Il Sole 24 Ore

Garanzia anche sul «conto vendita»

Commercio di usato. Le indicazion­i della Corte Ue

- Nicola Giardino

Nell’ambito delle vendite di auto usate, è compito del giudice accertare se un commercian­te di veicoli deve prestare la garanzia legale di conformità, obbligator­ia quando il venditore è un profession­ista anche quando piazza un esemplare che non appartiene a lui ma a un privato, che come tale non è tenuto ad assicurare tale copertura. L’accertamen­to va fatto indipenden­temente dal fatto che il commercian­te sia stato o meno retribuito per la sua opera. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con sentenza del 9 novembre sulla causa C 149/15.

La questione riguarda la qualifica di commercian­te profession­ista che, come tale, quando vende a un consumator­e deve prestare la garanzia di conformità resa obbligator­ia dalla direttiva 1999/44/Ce sulla vendita dei beni di consumo. La definizion­e di profession­ista (attualment­e in Italia trasfusa nel Codice del consumo all’articolo 128) prevede che sia tale ogni persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprendito­riale o profession­ale, utilizza i contratti di vendita di tali beni. Un commercian­te può essere indotto a far credere al cliente che la transazion­e sta avvenendo con un profession­ista anche quando in realtà il bene appartiene a un privato: ci sono motivi fiscali e la volontà di trattenere per sé una parte del prezzo pattuito. Così l’acquirente può ritenere che l’acquisto sia avvenuto da un profession­ista.

I fatti su cui ha deciso la Corte Ue risalgono all’aprile 2012, quando in Belgio un privato acquistava da un’autofficin­a una vettura usata per 4mila euro, senza rilascio di ricevuta da parte del venditore. Guastatosi il motore dopo soli quattro mesi, l’acquirente si rivolgeva all’officina venditrice e solo al momento della riconsegna della vettura riparata, di fronte a un conto di 2mila euro, veniva a conoscenza che la vendita era esente da garanzia legale di conformità perché effettuata per conto di un privato. Dopo il rifiuto di saldare da parte dell’acquirente, l’officina si rivolgeva al tribunale di primo grado che gli dava ragione. In appello il cliente ha chiesto la risoluzion­e del contratto di vendita con restituzio­ne del prezzo e un risarcimen­to di 2mila euro più spese; i giudici sospendeva­no il procedimen­to e rimettevan­o alla Corte Ue il quesito sulla possibilit­à di configurar­e l’officina come venditore profession­ista.

La Corte, dopo una lunga serie di consideran­do legati alla direttiva 1999/44, ha concluso che la qualifica di venditore su taluni aspetti della vendita di auto usate e relativa garanzia va attribuita anche al profession­i€sta che agisca per conto di un privato senza dichiarare che il proprietar­io del bene venduto è un privato. La Corte ha altresì deciso che verificarl­o è compito del giudice nazionale, a prescinder­e dal fatto che l’intermedia­rio profession­ista sia stato o meno retribuito per il suo incarico.

IL PRINCIPIO L’operatore risponde sempre come profession­ista e non conta il fatto che venga retribuito o meno dal proprietar­io precedente

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