Il Sole 24 Ore

La Scia 2 cancella la dichiarazi­one

Adempiment­i. Abolito l’obbligo di attestazio­ne preventiva, finalizzat­o al controllo di polizia sulle contrattaz­ioni

- Alessandro Selmin

Dall’ 11 dicembre sono cambiati gli adempiment­i per il commercio di veicoli usati: il Dlgs 222/2016, cosiddetto Scia 2, con l'articolo 6 ha abrogato l’articolo 126 del Tulps (legge di pubblica sicurezza del 1931), che imponeva anche l’invio al Comune di una «dichiarazi­one preventiva» finalizzat­a al controllo di polizia sulle contrattaz­ioni e l’obbligo di tenere un registro delle operazioni.

La sezione I dell’allegato al Dlgs 222 elenca gli adempiment­i per avviare e amplia releattivi­tà commercial­i regolament­ate. Per il commercio di auto nuove in area privata, disciplina­to dal Dlgs 114/1998 nulla è cambiato: per aprire un salone si invia una Scia al Comune e si può iniziare subito se la superficie è quella di un esercizio di vicinato, mentre si richiede una autorizzaz­ione se la superficie è quella di una media o grande struttura. Se il Comune non decide entro 90 o 180 giorni, scatta il silenzio-assenso. Il titolare e l’eventuale preposto devono avere il requisito di onorabilit­à e non anche quello profession­ale .

Per il commercio di usato in area privata, abrogato l’articolo 126, gli adempiment­i sono gli stessi. Ma resta l’obbligo di conservare un registro in cui giornalmen­te annotare le contrattaz­ioni con le generalità di acquirenti e venditori (articolo 128 Tulps).

Sempre più diffuso è il commercio elettronic­o. La procedura, per il nuovo e per l’usato, è quella prevista dall’articolo 18 del Dlgs 114: invio di Scia con attestazio­ne del requisito di onorabilit­à. Anche in questo caso per l’usato è decaduto l’adempiment­o dell’articolo 126 ma non quello del 128. La vendita conto terzi in un locale da parte di intermedia­ri è regolata dall’articolo 115 del Tulps, che nell’attuale versione prevede che l’ at ti vitàdell’ int ermediario, che deve ave resolo i requisiti morali stabiliti dal Tulps, sia avviata con comunicazi­one al questore. Ma nella prassi è inviata al Comune, cui è stata trasferita la competenza col Dlgs 112/1998. E in parecchi Comuni in luogo della comunicazi­one è richiesta una Scia.

Nella sede dell’ intermedia­rio( o agenzia) vanno tenuti il registro delle operazioni effettuate e la tabella delle tariffe (articolo 120 del Tulps).

Il Dlgs222n on indicala procedura per avviare l’ intermedia­zione o agenzia perla vendita di veicoli. Mai numeri 105,106 e 107 della sezione I regolament­ano le varie attività previste dall’articolo 115 del Tulps e al numero 107 si parla di« altre agenzie d’ affari ». Si può dedurre chele agenzie perla rivendita di veicoli conto terzi vi siano comprese. E per il 107 la procedura prevede la comunicazi­one al Suap, di fatto al Comune.

Ora, poiché i Dlgs 126 e 222/2016 per la prima volta riconoscon­o la comunicazi­one come procedura distinta dalla Scia, i ministeri della Semplifica­zione e dello sviluppo economico devono specificar­e con urgenza le sue caratteris­tiche: contenuto-tipo, responsabi­lità di chi la compila e controlli dell’ente che la riceve.

IL DOCUMENTO CHE RESTA Occorre sempre tenere un registro in cui annotare giornalmen­te le generalità di acquirenti e venditori, anche se si opera tramite web

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