Ruling transfrontaliero a più vie contro l’elusione
Arrivano in dotazione all’amministrazione finanziaria nuove frecce per la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva. Dal 1° gennaio 2017 saranno operativi anche in Italia il ruling preventivo transfrontaliero e l’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento oltre confine. A questi si aggiungono la definizione dell’operazione transfrontaliera e il registro centrale sicuro della Commissione Ue che dovrà essere operativo entro il 31 dicembre 2017 e da cui saranno resi disponibili obbligatoriamente, non più su opzione, tutti i dati sulle ope- razioni internazionali.
Non solo. Con il via libera al decreto attuativo della direttiva sullo scambio dei dati automatico, approvato dal Cdm in prima lettura mercoledì, viene consentito alle Entrate di acquisire una lunga serie di informazioni e dati su accordi e ruling che presentano una dimensione transnazionale ma che hanno effetti anche sul territorio italiano. Nel mirino potranno finire dunque gli accordi siglati dai contribuenti esteri con le amministrazioni fiscali che hanno rilevanza ai fini degli accertamenti sui tributi italiani.
Contro l’elusione internazionale, dunque, il Dlgs spedito alle Ca- mere per i pareri, introduce una seriedidefinizionidirulingfinalizzate a coprire un’ampia gamma di operazioni e situazioni transfrontaliere. Si parte dal ruling più recente e introdotto ex novo dal decreto attuativo della delega fiscale sull’internazionalizzazione delle imprese (Dlgs 147/2015). Si tratta degli «accordi preventivi per le imprese con attività internazionale» sottoscritti per la definizione dei metodi di calcolo del valore normale e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza.
O ancora quelli che prevedono l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, nonché la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, così come quelli che regolano l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
La seconda categoria di accordi preventivi oltre confine, destinati a finire nel nuovo registro centrale della Commissione europea, sono quelli per l’utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti in- dustriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
L’obiettivo in questo caso non è solo quello di tutelare la base imponibile nazionale, ma anche quello di incentivare la ricerca e lo sviluppo nonché spingere la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere. Rientrano, inoltre, nello scambio automatico anche i ruling ordinari e quelli di “nuova generazione”: «anti-abuso»; « cooperative compliance »e« nuovi investimenti ».
L’obbligatorietà dello scambio dei dati riguarderà anche gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ossia tutte quelle intese tra contribuenti e amministrazioni fiscali per la preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni, nonché gli accordi per l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione.
Il decreto prevede che potranno essere chieste informazioni supplementari. Con il recepimento della direttiva, lo scambio di informazioni, infine, potrà riguardare anche i ruling concessi per regimi agevolati come ad esempio il patent box. Non ci sarà nessuno automatismo nello scambio dati per accordi bilaterali o multilaterali sul transfer pricing conclusi con Paesi terzi.