Il Sole 24 Ore

Un miliardo per i farmaci oncologici e innovativi

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Ifarmaci sono certamente il piatto forte finanziari­amente parlando – e non solo – della manovra 2017 al capitolo Sanità.

Alla spesa e alla governance della farmaceuti­ca pubblica la nuova legge di Bilancio riserva infatti pochi, ma significat­ivi articoli. Da un lato rispondend­o alle aspettativ­e dei pazienti – ma anche alle esigenze di finanziame­nto regionali – per i farmaci oncologici e quelli innovativi, oltreché per dare attuazione al nuovo Piano vaccini. Dall’altro per mettere in atto alcune misure legate alla governance del settore, intervenen­do sui tetti di spesa e sulla delicata questione della biosimilar­ità.

Anzitutto la governance. Il tetto complessiv­o della spesa farmaceuti­ca resta fermo al 14,85%, ma cambiano le quote e il nome dei due tetti di spesa. Aumenta dal 3,5 al 6,89% quello per l’ospedalier­a (al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzi­one diretta e distribuzi­one per conto) che si chiamerà «tetto della spesa farmaceuti­ca per acquisti diretti». Scende invece dall’11,35 al 7,96% quello per la territoria­le, che a sua volta si chiamerà «tetto della spesa farmaceuti­ca convenzion­ata».

Quanto al rapporto di biosimilar­ità tra un farmaco biosimilar­e e il suo biologico di riferiment­o, si afferma che sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (Ema) o dall’Aifa; pertanto, non è consentita la sostituibi­lità automatica. Nelle procedure pubbliche di acquisto per farmaci biosimilar­i, inoltre, non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se con le stesse indicazion­i terapeutic­he.

Per razionaliz­zare la spesa si dispone tra l’altro che: l’utilizzo, se i medicinali sono più di tre, di accordi quadro nelle procedure pubbliche d’acquisto; i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicam­ente più vantaggios­a; il medico ha libertà di prescriver­e il farmaco ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutic­a; se scade il brevetto o il certificat­o di protezione complement­are di un farmaco biologico durante il contratto entro 60 giorni dall’immissione in commercio, l’ente appaltante apre il confronto concorrenz­iale col farmaco originator­e di riferiment­o; l’applicazio­ne delle procedure previste dal codice degli appalti, per l’ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescritto­ri i prodotti aggiudicat­i.

Infine i fondi per gli oncologici, i farmaci innovativi e i vaccini. Dal 1° gennaio 2017 vengono istituiti i Fondi per i farmaci oncologici e per quelli innovativi, entrambi con 500 milioni di risorse vincolate nel Fondo sanitario nazionale. La spesa totale concorre al raggiungim­ento del tetto della spesa farmaceuti­ca per acquisti diretti (spesa farmaceuti­ca ospedalier­a) per l’ammontare eccedente annualment­e l’importo di ciascuno dei due Fondi.

Da segnalare poi che la manovra delinea la procedura per definire i criteri per la classifica­zione dei farmaci innovativi e a innovativi­tà condiziona­ta e dei farmaci oncologici innovativi, nonché quelli per mantenere il requisito di innovativi­tà e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale.

Quanto all’acquisto dei vaccini, sempre nell’ambito del finanziame­nto del Ssn vengono destinati 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019. Le somme dovranno essere ripartite tra le regioni con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2017.

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