Naspi «extra» per turismo e terme
Con la circolare 224 di ieri, l’Inps affronta alcune nuove tematiche in materia di Aspi, miniAspi, Naspi, Dis-coll, mobilità e Asdi a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 185/2016.
Il primo aspetto, affrontato dall’istituto, riguarda le misure sanzionatorie connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva, proposte dai centri per l’impiego ai soggetti in stato di disoccupazione e percettori delle prestazioni a sostegno del reddito. In base all’attuale normativa, chi non lavora deve confermare il suo stato di disoccupazione al Cpi e dare la disponibilità a partecipare ad alcune iniziative formative finalizzate a mantenere e implementare il know how; inoltre, deve dichiararsi disponibile ad accettare delle congrue offerte di lavoro.
Se ciò non avviene scattano delle sanzioni: chi non si presenta alle convocazioni del Cpi mette a rischio la percezione dell’indennità. La perdita è in funzione dei mancati appunta- menti: va da un minimo di 8 giorni sino alla completa decadenza. In caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza le sanzioni si inaspriscono, nel senso che dalla prima più consistente sospensione (di 30 giorni) si passa subito alla decadenza. Se poi il soggetto rifiuta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro congruo, opera (dalla prima violazione) la decadenza.
L’Inps specifica che le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato (salvo diversa previsione del Cpi). La perdita dell’indennità fa venire meno anche l’accredito figurativo ai fini pensionistici.
Nel documento l’istituto di previdenza illustra, altresì, la particolare disposizione che, anche nel 2016, permette ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, che perdono involontariamente l’occupazione, di continuare a essere tutelati dalla Naspi.
La disposizione contenuta nel Dlgs 185/2016 stabilisce che, se la durata della Naspi, calcolata secondo le regole ordinarie, risulta inferiore a quella determinata computando anche i periodi contributivi che, nei 4 anni precedenti la perdita dell’occupazione, hanno già permesso l’erogazione di prestazioni di disoccupazione (sono escluse miniAspi e Naspi) la nuova prestazione è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra i due periodi calcolati sia almeno pari a 12 settimane (tre mesi). In ogni caso la Naspi così determinata non può superare il limite di 4 mesi.
Il decreto correttivo si colloca nel solco della normativa già avviata per il 2015 (si veda la circolare Inps 194/2015) e, attraverso una i ntegrazione alla disciplina, la estende anche per il 2016.
Nella circolare 224 l’Inps, oltre a illustrare un esempio del particolare sistema di calcolo dell’indennità, fornisce le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali in cui devono essere occupati i lavoratori destinatari della speciale disciplina.