Norma vecchia, operazione difficile
FOCUS. LE CRITICITÀ RISALGONO GIÀ AL PASSATO: OGGI CI SONO DISPARITÀ TERRITORIALI E PROBLEMI SU SANZIONI E RICORSI
La radiazione d’ufficio è stata avviata da Lombardia, Lazio e Piemonte, ma per ora verrà completata solo da queste ultime due Regioni. Le uniche ad aver deciso di superare l’ostacolo che ha fermato le altre: formalmente l’operazione non è possibile. Né lo sarà fino a quando si deciderà di cambiare la normativa: l’attuale articolo 96 del Codice della strada prevede dal 1992 che le modalità dell’operazione vadano stabilite con decreto ministeriale (dell’Economia, sentite le Infrastrutture), che non solo non è mai stato emanato ma neanche lo sarà perché il ministero si dice ormai incompetente.
L’incompetenza è stata dichiarata in una nota indirizzata alla Regione Lombardia, che aveva chiesto una validazione ministeriale alla radiazione d’ufficio intrapresa nel 2012 e, non ottenendola, si è finora limitata a congelare la posizione dei veicoli coinvolti. Sostanzialmente, il Codice della strada è stato scritto nel 1992, quando il bollo auto era totalmente di competenza statale e la sua gestione era affidata in monopolio all’Aci. Dal 1999 la gestione è passata alle Regioni, pur rimanendo la natura erariale del tributo. E il ministero considera la radiazione d’ufficio come attività di gestione.
Ci sono poi problemi legati alla formulazione letterale dell’articolo 96, che attribuisce ancora all’Aci il compito di accertare il mancato pagamento triennale, avviare la procedura e concluderla chiedendo la cancellazione del mezzo dal Pra. Oggi l’Aci può accertare il mancato pagamento solo per conto delle Regioni con cui ha una convenzione, il che impedisce l’at- tività in Piemonte, Veneto, Friuli, Marche, Molise e Sardegna.
Al netto di queste difficoltà, la procedura prevista dall’articolo 96 richiede che all’accertamento segua la notifica formale di una richiesta di giustificare il mancato pagamento. Se dopo 30 giorni il destinatario non dimostra di aver pagato o che le somme richieste non erano dovute, scatta la richiesta di cancellazione dal Pra, che procede e lo comunica alla Motorizzazione, la quale a sua volta attiva le forze dell’ordine per rintracciare i veicoli e ritirarne targhe e documenti.
Quest’ ultima fase è molto delicata, sia per le difficoltà che spesso può presentare la ricerca, sia perché, in mancanza del Dm attuativo, non è chiaro come ci si debba regolare in tutta una serie di situazioni. Per esempio, seil proprietario dichiara di non sapere più dovesi trovi il veicolo.
Delicata è pure l’applicazione delle pesanti sanzioni previsti per chi circola dopo la radiazione: 413 euro di multa (applicata due volte, se il conducente è persona diversa dal proprietario) e la confisca del mezzo. Infatti, si è sanzionabili per il solo fatto di circolare «dopo la cancellazione» dal Pra e nessuna norma al momento prevede che tale radiazione venga portata a conoscenza dell’interessato prima che arrivino le forze dell’ordine a ritirargli targhe e documenti. Quindi, chi ricevesse la richiesta di giustificare il mancato pagamento può solo sapere che dopo 30 giorni è a rischio.
Ci si può opporre alla radiazione presentando un ricorso entro 30 giorni dal provvedimento che la dispone. Ma anche qui si apre un problema pratico: il ricorso andrebbe indirizzato al ministero dell’Economia. Date tutte queste difficoltà, dopo una prima parziale campagna nazionale effettuata nel 1999, nessun’altra radiazione era stata intrapresa prima di quelle di Lazio, Lombardia e Puglia.