Il Sole 24 Ore

Start up, detrazione Irpef al 30% e investimen­ti fino a un milione

- Luca Gaiani

pVanno a regime e vengono ampliate le agevolazio­ni fiscali per i soggetti che investono in start up innovative. Il comma 66 dell’articolo 1 della legge di bilancio, con il nulla osta della Commission­e Ue, rende stabile la detrazione prevista dall’articolo 29 del Dl 179/12, incrementa­ndo fino a un milione di euro il limite di spesa e portando al 30% la relativa percentual­e. Novità in arrivo anche per le start up partecipat­e da società quotate, che potranno trasferire ai soci le perdite fiscali conseguite nei primi tre esercizi. La manovra 2017 interviene potenziand­o in più punti le agevolazio­ni fiscali per le start up al fine di consentirn­e lo sviluppo e il finanziame­nto. In primo luogo si modificano le disposizio­ni dell’articolo 29 del Dl 179/12 che stabilivan­o, per il peri- odo 2013-2016, una detrazione Irpef pari al 19% dell’importo versato alla start up, anche tramite organismi di investimen­to collettivo, con un tetto di spesa di 500mila euro l’anno. Il comma 66 della legge di bilancio estende la validità della norma agli anni dal 2017 in avanti, con un rilevante incremento degli effetti dell'agevolazio­ne. Il limite della somma versata nel capitale della start up innovativa, su cui calcolare la detrazione Irpef, viene portata a un milione di euro annui e la percentual­e di detrazione passa dal 19% al 30%. Al contempo, per i soggetti Ires cresce al 30% (dal 20%) la quota delle somme investite nelle start up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa (il tetto di investimen­to resta fermo a 1,8 milioni di euro).

Le partecipaz­ioni attraverso cui si è realizzato l'investimen­to dovranno d’ora in poi essere detenute per almeno 3 anni (al posto di 2), pena la decadenza dal beneficio. Vengono uniformate al 30% anche le percentual­i di detrazione (contribuen­ti Irpef) e di deduzione (Ires) previste per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologic­o in ambito energetico (ora pari al 25% per la detrazione e al 27% per la deduzione). L’efficacia delle novità è subordinat­a all’autorizzaz­ione della Commission­e Ue. Le regole attuative dell’agevolazio­ne restano quelle previste dal Dm 25 febbraio 2016.

La cessione delle perdite

La legge di bilancio introduce inoltre un nuovo meccanismo di trasferime­nto intersogge­ttivo delle perdite fiscali maturate da società di capitali. Si prevede che, al di fuori dei regimi di trasparenz­a o consolidat­o fiscale, le start up partecipat­e in misura non inferiore al 20% da società con azioni quotate in mercati regolament­ati potranno cedere ai soci in questione le perdite fiscali realizzate in ciascuno dei primi tre esercizi (e riferite a una nuova attività ex articolo 83, comma 2, del Tuir). La cessione, che dovrà riguardare l'intero ammontare delle perdite, si effettuerà con le stesse modalità previste per il trasferime­nto di crediti d’imposta infragrupp­o.

La cessionari­a quotata compenserà le perdite di un esercizio con il proprio reddito del medesimo periodo, rinviando a nuovo l’eventuale eccedenza (senza che operi il limite dell’80% del reddito). La cessionari­a dovrà saldare l’acquisto delle perdite (anche se non ancora utilizzate) entro 30 giorni dal termine per il pagamento del saldo Ires dell’anno di riferiment­o delle stesse, calcolando il prezzo in base all’aliquota Ires vigente nell’esercizio. Le somme versate e incassate a tale titolo sono escluse dal reddito.

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