Il Sole 24 Ore

Regime di cassa per le aziende in «semplifica­ta»

Interessat­i i soggetti in contabilit­à semplifica­ta - Opzione triennale per chi preferisce il criterio ordinario

- Gianfranco Ferranti

Ai blocchi di partenza il regime per cassa per le imprese in contabilit­à semplifica­ta. Per determinar­e il reddito vanno sottratti dai ricavi percepiti i costi sostenuti con l’aggiunta dei proventi da autoconsum­o.

L a legge di bilancio per il 2017 introduce il nuovo criterio di cassa per la determinaz­ione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap delle imprese in contabilit­à semplifica­ta. La nuova disciplina, che si applica dal 2017, interessa 439mila società commercial­i di persone e 1,76 milioni di imprese individual­i.

Tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettari­o, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilit­à ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni). Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilit­à semplifica­ta, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispett­ivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e profession­i e si applicano, pertanto, i chiariment­i interpreta­tivi forniti dall’agenzia delle Entrate al riguardo.

Il monitoragg­io dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficolto­so per i contribuen­ti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerar­e quale data di incasso o pagamento quella di registrazi­one dei documenti ai fini dell’Iva.

Come si calcola il reddito

Il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa), dei dividendi e degli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e quello delle spese “sostenute” nel periodo stesso. La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliar­i. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenz­e e le sopravveni­enze attive, le minusvalen­ze e le sopravveni­enze passive, gli ammortamen­ti, gli accantonam­enti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumental­i e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolar­i categorie di attività, nonché le regole per determinar­e il costo dei beni e i componenti in valuta.

Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma nel primo anno di applicazio­ne del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini dell’Irap.

Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabi­li con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabil­i in quelli successivi. Risulta, però, aumentata la possibilit­à di dichiarare una perdita, che può derivare anche dal pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo e dalla deduzione integrale delle rimanenze nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. Appare, pertanto, auspicabil­e l’estensione alle imprese in contabilit­à semplifica­ta del regime previsto per i contribuen­ti “forfettari”, che possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto e riportarle in avanti senza limitazion­i se sono prodotte nei primi tre anni di attività.

Gli obblighi contabili

L’annotazion­e dei ricavi avviene annotando cronologic­amente, per ciascun incasso, l’importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell’altro documento emesso. Analoghe indicazion­i vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi.

Possono essere tenuti soltanto i registri Iva, annotando separatame­nte i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilit­à di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazi­one, soltanto il loro importo complessiv­o con l’indicazion­e delle relative fatture (cui seguirà l’annotazion­e analitica nell’anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento). In alternativ­a, è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazi­one ai fini Iva.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy