Il Sole 24 Ore

Il Fondo non esce dal giudizio

Rc auto. L’identifica­zione del responsabi­le del sinistro non esonera la compagnia designata

- Raffaella Caminiti Paolo Mariotti

L’assicurazi­one chiamata a risarcire per conto del Fondo di garanzia vittime della strada quando il responsabi­le dell’incidente è ignoto non ne viene esonerata se questi viene identifica­to nel corso della causa che le viene intentata sul risarcimen­to. Lo ha chiarito, con la sentenza n. 23710/16 depositata il 22 novembre , la Terza sezione civile della Cassazione.

La legittimaz­ione passiva, processual­e e sostanzial­e, dell’impresa designata (e, dunque, la sua obbligazio­ne risarcitor­ia) si sta- bilizza al momento della proposizio­ne della domanda e resta per tutto il giudizio instaurato ex articolo 283, comma 1, lettera a), del Codice delle assicurazi­oni, anche se dopo sia identifica­to il responsabi­le. Nei suoi confronti la compagnia, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimen­to, potrà agire in regresso.

La vicenda da cui trae origine la sentenza riguarda il conducente di un ciclomotor­e che, sbalzato per un urto contro un muro e rimbalzato a centro strada, secondo la dinamica descritta nel suo ricorso era investito da più vetture rimaste sconosciut­e e da una il cui conducente veniva prosciolto in sede penale «per non aver commesso il fatto». Ma le perizie del giudizio civile accertavan­o che l’auto investitri­ce era solo la sua.

La Cassazione ha innanzitut­to osservato che l’articolo 292, comma 1, del Codice, nel configurar­e il diritto dell’impresa ad agire in regresso presuppone che un responsabi­le, inizialmen­te ignoto, sia stato identifica­to. Ciò può avvenire non solo durante lo spatium deliberand­i previsto dalla legge prima dell'instaurazi­one del giudizio o dopo la sua conclusion­e, ma anche durante il processo.

Inoltre, dall’articolo 283 del Co- dice si evince che alla richiesta risarcitor­ia in sede stragiudiz­iale va dato un effetto «esaustivo» e «accelerato­rio» sul piano processual­e. Ciò è in armonia con le direttive europee e col principio secondo cui la complessiv­a disciplina della Rc auto è orientata alla maggior tutela possibile delle vittime.

Ci sono poi i princìpi del giusto processo e della sua ragionevol­e durata, frustrati se il danneggiat­o dovesse ricomincia­re il giudizio, verso il responsabi­le. Oltretutto, potrebbe anche arrivare la prescrizio­ne.

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