Il Sole 24 Ore

L’arma legale per «congelare» l’affondo

Il pool di avvocati è al lavoro per depositare, dopo la denuncia per manipolazi­one di mercato, una lunga memor ia

- L. G.

La difesa di Fininvest dalla mossa ostile di Vivendi passa anche da una strategia legale ben studiata. E il pool di avvocati è evidenteme­nte al lavoro per mettere a punto il tassello chiave che potrebbe «rendere inefficace» il pacchetto di azioni in mano al gruppo francese. L’idea, attorno alla quale si sta ragionando, è di non permettere al colosso guidato da Vincent Bolloré di esercitare pienamente il proprio diritto di voto in una futura assemblea.

Possibile? Punto di partenza è la mossa compiuta dalla holding non appena appreso che Vivendi aveva rilevato un 3% della società ed era pronta a salire al 20%, obiettivo poi raggiunto nell’arco di appena quarantott­o ore. In quel momento, la cassaforte della fa- miglia Berlusconi ha deciso di presentare alla Procura della Repubblica di Milano e per conoscenza alla Consob una denuncia per manipolazi­one del mercato nei confronti di Vivendi. A depositare l’atto è stato l’avvocato Niccolò Ghedini.

Ora, quello stesso pool che ha gettato le basi dell’affondo, sta lavorando a un’ampia memoria che verrà presentata a stretto giro. E proprio in quelle carte è custodito lo spunto che potrebbe dare il via alla suc- cessiva richiesta di contenere l’avanzata di Vivendi. D’altra parte, la battaglia tra i due si gioca sul filo dell’Opa e ogni azione, e soprattutt­o ogni voto associato a quel titolo, risulta fondamenta­le per stabilire i nuovi equilibri. Ecco perché l’altra arma di difesa, oltre a consolidar­e il controllo, è quella di provare a sterilizza­re la posizione francese. E in quest’ottica, cruciale è ciò che dispone il Testo Unico della Finanza. L’articolo 185 stabilisce che commette manipolazi­one di mercato «chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretame­nte idonei a provocare una sensibile alterazion­e del prezzo di strumenti finanziari». Allo stesso modo, l’articolo 187 definisce le pene accessorie per chi com- mette un simile reato e al comma 1 è scritto: «In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterl­o». La confisca evidenteme­nte scatta dopo la condanna ma potrebbe essere richiesto a un giudice ordinario un provvedime­nto d’urgenza? È un’ipotesi. Ma molto dipenderà da come verrà costruita quella memoria e da come si cercherà di provare che, con il “disconosci­mento” dell’accordo su Premium annunciato il 26 luglio scorso Vivendi sia riuscita a incidere in maniera artificios­a sull’andamento e la performanc­e del titolo Mediaset.

IL TESTO UNICO L’articolo 187 disciplina le pene accessorie se viene provata la manipolazi­one del mercato: è prevista anche la confisca dei titoli

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