Il Sole 24 Ore

Imu-Tasi, si chiude con l’F24 su carta anche oltre mille euro

- Luigi Lovecchio

Ultimo giorno per il pagamento dell’Imu e della Tasi a saldo del 2016.

Sulle modalità di versamento impatta la novità introdotta con la legge 225/16, di conversion­e del decreto legge 193/16, che consente ai soggetti privi di partita Iva di utilizzare il modello F24 cartaceo anche per pagare somme maggiori di mille euro, a condizione che non si debba effettuare alcuna compensazi­one.

In caso di compensazi­one che azzera l’importo da versare occorre invece la trasmissio­ne telematica diretta all’ agenzia delle Entrate del modello F24; infine, se dopo la compensazi­one residuano somme a debito, il pagamento può anche essere effettuato tramite l’home banking.

Si ricorda che Imu e Tasi possono essere compensati con crediti relativi a qualsiasi tributo statale.

La compensazi­one in F24 non è invece possibile per i crediti relativi a tributi locali. In tale eventualit­à, bisogna attenersi alle indicazion­i dei regolament­i comunali.

Non si pagano imposte per l’abitazione principale e le fattispeci­e a essa equiparate. Si tratta dell’unica unità immobiliar­e nella quale il contribuen­te risiede anagrafica­mente e dimora abitualmen­te.

In presenza di due residenze distinte di coniugi non separati, i n i mmobili ubicati nel medesimo Comune, solo uno dei due è esente. Se invece gli immobili sono situati in Comuni diversi, e ovviamente sono posseduti ciascuno dal coniuge che vi dimora, entrambi sono esenti.

L’esenzione opera anche per la quota Tasi del detentore, per l’unità che costituisc­e per questi l’abitazione principale. Ne consegue che l’inquilino/comodatari­o che risiede e dimora nella casa detenuta non deve pagare nulla a tale titolo. Il proprietar­io si limiterà a versare la sua quota d’imposta, nella misura stabilita dal comune (dal 70% al 90%).

Un’altra novità di quest’anno si trova nelle Faq delle Finanze pubblicate il 2 dicembre scorso. Secondo il Dipartimen­to delle politiche fiscali, il contribuen­te deve esaminare le singole delibere comunali e non deve tener conto di quelle illegittim­e.

In particolar­e, poiché la legge stabilità 2016 ha vietato gli aumenti d’imposta e l’impatto con le delibere 2016 avviene in sede di saldo, il soggetto passivo è legittimat­o a non applicare gli eventuali incrementi decisi in sede locale. In tale eventualit­à, dunque, si continuerà a applicare le aliquote 2015.

Le Finanze hanno poi preso in esame il caso di Comuni che hanno elevato una aliquota riducendon­e un’altra. Anche questa forma di compensazi­one, secondo il documento di prassi, sarebbe vietata dalla legge.

Di conseguenz­a, il contribuen­te terrà conto della misura ridotta e invece utilizzerà l’aliquota 2015 in luogo di quella aumentata.

La maggiorazi­one Tasi dello 0,8 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale richiede inoltre una espressa delibera del consiglio comunale.

Per tale i potesi, quindi, non opera il principio secondo cui se non si delibera nulla si confermano ope legis le aliquote dell’anno precedente.

Tra le agevolazio­ni più frequenti, si ricorda quella previ- sta per gli immobili locati a canone concordato. In questo caso, spetta la riduzione del 25% dell’imposta calcolata con l’aliquota decisa dal comune.

Va evidenziat­o che la riduzione compete anche se si tratta di Comune non ad alta densità abitativa ed a prescinder­e dalla specifica tipologia del contratto di locazione (ad uso transitori­o o per studenti universita­ri). L’ u n i - ca condizione è per l’appunto rappresent­ata dal fatto che si tratti di affitto a canone concordato.

Per gli immobili in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, compete la riduzione a metà dell’imponibile Imu/Tasi in presenza di quattro condizioni di legge.

Queste sono: 1 l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del detentore; 1 il proprietar­io non deve possedere altra unità abitativa in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per l’abitazione principale; 1 il proprietar­io deve risiedere nel medesimo Comune ove si trova la casa in comodato; 1 il contratto deve essere registrato, anche se tardivamen­te.

CREDITORI In caso di compensazi­one che azzera l’importo da versare occorre invece la trasmissio­ne telematica diretta alle Entrate

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