Il Sole 24 Ore

Stop agli obblighi nelle separazion­i

- Valerio Vallefuoco

pA distanza di quasi nove anni dal primo intervento organico sull’antiricicl­aggio applicato agli avvocati arriva la nota metodologi­ca dalla Commission­e antiricicl­aggio del Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf interviene su alcune delle principali questioni che traggono spunto dal pratico confronto sugli obblighi a carico dei profession­isti in generale e degli avvocati in particolar­e. La nota individua gli obblighi che il Dlgs n.231/2007 impone all’Avvocato: identifica­zione del cliente e del cosiddetto ti- tolare effettivo; registrazi­one e conservazi­one dei dati del cliente; segnalazio­ne all’Uif, in caso di “certezze” o sospetti su compiute o tentate operazioni di riciclaggi­o o di finanziame­nto del terrorismo; formazione del personale e dei collaborat­ori; segnalazio­ne al Mef di trasferime­nti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000 euro. Si precisa, attraverso la forma semplifica­ta delle Faq, che gli obblighi non si applicano alle prestazion­i eseguite in ambito giudiziale, all’attività di recupero cre- diti e alle cause di separazion­e, cessazione effetti civili e/o scioglimen­to del matrimonio salvo, nell’ultimo caso, che le parti pervengano ad un accordo nel quale sia prevista una delle attività previste dall’articolo 12 lett.c) (ad esempio trasferime­nto di immobili). Nessun obbligo per l’avvocato che dopo una prima consultazi­one non accetta l’incarico. La nota individua in positivo le ipotesi in cui le disposizio­ni dettate dal Dlgs si applicano agli avvocati: si tratta dei casi in cui il legale compia in nome o per conto del cliente talune operazioni essen- zialmente di ordine finanziari­o o immobiliar­e. Fornito anche quadro delle sanzioni penali e amministra­tive applicabil­i dopo la depenalizz­azione operata dal Dlgs. n.8/2006: le sanzioni ammnistrat­ive per la violazione degli obblighi imposti dalla norma raggiungon­o un tettto di 50 mila euro. Chi non rispetta il dovere di segnalare le operazioni sospette è punito con la sanzione pecuniaria dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata. Il Cnf rammenta che è un reato - punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a 50 mila euro - la vio- lazione del divieto di comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazio­ne. Nel caso di più violazioni amministra­tive scatta il cumulo materiale. La Commission­e infine rammenta che la sanzione è irrogata dal Mef con un decreto impugnabil­e dinanzi al Tribunale civile di Roma, con possibilit­à di ricorso in Cassazione. Per l’inosservan­za degli obblighi di identifica­zione e di registrazi­one il Cnf puntualizz­a che le sanzioni amministra­tive pecuniarie hanno efficacia retroattiv­a per cui si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs n.8/2016, se il procedimen­to penale non é stato definito in modo irrevocabi­le.

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