L’arma legale per «congelare» l’affondo
Il pool di avvocati è al lavoro per depositare, dopo la denuncia per manipolazione di mercato, una lunga memor ia
La difesa di Fininvest dalla mossa ostile di Vivendi passa anche da una strategia legale ben studiata. E il pool di avvocati è evidentemente al lavoro per mettere a punto il tassello chiave che potrebbe «rendere inefficace» il pacchetto di azioni in mano al gruppo francese. L’idea, attorno alla quale si sta ragionando, è di non permettere al colosso guidato da Vincent Bolloré di esercitare pienamente il proprio diritto di voto in una futura assemblea.
Possibile? Punto di partenza è la mossa compiuta dalla holding non appena appreso che Vivendi aveva rilevato un 3% della società ed era pronta a salire al 20%, obiettivo poi raggiunto nell’arco di appena quarantotto ore. In quel momento, la cassaforte della fa- miglia Berlusconi ha deciso di presentare alla Procura della Repubblica di Milano e per conoscenza alla Consob una denuncia per manipolazione del mercato nei confronti di Vivendi. A depositare l’atto è stato l’avvocato Niccolò Ghedini.
Ora, quello stesso pool che ha gettato le basi dell’affondo, sta lavorando a un’ampia memoria che verrà presentata a stretto giro. E proprio in quelle carte è custodito lo spunto che potrebbe dare il via alla suc- cessiva richiesta di contenere l’avanzata di Vivendi. D’altra parte, la battaglia tra i due si gioca sul filo dell’Opa e ogni azione, e soprattutto ogni voto associato a quel titolo, risulta fondamentale per stabilire i nuovi equilibri. Ecco perché l’altra arma di difesa, oltre a consolidare il controllo, è quella di provare a sterilizzare la posizione francese. E in quest’ottica, cruciale è ciò che dispone il Testo Unico della Finanza. L’articolo 185 stabilisce che commette manipolazione di mercato «chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari». Allo stesso modo, l’articolo 187 definisce le pene accessorie per chi com- mette un simile reato e al comma 1 è scritto: «In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo». La confisca evidentemente scatta dopo la condanna ma potrebbe essere richiesto a un giudice ordinario un provvedimento d’urgenza? È un’ipotesi. Ma molto dipenderà da come verrà costruita quella memoria e da come si cercherà di provare che, con il “disconoscimento” dell’accordo su Premium annunciato il 26 luglio scorso Vivendi sia riuscita a incidere in maniera artificiosa sull’andamento e la performance del titolo Mediaset.
IL TESTO UNICO L’articolo 187 disciplina le pene accessorie se viene provata la manipolazione del mercato: è prevista anche la confisca dei titoli