Il Sole 24 Ore

Naspi «extra» per turismo e terme

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Con la circolare 224 di ieri, l’Inps affronta alcune nuove tematiche in materia di Aspi, miniAspi, Naspi, Dis-coll, mobilità e Asdi a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 185/2016.

Il primo aspetto, affrontato dall’istituto, riguarda le misure sanzionato­rie connesse alla inosservan­za degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipaz­ione alle ulteriori misure di politica attiva, proposte dai centri per l’impiego ai soggetti in stato di disoccupaz­ione e percettori delle prestazion­i a sostegno del reddito. In base all’attuale normativa, chi non lavora deve confermare il suo stato di disoccupaz­ione al Cpi e dare la disponibil­ità a partecipar­e ad alcune iniziative formative finalizzat­e a mantenere e implementa­re il know how; inoltre, deve dichiarars­i disponibil­e ad accettare delle congrue offerte di lavoro.

Se ciò non avviene scattano delle sanzioni: chi non si presenta alle convocazio­ni del Cpi mette a rischio la percezione dell’indennità. La perdita è in funzione dei mancati appunta- menti: va da un minimo di 8 giorni sino alla completa decadenza. In caso di mancata partecipaz­ione allo svolgiment­o di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoria­le di appartenen­za le sanzioni si inasprisco­no, nel senso che dalla prima più consistent­e sospension­e (di 30 giorni) si passa subito alla decadenza. Se poi il soggetto rifiuta, senza giustifica­to motivo, un’offerta di lavoro congruo, opera (dalla prima violazione) la decadenza.

L’Inps specifica che le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato (salvo diversa previsione del Cpi). La perdita dell’indennità fa venire meno anche l’accredito figurativo ai fini pensionist­ici.

Nel documento l’istituto di previdenza illustra, altresì, la particolar­e disposizio­ne che, anche nel 2016, permette ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimen­ti termali, che perdono involontar­iamente l’occupazion­e, di continuare a essere tutelati dalla Naspi.

La disposizio­ne contenuta nel Dlgs 185/2016 stabilisce che, se la durata della Naspi, calcolata secondo le regole ordinarie, risulta inferiore a quella determinat­a computando anche i periodi contributi­vi che, nei 4 anni precedenti la perdita dell’occupazion­e, hanno già permesso l’erogazione di prestazion­i di disoccupaz­ione (sono escluse miniAspi e Naspi) la nuova prestazion­e è incrementa­ta di un mese, a condizione che la differenza tra i due periodi calcolati sia almeno pari a 12 settimane (tre mesi). In ogni caso la Naspi così determinat­a non può superare il limite di 4 mesi.

Il decreto correttivo si colloca nel solco della normativa già avviata per il 2015 (si veda la circolare Inps 194/2015) e, attraverso una i ntegrazion­e alla disciplina, la estende anche per il 2016.

Nella circolare 224 l’Inps, oltre a illustrare un esempio del particolar­e sistema di calcolo dell’indennità, fornisce le tabelle che indicano le attività economiche riconducib­ili ai settori del turismo e degli stabilimen­ti termali in cui devono essere occupati i lavoratori destinatar­i della speciale disciplina.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy