Niente Ires e Irap
L’importo del credito, da contabilizzare tra gli altri ricavi quale contributo in conto esercizio, non è tassato ai fini Ires e Irap Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996). Tale previsione intende porre rimedio ad un inconveniente della precedente disciplina: come spiegato nella Relazione illustrativa al Dm 27 maggio 2015, infatti, in precedenza, essendo esclusi dal novero dei beneficiari i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi, nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente (o alla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente), né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde, commissionarie dell’attività, potevano beneficiare del credito d’imposta. Si ritiene che la commissionaria italiana debba calcolare il credito con le stesse modalità adottate dalle imprese che svolgono attività di ricerca a proprio beneficio.
Infine, la modifica secondo cui il credito è utilizzabile «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi» non costituisce una novità, ma riproduce una previsione già contenuta nell’articolo 6, comma 3, del Dm 27 maggio 2015, che necessitava di copertura legislativa di rango primario, come chiarito nella relazione illustrativa del disegno di legge.