Per il gruppo Iva opzione collegiale dal 1° gennaio 2018
Tutti dentro o tutti fuori dal gruppo Iva? Questo è il dilemma che i gruppi societari dovranno sciogliere dal 1° gennaio 2018, data di decorrenza delle nuove disposizioni sul gruppo Iva, introdotte dalla legge di bilancio 2017.
Possono costituire un gruppo Iva, previa opzione, i soggetti passivi, stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi. L’opzione deve essere esercitata obbligatoriamente da tutti questi soggetti, nessuno escluso («all-in, all-out principle»). Ne consegue che, il gruppo Iva è precluso ai soggetti passivi che, pur soddisfacendo i vincoli di legge, non vi aderiscono compattamente.
Il riferimento alla qualità di “soggetto passivo” presuppone che solo i soggetti - che soddisfano i requisiti per essere considerati tali – hanno titolo a partecipare al gruppo con la conseguenza che rimane precluso a tutti i soggetti che non svolgono un’attività economica, come, ad esempio, le holding pure.
Sul punto, la Corte di giustizia ha precisato che «a dover corrispondere collettivamente alla definizione di soggetto passivo siano tali persone, considerate congiuntamente, essendo strettamente vincolate tra loro sul piano finanziario, economico ed organizzativo» (C-85/11). Possono i nvece accedere al gruppo le stabili organizzazioni in Italia di società estere, mentre sono escluse le stabili organizzazioni all’estero di società italiane, nonché i soggetti esteri identificati direttamente ai fini Iva in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale.
L’opzione è esercitata con l’invio telematico di una dichiarazione da parte del rappresentante del gruppo. Se l’opzione è trasmessa tra il 1°gennaio e il 30 settembre 2018, ha effetto dall’anno solare successivo (2019). Se l’opzione è, invece, inviata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018, l’effetto decorre dal secondo anno successivo (2020). In presenza dei vincoli di legge, l’opzione è valida per un triennio, salvo revoca. Se non revocata, dopo il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo. Per effetto dell’opzione, nasce un nuovo soggetto Iva, con un’unica partita Iva, che dovrà adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione delle norme Iva, tra cui fatturazione, registrazione dichiarazione e pagamenti. Di contro, i soggetti passivi aderenti al gruppo perdono la loro autonomia soggettiva, ma rispondono in solido per l’Iva dovuta. In caso di mancata opzione da parte di uno o più soggetti, è recuperato in capo al gruppo Iva l’effettivo vantaggio fiscale conseguito, e il gruppo cessa dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, salvo che i soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo. Tra i principali vantaggi del gruppo Iva, si evidenzia l’irrilevanza ai fini Iva delle cessioni di beni e servizi “intragruppo” con la conseguente riduzione non solo dei costi di compliance, ma anche di quelli “finanziari”. Quest’ultimo effetto giova soprattutto ai gruppi bancari e assicurativi che soffrono di limiti al diritto alla detrazione.