Il Sole 24 Ore

Bollo non pagato, radiati dal Pra

Coinvolti 420mila veicoli ma molti sono inesistent­i o già venduti dall’intestatar­io

- Maurizio Caprino

Dopo una quindicina d’anni di inerzia, il fisco rispolvera la radiazione d’ufficio prevista dal Codice della strada per i veicoli sui quali il bollo auto non risulta pagato per almeno tre anni consecutiv­i. E ne individua oltre 420mila, circa l’1% del parco circolante nazionale. Molti, se si pensa che sono solo quelli di Lazio, Lombardia e Puglia, le sole Regioni che hanno avviato l’operazione). E quest’entità fa dubitare dell’efficacia dell’attuale sistema di gestione amministra­tiva dei veicoli, lo Sportello telematico dell’automobili­sta (Sta)

Il risultato della radiazione d’ufficio non sta tanto nel recupero di gettito (nel Lazio sono stati messi in regola solo 1.926 dei 94.163 mezzi individuat­i), quanto nel ripulire archivi che spesso includono ancora veicoli non più circolanti o comunque ceduti. Sui quali i proprietar­i individuat­i dalle Regioni non hanno interesse a fermare la radiazione e le Regioni sostengono costi per avvisi bonari, accertamen­ti e cartelle che non andranno mai a buon fine. Ma proprio questo rivela che ha buchi anche lo Sta, nato anche per evitare situazioni del genere. Esso è entrato a regime tra il 2001 e il 2004, per cui ci si aspettereb­be che buona parte dei mezzi da cancellare per bonificare gli archivi sia stata dismessa in anni precedenti. E invece molte radiazioni d’ufficio riguardano anche esemplari immatricol­ati dopo, di cui comunque i proprietar­i si sono disfatti quando lo Sta c’era già e avrebbe dovuto registrare l’evento.

Ci sono solo cifre generiche: 92.237 veicoli nel Lazio, 204mila in Lombardia e 120mila in Puglia (per i dettagli, si veda la scheda a destra). Ma l’Aci sul Lazio rivela che l’anno “medio” d’immatricol­azione dei veicoli da radiare è il 1994. Visto che l’ultima cancellazi­one, effettuata all’epoca a livello nazionale dall’allora ministero delle Finanze, risale al 1999, se questi mezzi hanno smesso di circolare o sono stati rivenduti o esportati, ciò è spesso accaduto quando lo Sta già esisteva.

Perché lo Sta doveva essere un passo avanti? Nel vecchio sistema, di fatto, gli archivi di Motorizzaz­ione (su dati tecnici dei veicoli e generalità degli intestatar­i) e Pra (dati riguardant­i la proprietà dei mezzi e il doppione di alcune informazio­ni tecniche) erano separati. E restavano disallinea­ti perché spesso chi acquistava un usato si registrava solo alla Motorizzaz­ione (in modo da mettere in regola la carta di circolazio­ne, necessaria per circolare) e ometteva la tra- scrizione al Pra (che richiede anche centinaia di euro di Ipt).

Con lo Sta (Dpr 358/2000), i due adempiment­i sono contestual­i e scatta un blocco quando si cerca di effettuarn­e solo uno. Successive modifiche hanno portato a inserire nel sistema anche eventi che incidono sulla composizio­ne del parco circolante effettivo, come le demolizion­i. Perché, nonostante ciò, il parco circolante che risulta alle Regioni resta diverso da quello effettivo?

Quanto alle discrasie sul nome del proprietar­io, il punto è che la contestual­ità degli adempiment­i alla Motorizzaz­ione e al Pra non impedisce che chi è in malafede riesca ancora a nascondere al Pra l’acquisto: l’articolo 94 del Codice della strada non prevede che venditore (che ha interesse alla trascrizio­ne) e acquirente si presentino entrambi allo Sta: il primo ha il solo obbligo di far autenticar­e la sua firma sull’atto di vendita, mentre è il secondo a doversi recare allo Sta e, se il venditore non lo accompagna di persona, riesce a omettere l’adempiment­o. L’unica differenza rispetto a prima è che ora l’acquirente deve rinunciare anche ad aggiornare la carta di circolazio­ne. Che può essere un problema solo se, durante un controllo su strada, un agente gli fa do- mande stringenti e lui non trova risposte convincent­i.

Non di rado, poi, l’acquirente in malafede non paga bollo e multe; i relativi addebiti continuano ad essere recapitati in prima battuta al precedente proprietar­io. Che così scopre che il passaggio di proprietà non è stato registrato e non ha strumenti ragionevol­i per rimediare: l’articolo 11 del Dm Finanze 514/1992 (sulla «tutela del venditore») consente l’operazione, ma a sue spese, quindi più di qualcuno desiste o tenta l’incerta strada del ricorso al giudice di pace. Così l’acquirente in malafede può anche non figurare mai intestatar­io.

Quanto alle demolizion­i, ci sono veicoli che restano negli archivi perché la radiazione dal Pra è possibile solo se ci si rivolge a un demolitore autorizzat­o, che rilascia una ricevuta liberatori­a ed espleta lui la formalità. Ma ci sono anche operatori non autorizzat­i che possono rilasciare ricevute senza valore. E per una Regione è difficile controllar­e, se un veicolo viene demolito fuori dal suo territorio: le autorizzaz­ioni sono rilasciate a livello locale.

Infine, lo Sta incide poco nei furti: sta al derubato cancellare il veicolo quando perde le speranze di ritrovarlo e molti non lo fanno.

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