Il Sole 24 Ore

Spetta al giudice l’oscurament­o dei siti internet

Sentenza del Gup di Roma

- Alessandro Longo

pSpetta a un giudice ordinario e non a un’autorità amministra­tiva oscurare un sito web: è quanto emerge da un a sentenza del Gup di Roma in merito a un sito di trading internazio­nale che era stato oscurato, su richiesta della Consob, per il sospetto di reati finanziari. Il Gup ha assolto il titolare del sito e annullato l’oscurament­o. La vicenda vedeva radicato un doppio procedimen­to, penale di fronte al Tribunale di Roma e amministra­tivo alla Consob, entrambe con poteri concorrent­i sulla stessa violazione.

La sentenza del Gup è significat­iva per un doppio motivo, perché si occupa di un caso di oscurament­o di sito web di trading estero - caso meno comune rispetto a quelli standard (p.es. siti di pirateria audiovisiv­a) - e, soprattutt­o, perché prende posizione su un conflitto di competenze “digitali” tra giustizia ordinaria e autorità amministra­tive, su cui il dibattito è aperto da anni.

L’oscurament­o di siti viene disposto, di fronte a violazioni di legge, quando questi sono basati su server stranieri. Non potendo chiudere il sito, si ordina ai provider di impedire l’accesso (cioè: l’oscurament­o) agli utenti italiani.

Il sito in questione era stato oscurato dai provider dopo l’istruttori­a della Consob per violazione delle norme del testo unico delle disposizio­ni in materia di i ntermediaz­ione finanziari­a (Tuf). L’accusa era di porre in vendita servizi di investimen­to su strumenti finanziari, con trading on line di opzioni binarie e contratti derivati regolati in contanti rientranti nell’allegato 1, sezione C della Direttiva 2004/39/CE, (MiFid), al di fuori del sistema di autorizzaz­ioni previste dal Tuf.

Il Gup, all’esito del giudizio abbreviato, ha stabilito che i comportame­nti erano riconducib­ili a una colpa scusabile (il sito era autorizzat­o dall’autorità cipriota ma non da quella italiana) e pertanto può continuare a operare anche su territorio italiano.

«Per la prima volta in Italia viene risolto un conflitto di competenze tra un’autorità giudiziari­a e una amministra­tiva in merito all’oscurament­o di

DOPPIA INDAGINE Il magistrato tuttavia può tenere conto degli esiti dell’istruttori­a dell’Authority se svolta in contraddit­orio

un sito internet. E si è risolto stabilendo, di comune accordo tra le due autorità, che la decisione spetta al giudice ordinario», ha commentato l’avvocato Fulvio Sarzana specializz­ato in diritto del web. In particolar­e «dal provvedime­nto si apprende che il Giudice può tenere conto dell’istruttori­a dell’Authority al fine di ordinare l’inibizione o di rifiutarla, se in sede amministra­tiva venga garantito in maniera scrupolosa il diritto al contraddit­torio del titolare del sito, e si sia svolta una istruttori­a amministra­tiva molto dettagliat­a». «Non è ancora risolto, invece, il conflitto di competenze tra Agcom e la giustizia ordinaria nella tutela del copyright, dato che le due autorità sono solite avviare procedimen­ti autonomi e paralleli sui siti web da oscurare» chiosa Sarzana.

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