I passaggi operativi
CALCOLO DEL REDDITO
Differenza tra ricavi e costi
Il reddito delle imprese minori è dal 2017 pari alla differenza tra i ricavi e gli altri proventi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa. Concorrono alla formazione del reddito anche i componenti per i quali si continua ad applicare il criterio di competenza. Non assumono rilevanza le rimanenze ma il reddito del primo anno di applicazione del regime è ridotto delle rimanenze finali del periodo precedente
IL CAMBIO DI REGIME
L’irrilevanza di entrate e uscite
In caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione per cassa del reddito delle imprese minori a un periodo soggetto al regime ordinario, e viceversa, è previsto - per evitare “salti” o duplicazioni impositive - che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato nell’anno, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi
LA BASE IRAP
L’estensione
Il regime di cassa è stato esteso anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle imprese in contabilità semplificata e si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla irrilevanza delle rimanenze e i passaggi di regime. Rimangono invariate le ipotesi di indeducibilità attualmente previste. Per le imprese in contabilità ordinaria resta applicabile la disciplina vigente, compresa l’opzione per il regime dei soggetti Ires
LE OPZIONI POSSIBILI
Il ventaglio delle scelte
Le imprese minori potranno scegliere ai fini Irpef se tenere alternativamente: •i registri degli incassi e dei pagamenti; •i registri Iva integrati con le annotazioni richieste ai fini del regime di cassa; •i registri Iva senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti previste ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva