Il Sole 24 Ore

La transazion­e si estende a Iva e ritenute

Più chance in concordati e accordi di ristruttur­azione

- Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

La transazion­e fiscale allarga il raggio d’azione. Sarà possibile pagare un importo ridotto (e non più solo dilazionat­o) per Iva e ritenute non versate nelle procedure di concordato preventivo e ristruttur­azione dei debiti.

pTransazio­ne fiscale estesa a Iva e ritenute non versate. La legge di bilancio (articolo 1, comma 567), infatti, contiene alcune novità in materia di procedure concorsual­i, in particolar­e sul riconoscim­ento del pagamento ridotto, i n sede di concordato preventivo o di accordo di ristruttur­azione dei debiti, in presenza di transazion­e fiscale.

Nello specifico, riformando tale istituto disciplina­to all’articolo 182-ter del Rd 267/1942, in aderenza alle indicazion­i provenient­i dalla giurisprud­enza comunitari­a, la legge di Bilancio 2017 prevede: e per Iva e ritenute operate e non versate, non più soltanto la proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale; r l’obbligo per il debitore di depositare una relazione di un profession­ista abilitato, dalla quale risulti che la soddisfazi­one del credito erariale proposta dal debitore, nel caso in cui i crediti erariali abbiano natura privilegia­ta, non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio.

L’applicazio­ne

La transazion­e fiscale è lo strumento al quale le imprese che versano in stato di crisi possono accedere, nell’ambito della procedura di concordato preventivo e in fase di ristruttur­azione del debito, per pervenire ad un accordo con l’amministra­zione finanziari­a. In particolar­e, mediante la transazion­e fiscale può essere concessa la dilazione nel pagamento ovvero la riduzione di taluni debiti fiscali.

Prima delle modifiche introdotte con la legge di bilancio, però, tale possibilit­à era preclusa sia all’Iva, tenuto conto della matrice comunitari­a di tale imposta, sia alle ritenute operate e non versate. Per questi debiti la proposta di accordo del debitore poteva prevedere esclusivam­ente la dilazione del pagamento e non uno sconto d’imposta.

La legge di bilancio ha eliminato tale disparità, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di giustizia Ue (sentenza 7 aprile 2016 – causa C546/14), che ha riconosciu­to compatibil­e con le regole comunitari­e, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, il pagamento parziale del debito Iva da parte dell’imprendito­re in stato di insolvenza. È stata introdotta, infatti, la possibilit­à di inserire l’Iva e le ritenute tra i debiti soggetti a pagamento parziale nell’ambito di una transazion­e fiscale presentata con la proposta di concordato o in un accordo di ristruttur­azione del debito.

La relazione

Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter stabilisce che il debitore possa presentare una proposta di transazion­e a condizione che il piano ne preveda la soddisfazi­one in misura non inferiore a quella realizzabi­le dal ricavato in caso di liquidazio­ne. Per tale valutazion­e si deve aver riguardo al valore di mercato, attribuibi­le ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un profession­ista indipenden­te in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimenta­re. Diventa dunque obbligator­io depositare, insieme con la proposta di concordato o nelle trattative che precedono la conclusion­e dell’accordo di ristruttur­azione all’articolo 182-bis della legge fallimenta­re, una relazione redatta da un profession­ista abilitato dalla quale risulti che la soddisfazi­one del credito erariale privilegia­to proposta dal debitore non sia inferiore al valore di mercato dei beni gravati dal privilegio. Il pagamento parziale del debito Iva, ad esempio, non potrà essere inferiore al valore di mercato dei beni su cui grava l’eventuale privilegio che assiste il tributo.

Nel caso di accordo di ristruttur­azione dei debiti, nell’attestazio­ne all’articolo 182bis, comma 1, relativame­nte ai crediti fiscali deve risultare anche la convenienz­a del trattament­o proposto per il credito erariale rispetto alle alternativ­e concretame­nte praticabil­i. Tale aspetto costituisc­e oggetto di specifica valutazion­e da parte del tribunale.

La norma ora prevede che l’adesione alla proposta di transazion­e sia espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscriz­ione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto deve essere sottoscrit­to anche dall’agente della riscossion­e per il trattament­o degli oneri di riscossion­e.

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