INNOVAZIONE Credito «R&S» con limite annuo a 20 milioni di euro
Dal 2017 aliquota al 50% e limite annuo a 20 milioni
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo viene esteso di un anno e allarga il raggio d’azione.
Il limite annuo passa da 5 a 20 milioni di euro. Saranno ammissibili anche le spese per personale non altamente qualificato.
pLa legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16) certifica l'introduzione delle modifiche favorevoli per le imprese relativamente alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo all’articolo 3 del Dl 145/2013, convertito dalla legge 9/2014. Le modifiche comportano l’allungamento del periodo di maturazione del credito, l’incremento della percentuale di agevolazione per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l’estensione dell’agevolazione alla ricerca commissionata dall’estero.
Come indicato nel comma 16 dell’articolo 1 della legge, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari), con la conseguenza che ci saranno due diverse modalità di conteggio del credito: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.
La prima rilevante novità è costituita dal fatto che l’ambito temporale dell’agevolazione - che resterà ancora conteggiata con modalità incrementali rispetto alle spese del triennio 2012-2014 - viene esteso di un anno: pertanto, mentre in precedenza il credito spettava per le spese sostenute nel periodo 20152019, ora esso spetterà per le spese del periodo 2015-2020.
In secondo luogo, il credito po- trà essere conteggiato nella misura del 50% su tutte le spese ammesse al comma 6 dell’articolo 3 del Dl 145/2013, e quindi non è più prevista l’aliquota ridotta del 25% per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e per le spese per competenze tecniche e privative industriali. Questa modifica non solo allargherà la possibilità di fruire del credito, ma semplificherà anche i conteggi dei contribuenti, poiché non sarà più necessario segmentarli a seconda della tipologia di spese sostenute, per tenere conto della diversa aliquota di agevolazione.
Molto significativo è poi l’incremento del limite annuo del credito, che è elevato da 5 milioni a 20 milioni di euro. Merita ricordare che l’importo del credito, da contabilizzare tra gli altri ricavi quale contributo in conto esercizio, non è tassato ai fini Ires e Irap.
L’unificazione della percentuale di calcolo dell’agevolazione amplia e semplifica l’identificazione delle spese agevolabili riferite al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: infatti, per fruire dell’agevolazione non è più richiesto che tale personale sia altamente qualificato, come minuziosamente definito dalla previgente normativa, ma è sufficiente che esso svolga una delle attività elencate nell’articolo 2 del Dm 27 maggio 2015 (decreto attuativo).
Infine, un’importante novità è costituita dall’introduzione della previsione secondo cui il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in