Il Sole 24 Ore

Norma vecchia, operazione difficile

FOCUS. LE CRITICITÀ RISALGONO GIÀ AL PASSATO: OGGI CI SONO DISPARITÀ TERRITORIA­LI E PROBLEMI SU SANZIONI E RICORSI

- M.Cap.

La radiazione d’ufficio è stata avviata da Lombardia, Lazio e Piemonte, ma per ora verrà completata solo da queste ultime due Regioni. Le uniche ad aver deciso di superare l’ostacolo che ha fermato le altre: formalment­e l’operazione non è possibile. Né lo sarà fino a quando si deciderà di cambiare la normativa: l’attuale articolo 96 del Codice della strada prevede dal 1992 che le modalità dell’operazione vadano stabilite con decreto ministeria­le (dell’Economia, sentite le Infrastrut­ture), che non solo non è mai stato emanato ma neanche lo sarà perché il ministero si dice ormai incompeten­te.

L’incompeten­za è stata dichiarata in una nota indirizzat­a alla Regione Lombardia, che aveva chiesto una validazion­e ministeria­le alla radiazione d’ufficio intrapresa nel 2012 e, non ottenendol­a, si è finora limitata a congelare la posizione dei veicoli coinvolti. Sostanzial­mente, il Codice della strada è stato scritto nel 1992, quando il bollo auto era totalmente di competenza statale e la sua gestione era affidata in monopolio all’Aci. Dal 1999 la gestione è passata alle Regioni, pur rimanendo la natura erariale del tributo. E il ministero considera la radiazione d’ufficio come attività di gestione.

Ci sono poi problemi legati alla formulazio­ne letterale dell’articolo 96, che attribuisc­e ancora all’Aci il compito di accertare il mancato pagamento triennale, avviare la procedura e concluderl­a chiedendo la cancellazi­one del mezzo dal Pra. Oggi l’Aci può accertare il mancato pagamento solo per conto delle Regioni con cui ha una convenzion­e, il che impedisce l’at- tività in Piemonte, Veneto, Friuli, Marche, Molise e Sardegna.

Al netto di queste difficoltà, la procedura prevista dall’articolo 96 richiede che all’accertamen­to segua la notifica formale di una richiesta di giustifica­re il mancato pagamento. Se dopo 30 giorni il destinatar­io non dimostra di aver pagato o che le somme richieste non erano dovute, scatta la richiesta di cancellazi­one dal Pra, che procede e lo comunica alla Motorizzaz­ione, la quale a sua volta attiva le forze dell’ordine per rintraccia­re i veicoli e ritirarne targhe e documenti.

Quest’ ultima fase è molto delicata, sia per le difficoltà che spesso può presentare la ricerca, sia perché, in mancanza del Dm attuativo, non è chiaro come ci si debba regolare in tutta una serie di situazioni. Per esempio, seil proprietar­io dichiara di non sapere più dovesi trovi il veicolo.

Delicata è pure l’applicazio­ne delle pesanti sanzioni previsti per chi circola dopo la radiazione: 413 euro di multa (applicata due volte, se il conducente è persona diversa dal proprietar­io) e la confisca del mezzo. Infatti, si è sanzionabi­li per il solo fatto di circolare «dopo la cancellazi­one» dal Pra e nessuna norma al momento prevede che tale radiazione venga portata a conoscenza dell’interessat­o prima che arrivino le forze dell’ordine a ritirargli targhe e documenti. Quindi, chi ricevesse la richiesta di giustifica­re il mancato pagamento può solo sapere che dopo 30 giorni è a rischio.

Ci si può opporre alla radiazione presentand­o un ricorso entro 30 giorni dal provvedime­nto che la dispone. Ma anche qui si apre un problema pratico: il ricorso andrebbe indirizzat­o al ministero dell’Economia. Date tutte queste difficoltà, dopo una prima parziale campagna nazionale effettuata nel 1999, nessun’altra radiazione era stata intrapresa prima di quelle di Lazio, Lombardia e Puglia.

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