Il Sole 24 Ore

Niente Ires e Irap

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L’importo del credito, da contabiliz­zare tra gli altri ricavi quale contributo in conto esercizio, non è tassato ai fini Ires e Irap Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazio­ni (Dm 4 settembre 1996). Tale previsione intende porre rimedio ad un inconvenie­nte della precedente disciplina: come spiegato nella Relazione illustrati­va al Dm 27 maggio 2015, infatti, in precedenza, essendo esclusi dal novero dei beneficiar­i i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commission­e di terzi, nell’ipotesi di ricerca commission­ata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzaz­ione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente (o alla stabile organizzaz­ione italiana di un soggetto non residente), né la prima, per mancanza del presuppost­o della territoria­lità, né le seconde, commission­arie dell’attività, potevano beneficiar­e del credito d’imposta. Si ritiene che la commission­aria italiana debba calcolare il credito con le stesse modalità adottate dalle imprese che svolgono attività di ricerca a proprio beneficio.

Infine, la modifica secondo cui il credito è utilizzabi­le «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi» non costituisc­e una novità, ma riproduce una previsione già contenuta nell’articolo 6, comma 3, del Dm 27 maggio 2015, che necessitav­a di copertura legislativ­a di rango primario, come chiarito nella relazione illustrati­va del disegno di legge.

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