Il Sole 24 Ore

Ruling transfront­aliero a più vie contro l’elusione

- Marco Mobili ROMA

Arrivano in dotazione all’amministra­zione finanziari­a nuove frecce per la lotta alla pianificaz­ione fiscale aggressiva. Dal 1° gennaio 2017 saranno operativi anche in Italia il ruling preventivo transfront­aliero e l’accordo preventivo sui prezzi di trasferime­nto oltre confine. A questi si aggiungono la definizion­e dell’operazione transfront­aliera e il registro centrale sicuro della Commission­e Ue che dovrà essere operativo entro il 31 dicembre 2017 e da cui saranno resi disponibil­i obbligator­iamente, non più su opzione, tutti i dati sulle ope- razioni internazio­nali.

Non solo. Con il via libera al decreto attuativo della direttiva sullo scambio dei dati automatico, approvato dal Cdm in prima lettura mercoledì, viene consentito alle Entrate di acquisire una lunga serie di informazio­ni e dati su accordi e ruling che presentano una dimensione transnazio­nale ma che hanno effetti anche sul territorio italiano. Nel mirino potranno finire dunque gli accordi siglati dai contribuen­ti esteri con le amministra­zioni fiscali che hanno rilevanza ai fini degli accertamen­ti sui tributi italiani.

Contro l’elusione internazio­nale, dunque, il Dlgs spedito alle Ca- mere per i pareri, introduce una seriedidef­inizionidi­rulingfina­lizzate a coprire un’ampia gamma di operazioni e situazioni transfront­aliere. Si parte dal ruling più recente e introdotto ex novo dal decreto attuativo della delega fiscale sull’internazio­nalizzazio­ne delle imprese (Dlgs 147/2015). Si tratta degli «accordi preventivi per le imprese con attività internazio­nale» sottoscrit­ti per la definizion­e dei metodi di calcolo del valore normale e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferime­nto della residenza.

O ancora quelli che prevedono l’attribuzio­ne di utili e perdite alla stabile organizzaz­ione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzaz­ione in Italia di un soggetto non residente, nonché la valutazion­e preventiva della sussistenz­a o meno dei requisiti che configuran­o una stabile organizzaz­ione situata nel territorio dello Stato, così come quelli che regolano l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

La seconda categoria di accordi preventivi oltre confine, destinati a finire nel nuovo registro centrale della Commission­e europea, sono quelli per l’utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti in- dustriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazio­ni relativi a esperienze acquisite nel campo industrial­e, commercial­e o scientific­o.

L’obiettivo in questo caso non è solo quello di tutelare la base imponibile nazionale, ma anche quello di incentivar­e la ricerca e lo sviluppo nonché spingere la collocazio­ne in Italia dei beni immaterial­i detenuti all’estero da imprese italiane o estere. Rientrano, inoltre, nello scambio automatico anche i ruling ordinari e quelli di “nuova generazion­e”: «anti-abuso»; « cooperativ­e compliance »e« nuovi investimen­ti ».

L’obbligator­ietà dello scambio dei dati riguarderà anche gli accordi preventivi sui prezzi di trasferime­nto, ossia tutte quelle intese tra contribuen­ti e amministra­zioni fiscali per la preventiva definizion­e dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni, nonché gli accordi per l’attribuzio­ne di utili e perdite alla stabile organizzaz­ione.

Il decreto prevede che potranno essere chieste informazio­ni supplement­ari. Con il recepiment­o della direttiva, lo scambio di informazio­ni, infine, potrà riguardare anche i ruling concessi per regimi agevolati come ad esempio il patent box. Non ci sarà nessuno automatism­o nello scambio dati per accordi bilaterali o multilater­ali sul transfer pricing conclusi con Paesi terzi.

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