La transazione si estende a Iva e ritenute
Più chance in concordati e accordi di ristrutturazione
La transazione fiscale allarga il raggio d’azione. Sarà possibile pagare un importo ridotto (e non più solo dilazionato) per Iva e ritenute non versate nelle procedure di concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti.
pTransazione fiscale estesa a Iva e ritenute non versate. La legge di bilancio (articolo 1, comma 567), infatti, contiene alcune novità in materia di procedure concorsuali, in particolare sul riconoscimento del pagamento ridotto, i n sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, in presenza di transazione fiscale.
Nello specifico, riformando tale istituto disciplinato all’articolo 182-ter del Rd 267/1942, in aderenza alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, la legge di Bilancio 2017 prevede: e per Iva e ritenute operate e non versate, non più soltanto la proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale; r l’obbligo per il debitore di depositare una relazione di un professionista abilitato, dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegiata, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio.
L’applicazione
La transazione fiscale è lo strumento al quale le imprese che versano in stato di crisi possono accedere, nell’ambito della procedura di concordato preventivo e in fase di ristrutturazione del debito, per pervenire ad un accordo con l’amministrazione finanziaria. In particolare, mediante la transazione fiscale può essere concessa la dilazione nel pagamento ovvero la riduzione di taluni debiti fiscali.
Prima delle modifiche introdotte con la legge di bilancio, però, tale possibilità era preclusa sia all’Iva, tenuto conto della matrice comunitaria di tale imposta, sia alle ritenute operate e non versate. Per questi debiti la proposta di accordo del debitore poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non uno sconto d’imposta.
La legge di bilancio ha eliminato tale disparità, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di giustizia Ue (sentenza 7 aprile 2016 – causa C546/14), che ha riconosciuto compatibile con le regole comunitarie, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, il pagamento parziale del debito Iva da parte dell’imprenditore in stato di insolvenza. È stata introdotta, infatti, la possibilità di inserire l’Iva e le ritenute tra i debiti soggetti a pagamento parziale nell’ambito di una transazione fiscale presentata con la proposta di concordato o in un accordo di ristrutturazione del debito.
La relazione
Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter stabilisce che il debitore possa presentare una proposta di transazione a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile dal ricavato in caso di liquidazione. Per tale valutazione si deve aver riguardo al valore di mercato, attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare. Diventa dunque obbligatorio depositare, insieme con la proposta di concordato o nelle trattative che precedono la conclusione dell’accordo di ristrutturazione all’articolo 182-bis della legge fallimentare, una relazione redatta da un professionista abilitato dalla quale risulti che la soddisfazione del credito erariale privilegiato proposta dal debitore non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio. Il pagamento parziale del debito Iva, ad esempio, non potrà essere inferiore al valore di mercato dei beni su cui grava l’eventuale privilegio che assiste il tributo.
Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, nell’attestazione all’articolo 182bis, comma 1, relativamente ai crediti fiscali deve risultare anche la convenienza del trattamento proposto per il credito erariale rispetto alle alternative concretamente praticabili. Tale aspetto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
La norma ora prevede che l’adesione alla proposta di transazione sia espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto deve essere sottoscritto anche dall’agente della riscossione per il trattamento degli oneri di riscossione.