Il Sole 24 Ore

Per il personale «turn over» ampio solo dal 2018

1. ENTI LOCALI

- Grandelli e Zamberlan

Nel 2017 al turn over continua ad applicarsi il limite del 25% del personale cessato l’anno precedente, con l’eccezione dei Comuni fino a 10mila abitanti. Mentre dal 2018 gli enti «virtuosi» sopra 10mila abitanti potranno arrivare al «ricambio» fino al 75 per cento.

Molte conferme dalla legge di bilancio in tema di assunzioni di personale per gli enti locali, soprattutt­o per il 2017, mentre qualche novità è prevista a partire dal 2018. In sintesi, nel 2017 continuano ad applicarsi le norme vigenti nel 2016: turnover pari al 25% del personale cessato nell’anno precedente con la possibilit­à di incrementa­re la percentual­e al 75% solo per gli enti fino a 10mila abitanti e a condizione che il rapporto personalep­opolazione rientri nel limite previsto per gli enti dissestati. Solo dal 2018 gli enti virtuosi con spazi finanziari inutilizza­ti sotto l’1% potranno aumentare il turnover al 75% (anche qui a condizione che il rapporto personalep­opolazione rientri nel limite per gli enti dissestati). La norma dovrebbe essere applicabil­e solo agli enti con più di 10mila abitanti atteso che, a parità di condizioni, questo beneficio è già riconosciu­to in automatico agli enti tra mille e 10mila abitanti. Invariato il turnover pieno per gli enti sotto mille abitanti. Nessuna novità per i dirigenti che potranno essere sostituiti nel limite dell’80% nel 2017 e del 100% dal 2018.

Mano più leggera per gli enti che non rispettano i saldi. Fino al 2016 vige il divieto assoluto di assunzioni a qualsiasi titolo mentre dal 2017 sono ammesse le assunzioni a tempo determinat­o, a condizione che il termine non superi il 31 dicembre, per garantire alcune funzioni fondamenta­li: polizia locale, istruzione pubblica, sociale e protezione ci- vile. La sanzione è ulteriorme­nte alleviata per gli enti che non abbiano raggiunto l’obiettivo con risultati inferiori al 3%, ai quali sono precluse solo le assunzioni a tempo indetermin­ato.

Il mancato invio entro il 31 marzo della certificaz­ione degli obiettivi di saldo è parificato al mancato pareggio di bilancio e comporta il divieto di assunzione (salvo i contratti a termine per polizia locale, sociale, istruzione e protezione civile). L’invio entro il 30 aprile della certificaz­ione positiva allevia la sanzione in quanto si riduce al divieto di assunzione a tempo indetermin­ato per i dodici mesi successivi.

Sanzioni analoghe per il tardivo invio della certificaz­ione tra 30 e 60 giorni dall’approvazio­ne del consuntivo: divieto di assunzione (salvi i contratti a termine delle funzioni fondamenta­li) ovvero, per chi si avvicina all’obiettivo entro il 3% il divieto di assunzione si limita ai contratti a tempo indetermin­ato. Vietate le assunzioni di ruolo anche per gli enti che non comunicano gli spazi finanziari acquisiti a fronte di patti di solidariet­à. La sanzione si sposta all’anno successivo l’invio della certificaz­ione quando il mancato rispetto dei saldi sia accertato dalla Corte dei conti. Qualsiasi comportame­nto elusivo comporta la nullità degli atti posti in essere. La legge di bilancio, inoltre, estende fino al 2018 il congedo obbligator­io per il padre lavoratore dipendente ampliandol­o a 2 giorni per il 2017 e a 4 per il 2018. La norma rimane lettera morta nelle Pa in assenza dei decreti attuativi. Sulla scia dell’accordo governo-sindacati previste ulteriori risorse per i rinnovi contrattua­li relativi al triennio 2016-2018. La legge di bilancio quantifica solo i fondi per la Pa centrale in quanto le autonomie locali dovranno trovare specifici finanziame­nti nei rispettivi bilanci. Ritorna l’annuale appuntamen­to con la proroga a tutto il 2017 delle graduatori­e approvate dal 30 settembre 2003. Si tratta delle graduatori­e in essere al 1° settembre 2013 . Ne consegue che le graduatori­e adottate successiva­mente non sono prorogate e sembrano destinate alla naturale scadenza triennale.

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