Il Sole 24 Ore

Certificaz­ioni, cambia l’agenda

Arr iva la bozza del modello «CU»: i dator i di lavoro dovranno registrare anche i premi di r isultato Prospetto entro il 31 marzo ai lavoratori - Confermato l’invio entro il 7 marzo alle Entrate

- Luca De Stefani

pRilasciat­a ieri dalle Entrate la bozza della certificaz­ione unica (modello CU) che datori di lavoro ed enti pensionist­ici dovranno inviare telematica­mente all’Agenzia entro il 7 marzo 2017 e che dovranno consegnare ai sostituiti (dipendenti, pensionati, profession­isti, agenti, lavoratori occasional­i ecc.) entro il 31 marzo 2017. Dal prossimo anno, infatti, l’adempiment­o, fin qui previsto entro il 28 febbraio, seguirà l’invio del modello all’agenzia. La bozza prevede l’anticipazi­one dal 7 luglio al 30 giugno dell’invio dei modelli 730 alle Entrate da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale: probabile errore in quanto la novità non è supportata da alcuna norma.

Dal 2017 la scadenza per i sostituti d’imposta per la consegna del modello CU «agli interessat­i» è stata spostata dal 28 febbraio al «31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrispost­i». A prevederlo il Dl fiscale che ha modificato l’articolo 4, comma 6-quater, del Dpr 322/1998, «dall’anno 2017, con riferiment­o alle certificaz­ioni riguardant­i il periodo d’imposta 2016». Non è stato modificato, invece, il comma 6-quinquies, il quale prevede che queste certificaz­ioni siano «trasmesse in via telematica all’agenzia» entro il «7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrispost­i». L’invio alle Entrate entro il 7 marzo del modello CU, però, non sostituisc­e la consegna dello stesso ai sostituiti. Ciò nonostante, lo spostament­o dell’invio del modello ai contribuen­ti dopo l’invio dello stesso alle Entrate è comunque apprezzabi­le, in quanto la scadenza del 28 febbraio non veniva quasi mai rispettata. Dal 2017 prima vi sarà l’invio telematico all’agenzia e poi vi sarà la consegna ai sostituiti.

La bozza prevede che «il sostituto d’imposta che nell’anno 2017 ha prestato assistenza fiscale» dovrà «trasmetter­e per via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno le dichiarazi­oni mod. 730/2017 e i corrispond­enti prospetti di liquidazio­ne (mod. 730-3)». Dovrebbe trattarsi di un errore, perché l’articolo 17, decreto 164/1999, prevede ancora che i «sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale, provvedono» a «trasmetter­e in via telematica all’agenzia delle Entrate» i suddetti modelli «entro il 7 luglio di ciascun anno». Inoltre, anche la scadenza della consegna dei modelli ai datori di lavoro o agli enti pensionist­ici da parte dei sostituiti continua a scadere il 7 luglio (articolo 13, decreto 164/1999), quindi, risulterà impossibil­e per i sostituti inviare i 730/2017 prima di averli ricevuti dai propri sostituti.

Il nuovo modello CU da usare per il 2016, poi, prevede una nuova sezione per gestire le somme erogate nel 2016 per i premi di risultato, la partecipaz­ione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori (sostitutiv­a del 10%) e i benefit detassati. È consentito applicare un’aliquota del 10% sostitutiv­a dell’Irpef e relative addizional­i con riferiment­o a tutte le somme erogate al lavoratore a fronte di incrementi di produttivi­tà ed efficienza (con un limite massimo di 2mila euro o 2.500 nel caso in cui i lavoratori siano paritetica­mente coinvolti nell’organizzaz­ione del lavoro), oppure la detassazio­ne totale di alcuni emolumenti. Inseriti, infine, appositi campi per gestire il regime speciale per i redditi di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferisc­ono la residenza nel territorio dello Stato e che sono tassati solo per il 70% del loro ammontare.

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