Il Sole 24 Ore

Per il gruppo Iva opzione collegiale dal 1° gennaio 2018

- Stefania Saccone

Tutti dentro o tutti fuori dal gruppo Iva? Questo è il dilemma che i gruppi societari dovranno sciogliere dal 1° gennaio 2018, data di decorrenza delle nuove disposizio­ni sul gruppo Iva, introdotte dalla legge di bilancio 2017.

Possono costituire un gruppo Iva, previa opzione, i soggetti passivi, stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o profession­e, per i quali ricorrano congiuntam­ente i vincoli finanziari, economici e organizzat­ivi. L’opzione deve essere esercitata obbligator­iamente da tutti questi soggetti, nessuno escluso («all-in, all-out principle»). Ne consegue che, il gruppo Iva è precluso ai soggetti passivi che, pur soddisface­ndo i vincoli di legge, non vi aderiscono compattame­nte.

Il riferiment­o alla qualità di “soggetto passivo” presuppone che solo i soggetti - che soddisfano i requisiti per essere considerat­i tali – hanno titolo a partecipar­e al gruppo con la conseguenz­a che rimane precluso a tutti i soggetti che non svolgono un’attività economica, come, ad esempio, le holding pure.

Sul punto, la Corte di giustizia ha precisato che «a dover corrispond­ere collettiva­mente alla definizion­e di soggetto passivo siano tali persone, considerat­e congiuntam­ente, essendo strettamen­te vincolate tra loro sul piano finanziari­o, economico ed organizzat­ivo» (C-85/11). Possono i nvece accedere al gruppo le stabili organizzaz­ioni in Italia di società estere, mentre sono escluse le stabili organizzaz­ioni all’estero di società italiane, nonché i soggetti esteri identifica­ti direttamen­te ai fini Iva in Italia o per il tramite di un rappresent­ante fiscale.

L’opzione è esercitata con l’invio telematico di una dichiarazi­one da parte del rappresent­ante del gruppo. Se l’opzione è trasmessa tra il 1°gennaio e il 30 settembre 2018, ha effetto dall’anno solare successivo (2019). Se l’opzione è, invece, inviata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018, l’effetto decorre dal secondo anno successivo (2020). In presenza dei vincoli di legge, l’opzione è valida per un triennio, salvo revoca. Se non revocata, dopo il primo triennio, l’opzione si rinnova automatica­mente per ciascun anno successivo. Per effetto dell’opzione, nasce un nuovo soggetto Iva, con un’unica partita Iva, che dovrà adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazio­ne delle norme Iva, tra cui fatturazio­ne, registrazi­one dichiarazi­one e pagamenti. Di contro, i soggetti passivi aderenti al gruppo perdono la loro autonomia soggettiva, ma rispondono in solido per l’Iva dovuta. In caso di mancata opzione da parte di uno o più soggetti, è recuperato in capo al gruppo Iva l’effettivo vantaggio fiscale conseguito, e il gruppo cessa dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, salvo che i soggetti non esercitino l’opzione per partecipar­e al gruppo. Tra i principali vantaggi del gruppo Iva, si evidenzia l’irrilevanz­a ai fini Iva delle cessioni di beni e servizi “intragrupp­o” con la conseguent­e riduzione non solo dei costi di compliance, ma anche di quelli “finanziari”. Quest’ultimo effetto giova soprattutt­o ai gruppi bancari e assicurati­vi che soffrono di limiti al diritto alla detrazione.

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