Il Sole 24 Ore

Cartelle prescritte in 5 anni

Multe. Per il Tribunale di Torino termine «breve» anche quando scade il tempo per opporsi

- Antonino Porracciol­o

La prescrizio­ne del credito per le violazioni al Codice della strada è di cinque anni anche dopo la scadenza del termine per l’opposizion­e alla cartella di pagamento. Lo afferma il Tribunale di Torino (giudice Peila) in una sentenza del 11 ottobre su una controvers­ia scaturita dall’impugnazio­ne di un preavviso di fermo amministra­tivo, emesso dall’agente della riscossion­e per l'omesso saldo di una cartella, relativa a un’infrazione stradale.

L’interessat­a aveva eccepito la prescrizio­ne quinquenna­le del credito in base all’articolo 209 del Codice della strada, che, sul diritto a riscuotere le sanzioni amministra­tive pecuniarie per violazioni al Codice, rinvia all’articolo 28 della legge 689/1981. L’agente della riscossion­e aveva chiesto il rigetto dell’eccezione.

Il Tribunale accoglie il ricorso ricordando, innanzitut­to, che sulla questione ci sono «due opposte posizioni». Una prima ritiene che, quando la pretesa diventa definitiva perché non è stata proposta opposizion­e alla cartella, si applica la prescrizio­ne decennale prevista dall’articolo 2946 del Codice civile. La seconda afferma che il diritto si prescri- ve in dieci anni (articolo 2953 del Codice civile) solo se deriva da sentenza passata in giudicato. Negli altri casi, vale la prescrizio­ne prevista per l’obbligazio­ne principale. Infatti - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 25790/2009 della Cassazione -, l’ingiunzion­e fiscale «ha natura di atto amministra­tivo che cumula in sé le caratteris­tiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato». Quindi, il decorso del termine per opporsi comporta la decadenza dall’impugnazio­ne e non consente successive contestazi­oni del «credi- to (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato)», ma non produce un allungamen­to del termine di prescrizio­ne del diritto.

Sulla questione sono recentemen­te intervenut­e le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 18 novembre). Secondo la Corte, la scadenza del termine per l’opposizion­e a cartella, pur determinan­do la decadenza dal potere di impugnazio­ne, produce solo l’effetto dell’irretratta­bilità del credito, ma non comporta la “conversion­e” del termine di prescrizio­ne breve in quello ordinario decennale in base all’articolo 2953 del Codice civile.

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