La Scia 2 cancella la dichiarazione
Adempimenti. Abolito l’obbligo di attestazione preventiva, finalizzato al controllo di polizia sulle contrattazioni
Dall’ 11 dicembre sono cambiati gli adempimenti per il commercio di veicoli usati: il Dlgs 222/2016, cosiddetto Scia 2, con l'articolo 6 ha abrogato l’articolo 126 del Tulps (legge di pubblica sicurezza del 1931), che imponeva anche l’invio al Comune di una «dichiarazione preventiva» finalizzata al controllo di polizia sulle contrattazioni e l’obbligo di tenere un registro delle operazioni.
La sezione I dell’allegato al Dlgs 222 elenca gli adempimenti per avviare e amplia releattività commerciali regolamentate. Per il commercio di auto nuove in area privata, disciplinato dal Dlgs 114/1998 nulla è cambiato: per aprire un salone si invia una Scia al Comune e si può iniziare subito se la superficie è quella di un esercizio di vicinato, mentre si richiede una autorizzazione se la superficie è quella di una media o grande struttura. Se il Comune non decide entro 90 o 180 giorni, scatta il silenzio-assenso. Il titolare e l’eventuale preposto devono avere il requisito di onorabilità e non anche quello professionale .
Per il commercio di usato in area privata, abrogato l’articolo 126, gli adempimenti sono gli stessi. Ma resta l’obbligo di conservare un registro in cui giornalmente annotare le contrattazioni con le generalità di acquirenti e venditori (articolo 128 Tulps).
Sempre più diffuso è il commercio elettronico. La procedura, per il nuovo e per l’usato, è quella prevista dall’articolo 18 del Dlgs 114: invio di Scia con attestazione del requisito di onorabilità. Anche in questo caso per l’usato è decaduto l’adempimento dell’articolo 126 ma non quello del 128. La vendita conto terzi in un locale da parte di intermediari è regolata dall’articolo 115 del Tulps, che nell’attuale versione prevede che l’ at ti vitàdell’ int ermediario, che deve ave resolo i requisiti morali stabiliti dal Tulps, sia avviata con comunicazione al questore. Ma nella prassi è inviata al Comune, cui è stata trasferita la competenza col Dlgs 112/1998. E in parecchi Comuni in luogo della comunicazione è richiesta una Scia.
Nella sede dell’ intermediario( o agenzia) vanno tenuti il registro delle operazioni effettuate e la tabella delle tariffe (articolo 120 del Tulps).
Il Dlgs222n on indicala procedura per avviare l’ intermediazione o agenzia perla vendita di veicoli. Mai numeri 105,106 e 107 della sezione I regolamentano le varie attività previste dall’articolo 115 del Tulps e al numero 107 si parla di« altre agenzie d’ affari ». Si può dedurre chele agenzie perla rivendita di veicoli conto terzi vi siano comprese. E per il 107 la procedura prevede la comunicazione al Suap, di fatto al Comune.
Ora, poiché i Dlgs 126 e 222/2016 per la prima volta riconoscono la comunicazione come procedura distinta dalla Scia, i ministeri della Semplificazione e dello sviluppo economico devono specificare con urgenza le sue caratteristiche: contenuto-tipo, responsabilità di chi la compila e controlli dell’ente che la riceve.
IL DOCUMENTO CHE RESTA Occorre sempre tenere un registro in cui annotare giornalmente le generalità di acquirenti e venditori, anche se si opera tramite web