorsuali ripristinando il testo dell’articolo 26 del Dpr 633/1972. La prima novità riguarda l’eliminazione delle regole per l’individuazione del momento a partire dal quale, in presenza di procedure concorsuali, era consentita l’emissione delle note di variazione prescindendo dal definitivo accertamento dell’infruttuosità. Sono stati eliminati i riferimenti: e alla data in cui il cliente si considera assoggettato a una procedura concorsuale; r alla data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti; t alla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato di risanamento.
L’emissione della nota di variazione rimane vincolata alla definitività dell’infruttuosità generatasi a seguito della conclusione di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge, pubblicato nel registro delle imprese. Non sono state eliminate, invece, le precisazioni relative al momento a partire dal quale le procedure esecutive individuali possono essere considerate infruttuose. In tal caso il diritto all’emissione della nota di variazione può essere esercitato se – a seguito della procedura esecutiva individuale – sia derivato il mancato pagamento, in tutto o in parte, del dovuto e la procedura sia dunque rimasta infruttuosa. Secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 12, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che non vi sono beni o crediti da pignorare; nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità o, infine, qualora, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
La legge di bilancio abroga il secondo periodo del comma 5 che stabiliva per il cessionario /committente, assoggettato a una procedura concorsuale, la mancanza dell’obbligo di annotare nel registro delle fatture e in quello dei corrispettivi le note di variazione ricevute e di computare la relativa imposta a debito nella liquidazione. Viene meno la possibilità di non rettificare l’Iva a sfavore della procedura concorsuale per tener conto delle note di variazione ricevute. Questo aspetto risulta problematico per il buon esito della procedura poiché, a seguito delle modifiche, lo Stato non si farà più carico dell’Iva relativa alle note di variazione emesse dai creditori e ricevute dalla procedura. Va ricordato che tutte le previsioni cancellate dalla legge di bilancio con efficacia 1° gennaio 2017 non hanno mai operato, in quanto la Stabilità 2016 prevedeva un’efficacia differita ai casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.