Garanzia anche sul «conto vendita»
Commercio di usato. Le indicazioni della Corte Ue
Nell’ambito delle vendite di auto usate, è compito del giudice accertare se un commerciante di veicoli deve prestare la garanzia legale di conformità, obbligatoria quando il venditore è un professionista anche quando piazza un esemplare che non appartiene a lui ma a un privato, che come tale non è tenuto ad assicurare tale copertura. L’accertamento va fatto indipendentemente dal fatto che il commerciante sia stato o meno retribuito per la sua opera. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con sentenza del 9 novembre sulla causa C 149/15.
La questione riguarda la qualifica di commerciante professionista che, come tale, quando vende a un consumatore deve prestare la garanzia di conformità resa obbligatoria dalla direttiva 1999/44/Ce sulla vendita dei beni di consumo. La definizione di professionista (attualmente in Italia trasfusa nel Codice del consumo all’articolo 128) prevede che sia tale ogni persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita di tali beni. Un commerciante può essere indotto a far credere al cliente che la transazione sta avvenendo con un professionista anche quando in realtà il bene appartiene a un privato: ci sono motivi fiscali e la volontà di trattenere per sé una parte del prezzo pattuito. Così l’acquirente può ritenere che l’acquisto sia avvenuto da un professionista.
I fatti su cui ha deciso la Corte Ue risalgono all’aprile 2012, quando in Belgio un privato acquistava da un’autofficina una vettura usata per 4mila euro, senza rilascio di ricevuta da parte del venditore. Guastatosi il motore dopo soli quattro mesi, l’acquirente si rivolgeva all’officina venditrice e solo al momento della riconsegna della vettura riparata, di fronte a un conto di 2mila euro, veniva a conoscenza che la vendita era esente da garanzia legale di conformità perché effettuata per conto di un privato. Dopo il rifiuto di saldare da parte dell’acquirente, l’officina si rivolgeva al tribunale di primo grado che gli dava ragione. In appello il cliente ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita con restituzione del prezzo e un risarcimento di 2mila euro più spese; i giudici sospendevano il procedimento e rimettevano alla Corte Ue il quesito sulla possibilità di configurare l’officina come venditore professionista.
La Corte, dopo una lunga serie di considerando legati alla direttiva 1999/44, ha concluso che la qualifica di venditore su taluni aspetti della vendita di auto usate e relativa garanzia va attribuita anche al professioni€sta che agisca per conto di un privato senza dichiarare che il proprietario del bene venduto è un privato. La Corte ha altresì deciso che verificarlo è compito del giudice nazionale, a prescindere dal fatto che l’intermediario professionista sia stato o meno retribuito per il suo incarico.
IL PRINCIPIO L’operatore risponde sempre come professionista e non conta il fatto che venga retribuito o meno dal proprietario precedente