Prestiti alle aziende vittime di truffa
pTrenta milioni di finanziamenti agevolati, fino al 2018 (10 milioni all’anno) alle aziende vittime di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici. È del 13 dicembre la pubblicazione in Gazzetta (n. 290/2016) del decreto interministeriale Mise e Mef, datato 17 ottobre, sui criteri e le modalità di concessione degli aiuti, a valere sull’apposito “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti” di cui al- l’articolo 1, commi 199 a 202, della legge di Stabilità per il 2016.
La norma dispone la concessione di prestiti alle imprese che, per effetto delle insolvenze accumulate da parte dei propri debitori, stanno affrontando una temporanea situazione di crisi di liquidità. Il decreto, come detto, fornisce ulteriori indicazioni – oltre quelle contenute nella norma – sulle modalità di intervento del Fondo ma, va premesso, ulteriori chiarimen- ti saranno forniti in una circolare Mise di prossima emanazione.
Già noti, però, i soggetti beneficiari che, oltre al rispetto del requisito dimensionale, ossia quello di Pmi, dovranno dimostrare che lo stato di crisi di liquidità sia imputabile a circostanze oggetto di specifico procedimento penale, già in corso alla data del primo gennaio 2016. In particolare, il procedimento dovrà essere stato incardinato per i reati di estorsione, truffa e in- solvenza fraudolenta o per quello di false comunicazioni sociali.
Molto ben delineato anche il livello di insolvenza debitoria che consente l’accesso alle provvidenze di legge. Il Fondo, infatti, può essere adito solo se, alla data di presentazione della domanda di aiuto, i crediti oggetto di procedimento e non incassati rappresentano almeno il 20% del totale dei “Crediti verso clienti” desumibili dal bilancio o dalle scritture contabili del richie- dente. Questi, inoltre, dovrà risultare non in stato di scioglimento o liquidazione né sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti. Il prestito, a tasso zero, sarà concesso nel limite dell’insolvenza registrata e, comunque, non oltre il massimo di 500mila euro e i massimali di importo previsti dai regolamenti «de minimis». Il prestito inoltre avrà durata compresa fra i3 e i 10anni, con un massimo di 2 di preammortamento.