Cartelle prescritte in 5 anni
Multe. Per il Tribunale di Torino termine «breve» anche quando scade il tempo per opporsi
La prescrizione del credito per le violazioni al Codice della strada è di cinque anni anche dopo la scadenza del termine per l’opposizione alla cartella di pagamento. Lo afferma il Tribunale di Torino (giudice Peila) in una sentenza del 11 ottobre su una controversia scaturita dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo, emesso dall’agente della riscossione per l'omesso saldo di una cartella, relativa a un’infrazione stradale.
L’interessata aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito in base all’articolo 209 del Codice della strada, che, sul diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice, rinvia all’articolo 28 della legge 689/1981. L’agente della riscossione aveva chiesto il rigetto dell’eccezione.
Il Tribunale accoglie il ricorso ricordando, innanzitutto, che sulla questione ci sono «due opposte posizioni». Una prima ritiene che, quando la pretesa diventa definitiva perché non è stata proposta opposizione alla cartella, si applica la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2946 del Codice civile. La seconda afferma che il diritto si prescri- ve in dieci anni (articolo 2953 del Codice civile) solo se deriva da sentenza passata in giudicato. Negli altri casi, vale la prescrizione prevista per l’obbligazione principale. Infatti - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 25790/2009 della Cassazione -, l’ingiunzione fiscale «ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato». Quindi, il decorso del termine per opporsi comporta la decadenza dall’impugnazione e non consente successive contestazioni del «credi- to (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato)», ma non produce un allungamento del termine di prescrizione del diritto.
Sulla questione sono recentemente intervenute le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (si veda Il Sole 24 Ore del 18 novembre). Secondo la Corte, la scadenza del termine per l’opposizione a cartella, pur determinando la decadenza dal potere di impugnazione, produce solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non comporta la “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale in base all’articolo 2953 del Codice civile.