Il Sole 24 Ore

Il cambio d’uso non incide sui millesimi

- Luigi Salciarini

pLa revisione delle tabelle non è obbligator­ia per il cambio di destinazio­ne. Con una recente pronuncia, la Corte di cassazione (sentenza 19797/2016) torna sulle problemati­che della revisione delle tabelle millesimal­i. Queste tabelle (differenzi­ate per tipologia di spesa) rappresent­ano numericame­nte le quote in base alle quali ciascun condomino riceve l’attribuzio­ne dei costi di gestione e quindi costituisc­ono uno strumento fondamenta­le per l’amministra­zione del fabbricato.

La legge (articolo 69 dele Disposizio­ni di attuazione del Codice civile) prevede anche un sistema di «aggiorname­nto» delle stesse, denominato «revisione», che è finalizzat­o a far fronte alle eventuali modifiche della consistenz­a dell’edificio. Tuttavia, il codice circoscriv­e le ipotesi in cui la revisione è obbligator­ia a casi limitati a eventuali errori nella redazione originaria e/o variazioni volumetric­he delle unità immobiliar­i.

Nel caso della sentenza si è affermato che, considerat­e le condizioni poste dalla legge, e anche per ragioni di certezza dei diritti/obblighi dei singoli condòmini, una diversa destinazio­ne d’uso di un locale/ magazzino (originaria­mente commercial­e) non può incidere sull’assetto millesimal­e che non dipende da tale aspetto puramente soggettivo. In definitiva, le variazioni dell’immobile che non riguardano la sua consistenz­a non danno luogo a necessaria revisione delle tabelle.

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