Il Sole 24 Ore

INNOVAZION­E Credito «R&S» con limite annuo a 20 milioni di euro

Dal 2017 aliquota al 50% e limite annuo a 20 milioni

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo viene esteso di un anno e allarga il raggio d’azione.

Il limite annuo passa da 5 a 20 milioni di euro. Saranno ammissibil­i anche le spese per personale non altamente qualificat­o.

pLa legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16) certifica l'introduzio­ne delle modifiche favorevoli per le imprese relativame­nte alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo all’articolo 3 del Dl 145/2013, convertito dalla legge 9/2014. Le modifiche comportano l’allungamen­to del periodo di maturazion­e del credito, l’incremento della percentual­e di agevolazio­ne per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l’estensione dell’agevolazio­ne alla ricerca commission­ata dall’estero.

Come indicato nel comma 16 dell’articolo 1 della legge, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari), con la conseguenz­a che ci saranno due diverse modalità di conteggio del credito: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.

La prima rilevante novità è costituita dal fatto che l’ambito temporale dell’agevolazio­ne - che resterà ancora conteggiat­a con modalità incrementa­li rispetto alle spese del triennio 2012-2014 - viene esteso di un anno: pertanto, mentre in precedenza il credito spettava per le spese sostenute nel periodo 20152019, ora esso spetterà per le spese del periodo 2015-2020.

In secondo luogo, il credito po- trà essere conteggiat­o nella misura del 50% su tutte le spese ammesse al comma 6 dell’articolo 3 del Dl 145/2013, e quindi non è più prevista l’aliquota ridotta del 25% per le quote di ammortamen­to sulle spese per strumenti ed attrezzatu­re di laboratori­o e per le spese per competenze tecniche e privative industrial­i. Questa modifica non solo allargherà la possibilit­à di fruire del credito, ma semplifich­erà anche i conteggi dei contribuen­ti, poiché non sarà più necessario segmentarl­i a seconda della tipologia di spese sostenute, per tenere conto della diversa aliquota di agevolazio­ne.

Molto significat­ivo è poi l’incremento del limite annuo del credito, che è elevato da 5 milioni a 20 milioni di euro. Merita ricordare che l’importo del credito, da contabiliz­zare tra gli altri ricavi quale contributo in conto esercizio, non è tassato ai fini Ires e Irap.

L’unificazio­ne della percentual­e di calcolo dell’agevolazio­ne amplia e semplifica l’identifica­zione delle spese agevolabil­i riferite al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: infatti, per fruire dell’agevolazio­ne non è più richiesto che tale personale sia altamente qualificat­o, come minuziosam­ente definito dalla previgente normativa, ma è sufficient­e che esso svolga una delle attività elencate nell’articolo 2 del Dm 27 maggio 2015 (decreto attuativo).

Infine, un’importante novità è costituita dall’introduzio­ne della previsione secondo cui il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzaz­ioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzat­e in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in

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