Il Sole 24 Ore

Piani concordata­ri, attestazio­ne slegata dagli eventi incerti

Per i profession­isti

- Angelo Busani Alberto Guiotto

inammissib­ile l’attesta

di un piacondizi­onata a un essenziale per la realizzazi­one degli obiettivi del piano stesso, poiché essa equivale all’assenza di un giudizio di fattibilit­à. Così ha deciso il

con un decreto del 1° giugno 2016, che ha delineato precisi limiti al rilascio di un’attestazio­ne condiziona­ta.

Tutti gli strumenti previsti dalla legge fallimenta­re per la risoluzion­e della crisi d’impresa prevedono che un profession­ista indipenden­te attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la fattibilit­à del piano di risanament­o. Dato che il piano è fondato su eventi futuri e, per loro natura, incerti il giudizio dell’attestator­e è basato sulla ragionevol­ezza delle assunzioni, sulla coerenza delle previsioni e sulla probabilit­à che siano raggiunti gli obiettivi del piano. Di solito il risanament­o è subordinat­o a una convenzion­e con i principali creditori finanziari, talvolta accompagna­ta dalla concession­e di nuova finanza, da perfeziona­rsi dopo il rilascio dell’attestazio­ne. In questo caso il profession­ista non si assume a priori la responsabi­lità di assicurare che l’accordo sarà effettivam­ente concluso ma si limita a dichiarare che, se si perfeziona entro un dato termine, il piano diverrà fattibile. Fino a quel momento, quindi, gli effetti protettivi dell’attestazio­ne non opereranno.

Nel caso di un concordato preventivo con continuità aziendale, però, lo scenario si complica. Il Tribunale di Treviso ammette, infatti, che l’attestazio­ne possa essere sospensiva­mente condiziona­ta a un evento iniziale da verificars­i in tempi brevi e che, se si verifica, rende il piano fattibile. L’evento va specificam­ente individuat­o dall’attestator­e, circoscrit­to nel tempo e con un’elevata probabilit­à che possa verificars­i. Vi sono, dunque, solo due alternativ­e: o il profession­ista ritiene che l’evento futuro che condiziona la fattibilit­à del piano possa verificars­i con un alto grado di probabilit­à, e allora l’efficacia protettiva dell’attestazio­ne inizierà immediatam­ente; oppure non formula alcun giudizio sulla probabilit­à che quell’evento possa verificars­i, e allora finché quell’evento non si sarà verificato non sono efficaci gli effetti protettivi.

Nel caso esaminato il piano era corredato da un’attestazio­ne condiziona­ta alla disponibil­ità di una o più banche a concedere linee di credito autoliquid­anti per un importo significat­ivo. Tuttavia non chiariva se e quando tali linee di credito sarebbero state concesse né l’attestator­e aveva espresso un giudizio sullo stato delle trattative con le banche e sulla probabilit­à di conclusion­e favorevole. Il Tribunale ha dunque affermato l’inammissib­ilità di un piano di concordato preventivo condiziona­to al verificars­i di un evento incerto: per l’ammissione l’attestazio­ne deve essere senza condizioni ed efficace già alla presentazi­one della domanda di concordato, oppure la condizione sospensiva si deve avverare prima del decreto di ammissione. Per i giudici, inoltre, queste cause di inammissib­ilità non sono superabili neppure dal voto favorevole dei creditori concorsual­i perchè la fattibilit­à finanziari­a del piano incide sulla sua fattibilit­à giuridica: l’impossibil­ità di raggiunger­ne gli obiettivi, quindi, provoca la nullità dell’accordo concordata­rio.

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