Imu-Tasi, si chiude con l’F24 su carta anche oltre mille euro
Ultimo giorno per il pagamento dell’Imu e della Tasi a saldo del 2016.
Sulle modalità di versamento impatta la novità introdotta con la legge 225/16, di conversione del decreto legge 193/16, che consente ai soggetti privi di partita Iva di utilizzare il modello F24 cartaceo anche per pagare somme maggiori di mille euro, a condizione che non si debba effettuare alcuna compensazione.
In caso di compensazione che azzera l’importo da versare occorre invece la trasmissione telematica diretta all’ agenzia delle Entrate del modello F24; infine, se dopo la compensazione residuano somme a debito, il pagamento può anche essere effettuato tramite l’home banking.
Si ricorda che Imu e Tasi possono essere compensati con crediti relativi a qualsiasi tributo statale.
La compensazione in F24 non è invece possibile per i crediti relativi a tributi locali. In tale eventualità, bisogna attenersi alle indicazioni dei regolamenti comunali.
Non si pagano imposte per l’abitazione principale e le fattispecie a essa equiparate. Si tratta dell’unica unità immobiliare nella quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
In presenza di due residenze distinte di coniugi non separati, i n i mmobili ubicati nel medesimo Comune, solo uno dei due è esente. Se invece gli immobili sono situati in Comuni diversi, e ovviamente sono posseduti ciascuno dal coniuge che vi dimora, entrambi sono esenti.
L’esenzione opera anche per la quota Tasi del detentore, per l’unità che costituisce per questi l’abitazione principale. Ne consegue che l’inquilino/comodatario che risiede e dimora nella casa detenuta non deve pagare nulla a tale titolo. Il proprietario si limiterà a versare la sua quota d’imposta, nella misura stabilita dal comune (dal 70% al 90%).
Un’altra novità di quest’anno si trova nelle Faq delle Finanze pubblicate il 2 dicembre scorso. Secondo il Dipartimento delle politiche fiscali, il contribuente deve esaminare le singole delibere comunali e non deve tener conto di quelle illegittime.
In particolare, poiché la legge stabilità 2016 ha vietato gli aumenti d’imposta e l’impatto con le delibere 2016 avviene in sede di saldo, il soggetto passivo è legittimato a non applicare gli eventuali incrementi decisi in sede locale. In tale eventualità, dunque, si continuerà a applicare le aliquote 2015.
Le Finanze hanno poi preso in esame il caso di Comuni che hanno elevato una aliquota riducendone un’altra. Anche questa forma di compensazione, secondo il documento di prassi, sarebbe vietata dalla legge.
Di conseguenza, il contribuente terrà conto della misura ridotta e invece utilizzerà l’aliquota 2015 in luogo di quella aumentata.
La maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale richiede inoltre una espressa delibera del consiglio comunale.
Per tale i potesi, quindi, non opera il principio secondo cui se non si delibera nulla si confermano ope legis le aliquote dell’anno precedente.
Tra le agevolazioni più frequenti, si ricorda quella previ- sta per gli immobili locati a canone concordato. In questo caso, spetta la riduzione del 25% dell’imposta calcolata con l’aliquota decisa dal comune.
Va evidenziato che la riduzione compete anche se si tratta di Comune non ad alta densità abitativa ed a prescindere dalla specifica tipologia del contratto di locazione (ad uso transitorio o per studenti universitari). L’ u n i - ca condizione è per l’appunto rappresentata dal fatto che si tratti di affitto a canone concordato.
Per gli immobili in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, compete la riduzione a metà dell’imponibile Imu/Tasi in presenza di quattro condizioni di legge.
Queste sono: 1 l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del detentore; 1 il proprietario non deve possedere altra unità abitativa in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per l’abitazione principale; 1 il proprietario deve risiedere nel medesimo Comune ove si trova la casa in comodato; 1 il contratto deve essere registrato, anche se tardivamente.
CREDITORI In caso di compensazione che azzera l’importo da versare occorre invece la trasmissione telematica diretta alle Entrate